Direttiva 2019/882
Direttiva (UE) 2019/882del parlamento europeo e del consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/882 armonizza a livello UE i requisiti di accessibilità di una serie di prodotti e servizi destinati ai consumatori, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione normativa e facilitare la libera circolazione nel mercato interno. Essa stabilisce requisiti funzionali, obblighi per fabbricanti e fornitori di servizi, regole di conformità, vigilanza del mercato, sanzioni e meccanismi di recepimento. La disciplina è ispirata all’UNCRPD e prevede varie clausole di proporzionalità, tra cui l’esenzione per le microimprese che forniscono servizi e l’attenuazione degli obblighi in caso di onere sproporzionato o modifica sostanziale.
Armonizzazione dei requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi immessi sul mercato e forniti ai consumatori nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 e ai servizi forniti ai consumatori dopo tale data, nei settori espressamente elencati all’articolo 2, con applicazione anche alla raccolta delle comunicazioni di emergenza verso il numero unico europeo 112. Sono inclusi, tra l’altro, sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori, terminali self-service, apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica e media audiovisivi, e-reader, servizi di comunicazione elettronica, servizi di accesso ai media audiovisivi, taluni servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-book e software dedicati, servizi di commercio elettronico. Sono escluse alcune categorie di contenuti web e app, tra cui media preregistrati e file d’ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025, carte e servizi di cartografia online in specifiche condizioni, contenuti di terzi non controllati dall’operatore, e archivi non aggiornati dopo tale data. Restano salve la direttiva (UE) 2017/1564 e il regolamento (UE) 2017/1563. Per le microimprese che forniscono servizi è prevista un’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi
La direttiva persegue l’armonizzazione dei requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi destinati ai consumatori, con l’obiettivo di eliminare le barriere alla libera circolazione nel mercato interno e di favorire l’accesso delle persone con disabilità e di altre persone con limitazioni funzionali. Il testo si colloca nel solco dell’UNCRPD e adotta un approccio di accessibilità funzionale, lasciando agli Stati membri margini di discrezionalità nella scelta delle modalità di recepimento e in alcune opzioni nazionali.
Finalità e contesto normativo
La direttiva nasce dall’esigenza di superare la frammentazione delle discipline nazionali sull’accessibilità, ritenuta ostativa alla concorrenza, all’innovazione e alla circolazione transfrontaliera di prodotti e servizi. I considerando sottolineano che la standardizzazione dei requisiti consente economie di scala, riduce i costi per gli operatori economici, migliora la disponibilità di prodotti accessibili e favorisce l’inclusione sociale delle persone con disabilità, in coerenza con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 delimita l’ambito materiale ai prodotti immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025 e ai servizi forniti ai consumatori dopo tale data. Per i prodotti, rientrano sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori, terminali self-service di pagamento e di servizio, apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica e per servizi di media audiovisivi, nonché lettori di libri elettronici. Per i servizi, sono inclusi i servizi di comunicazione elettronica, i servizi che forniscono accesso ai media audiovisivi, alcuni servizi di trasporto passeggeri, i servizi bancari per consumatori, gli e-book e software dedicati e i servizi di commercio elettronico.
Sono escluse alcune categorie di contenuti web e applicazioni mobili, tra cui media preregistrati e file d’ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025, carte e servizi di cartografia online in presenza delle condizioni previste, contenuti di terzi non controllati dall’operatore e archivi non aggiornati dopo tale data. La direttiva si applica inoltre alla raccolta delle comunicazioni di emergenza verso il numero unico europeo 112. Restano salve la direttiva (UE) 2017/1564 e il regolamento (UE) 2017/1563.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene definizioni estese e operative. Particolarmente rilevanti sono quelle di persone con disabilità, microimpresa, PMI, operatore economico, fornitore di servizi, terminale self-service, servizi di commercio elettronico, servizi di comunicazione elettronica, servizi di trasporto passeggeri, servizi bancari per consumatori, e-reader, testo in tempo reale, conversazione globale, PSAP e PSAP più idoneo.
Le definizioni sono costruite in modo da coordinarsi con atti UE settoriali già esistenti, soprattutto la direttiva (UE) 2018/1972 per le comunicazioni elettroniche e la disciplina sui diritti dei passeggeri nei diversi modi di trasporto.
Requisiti di accessibilità
L’articolo 4 è la disposizione cardine. Gli Stati membri devono assicurare che gli operatori economici immettano sul mercato solo prodotti e forniscano solo servizi conformi ai requisiti di accessibilità dell’allegato I. Per i prodotti, l’allegato I distingue requisiti generali relativi a informazione, interfaccia utente, funzionalità, servizi di assistenza e requisiti aggiuntivi per l’imballaggio e le istruzioni. Per i servizi, sono previsti requisiti generali sulla fruibilità dei prodotti impiegati, sull’accessibilità delle informazioni, dei siti web e delle app, nonché sui servizi di assistenza.
Per specifici servizi, l’allegato I impone requisiti ulteriori: per le comunicazioni elettroniche, disponibilità del testo in tempo reale e della conversazione globale; per i servizi di accesso ai media audiovisivi, accessibilità delle EPG e degli elementi di accesso come sottotitoli, audiodescrizione e lingua dei segni; per i trasporti, accessibilità delle informazioni e dei terminali self-service; per i servizi bancari, accessibilità dei metodi di identificazione, firme elettroniche, sicurezza e pagamenti, con semplicità linguistica fino al livello B2; per gli e-book, sincronizzazione testo/audio, interoperabilità con tecnologie assistive e metadati sull’accessibilità; per l’e-commerce, accessibilità delle informazioni sui prodotti/servizi, delle funzioni di identificazione, sicurezza e pagamento.
La direttiva consente agli Stati membri di rendere accessibile anche l’ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi, secondo l’allegato III. Inoltre, la raccolta delle comunicazioni di emergenza 112 deve rispettare requisiti specifici dell’allegato I.
Libera circolazione e coordinamento con altre norme UE
L’articolo 6 vieta agli Stati membri di ostacolare, per motivi di accessibilità, la messa a disposizione sul mercato o la fornitura di prodotti e servizi conformi. L’articolo 5 stabilisce che, per il trasporto passeggeri, il rispetto di specifici regolamenti UE e di atti adottati sulla base della direttiva 2008/57/CE comporta la conformità ai requisiti corrispondenti della direttiva, mentre eventuali requisiti supplementari si applicano integralmente.
L’articolo 24 attribuisce ai requisiti dell’allegato I la funzione di requisiti di accessibilità obbligatori ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE per i prodotti e servizi coperti dalla direttiva. L’articolo 25 prevede una presunzione di conformità anche rispetto a tali altri atti dell’Unione, quando vi sia conformità alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche adottate ai sensi dell’articolo 15.
Obblighi degli operatori economici per i prodotti
Gli articoli 7-12 riproducono, in linea con la decisione n. 768/2008/CE, la struttura classica degli obblighi di filiera. Il fabbricante deve progettare e fabbricare il prodotto conformemente ai requisiti di accessibilità, predisporre la documentazione tecnica e la procedura di valutazione della conformità, redigere la dichiarazione UE di conformità e apporre la marcatura CE. Deve inoltre garantire tracciabilità, istruzioni e informazioni di sicurezza in lingua comprensibile, nonché adottare misure correttive e informare le autorità in caso di non conformità.
L’importatore deve verificare la conformità prima dell’immissione sul mercato, assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la valutazione e predisposto la documentazione, indicare i propri dati identificativi e mantenere copia della dichiarazione UE di conformità. Il distributore deve controllare la presenza della marcatura CE e della documentazione, maneggiare e conservare il prodotto in modo da non comprometterne la conformità, e cooperare con le autorità in caso di non conformità.
Un operatore che immetta il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo modifichi in modo rilevante, è considerato fabbricante. Gli operatori devono inoltre essere in grado di identificare per cinque anni i soggetti nella catena di fornitura dai quali hanno ricevuto o a cui hanno fornito i prodotti.
Obblighi dei fornitori di servizi
L’articolo 13 impone ai fornitori di servizi di progettare e fornire servizi conformi ai requisiti di accessibilità. Essi devono predisporre informazioni sul modo in cui il servizio soddisfa i requisiti, da mettere a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, anche accessibile, e conservare tali informazioni per tutto il periodo di operatività del servizio.
Devono inoltre organizzare procedure che garantiscano la conformità continua del servizio, tenendo conto delle modifiche del servizio, dei requisiti applicabili e delle norme armonizzate o specifiche tecniche. In caso di non conformità, devono adottare tempestivamente misure correttive e informare le autorità competenti, cooperando con esse su richiesta.
Modifica sostanziale, onere sproporzionato e microimprese
L’articolo 14 introduce una clausola di proporzionalità: i requisiti di accessibilità si applicano solo se non richiedono una modifica sostanziale del prodotto o servizio e non comportano un onere sproporzionato. Gli operatori devono effettuare e documentare una valutazione sulla base dei criteri dell’allegato VI; i risultati devono essere conservati per cinque anni. Le microimprese che trattano prodotti sono esentate dall’obbligo di documentazione, ma devono fornire gli elementi fattuali se l’autorità li richiede.
Se i servizi ricevono finanziamenti pubblici o privati finalizzati al miglioramento dell’accessibilità, l’operatore non può invocare l’onere sproporzionato. La Commissione può precisare ulteriormente i criteri dell’allegato VI mediante atti delegati; il primo, se necessario, doveva essere adottato entro il 28 giugno 2020 e applicarsi non prima del 28 giugno 2025.
Le microimprese che forniscono servizi sono invece esentate in via generale dagli obblighi relativi ai servizi di cui all’articolo 4, paragrafo 3. Gli Stati membri devono tuttavia fornire loro orientamenti e strumenti per facilitare l’applicazione della disciplina.
Norme armonizzate, specifiche tecniche e presunzione di conformità
L’articolo 15 attribuisce alla conformità a norme armonizzate la presunzione di conformità ai requisiti di accessibilità, nella misura in cui tali norme coprano i requisiti pertinenti. La Commissione deve chiedere l’elaborazione di norme armonizzate per i prodotti dell’allegato I e trasmettere il primo progetto di richiesta entro il 28 giugno 2021.
In assenza di norme armonizzate pubblicate, e in presenza di ritardi indebiti o mancata accettazione della richiesta da parte delle organizzazioni di normazione, la Commissione può adottare specifiche tecniche mediante atti di esecuzione. Anche tali specifiche generano presunzione di conformità se coprono i requisiti pertinenti.
Conformità dei prodotti e marcatura CE
Gli articoli 16-18 disciplinano la dichiarazione UE di conformità e la marcatura CE. La dichiarazione deve attestare la conformità ai requisiti di accessibilità e, se applicabile, le eccezioni invocate ai sensi dell’articolo 14. Se un prodotto è soggetto a più atti UE che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente un’unica dichiarazione consolidata. La marcatura CE deve essere apposta prima dell’immissione sul mercato, in modo visibile, leggibile e indelebile.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
L’articolo 19 richiama l’applicazione di una serie di disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 ai prodotti soggetti alla direttiva. Le autorità di vigilanza devono verificare anche la correttezza delle valutazioni effettuate dagli operatori in caso di invocazione della clausola di onere sproporzionato. Le informazioni sulla conformità devono essere rese disponibili ai consumatori in formato accessibile, salvo riservatezza.
L’articolo 20 disciplina la procedura nazionale per i prodotti non conformi: l’autorità valuta il prodotto, chiede misure correttive entro un termine ragionevole, e, se necessario, il ritiro dal mercato. Se la non conformità non è limitata al territorio nazionale, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati. Se non vi sono obiezioni entro tre mesi, la misura provvisoria si considera giustificata.
L’articolo 21 prevede la procedura di salvaguardia dell’Unione: la Commissione valuta le obiezioni e decide se la misura nazionale sia giustificata. Se la non conformità dipende da carenze delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche, si attivano le rispettive procedure di revisione o modifica.
L’articolo 22 riguarda la non conformità formale, per esempio marcatura CE errata o assente, dichiarazione UE mancante o incompleta, documentazione tecnica assente o informazioni obbligatorie mancanti. In tali casi, lo Stato membro impone l’eliminazione della non conformità e, se persiste, adotta misure restrittive.
Conformità dei servizi, rimedi e sanzioni
L’articolo 23 impone agli Stati membri di istituire e aggiornare procedure adeguate per verificare la conformità dei servizi, trattare i reclami e accertare l’adozione di misure correttive. Devono essere designate autorità competenti e il pubblico deve essere informato della loro esistenza, competenza e decisioni, con disponibilità delle informazioni in formati accessibili.
L’articolo 29 impone mezzi di tutela effettivi: il consumatore deve poter adire i tribunali o gli organi amministrativi competenti, e organismi pubblici o privati con legittimo interesse possono agire per conto o a sostegno del soggetto leso, con il suo consenso. La disposizione non si applica alle procedure di appalto soggette alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.
L’articolo 30 richiede agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, corredate da misure correttive. Le sanzioni devono tener conto della gravità della non conformità, del numero di unità di prodotti o servizi coinvolti e del numero di persone colpite.
Recepimento e date rilevanti
L’articolo 31 fissa il termine di recepimento al 28 giugno 2022. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 28 giugno 2025. In deroga, gli Stati membri possono rinviare fino al 28 giugno 2027 l’applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 8, concernenti la raccolta delle comunicazioni di emergenza.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di diritto interno adottate. Se uno Stato membro si avvale della facoltà relativa all’ambiente costruito di cui all’articolo 4, paragrafo 4, deve inoltre trasmettere le misure pertinenti e riferire sui progressi di attuazione.
Regime transitorio
L’articolo 32 consente un periodo transitorio fino al 28 giugno 2030 durante il quale i fornitori di servizi possono continuare a utilizzare prodotti già legittimamente impiegati prima del 28 giugno 2025 per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima di tale data possono restare invariati fino alla loro scadenza, ma per non più di cinque anni. Per i terminali self-service, gli Stati membri possono consentire l’utilizzo fino alla fine della vita economica utile, purché non oltre venti anni dalla messa in funzione.
Rilievi finali per il professionista
La direttiva introduce un quadro unitario di compliance che richiede agli operatori economici una revisione della progettazione, della documentazione tecnica, delle informative precontrattuali e post-vendita, nonché dei processi di monitoraggio interno. Per i soggetti attivi in più Stati membri, il principale vantaggio è la riduzione della frammentazione regolatoria; per gli operatori italiani rilevano in particolare gli obblighi di recepimento nazionale, le possibili misure di vigilanza e sanzione, i profili di appalti pubblici e la gestione dei regimi transitori fino al 2025, 2027 e 2030, a seconda dei casi.
Disposizioni principali
Obiettivo e armonizzazione
L’articolo 1 afferma che la direttiva mira al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle norme nazionali sui requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, eliminando e prevenendo ostacoli alla circolazione derivanti da requisiti divergenti.
Ambito oggettivo e temporale
L’articolo 2 definisce i prodotti e servizi coperti e fissa come data di applicazione materiale il 28 giugno 2025. Sono disciplinati prodotti immessi sul mercato dopo tale data e servizi forniti dopo tale data, oltre alla raccolta delle comunicazioni di emergenza al 112. Sono previste esclusioni per specifici contenuti web/app e per alcune componenti di trasporto e archivi. L’articolo 32 introduce regimi transitori per servizi e terminali self-service.
Requisiti di accessibilità e allegati tecnici
L’articolo 4 impone agli Stati membri di garantire che gli operatori economici immettano sul mercato solo prodotti e forniscano solo servizi conformi ai requisiti di accessibilità dell’allegato I. Gli Stati membri possono estendere, su base nazionale, l’accessibilità dell’ambiente costruito utilizzato dai clienti dei servizi all’allegato III. La Commissione può adottare atti delegati per integrare l’allegato I con ulteriori specificazioni tecniche.
Microimprese e orientamenti nazionali
Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dagli obblighi di accessibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e dai relativi obblighi connessi. Gli Stati membri devono fornire orientamenti e strumenti alle microimprese per facilitare l’attuazione nazionale e possono fornire esempi indicativi di soluzioni di conformità.
Obblighi degli operatori economici sui prodotti
Gli articoli 7-12 disciplinano gli obblighi di fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori: progettazione e fabbricazione conformi, documentazione tecnica, dichiarazione UE di conformità, marcatura CE, conservazione dei documenti per 5 anni, identificazione e tracciabilità degli operatori nella catena di fornitura, obblighi di informazione e cooperazione con le autorità, misure correttive e ritiro dei prodotti non conformi.
Obblighi dei fornitori di servizi
L’articolo 13 impone ai fornitori di servizi di progettare e fornire servizi conformi, predisporre informazioni sull’accessibilità secondo l’allegato V, mantenere procedure di continuità della conformità, adottare misure correttive in caso di non conformità e cooperare con le autorità competenti.
Modifica sostanziale e onere sproporzionato
L’articolo 14 limita l’applicazione dei requisiti di accessibilità ai casi in cui non comportino una modifica sostanziale del prodotto o servizio e non impongano un onere sproporzionato. La valutazione va documentata e conservata per 5 anni; le microimprese che trattano prodotti sono esentate dall’obbligo di documentazione, ma devono fornire gli elementi fattuali su richiesta. La Commissione può dettagliare i criteri dell’allegato VI con atti delegati.
Presunzione di conformità e specifiche tecniche
L’articolo 15 stabilisce che la conformità a norme armonizzate o specifiche tecniche pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea genera presunzione di conformità. La Commissione deve richiedere norme armonizzate entro il 28 giugno 2021 per i prodotti dell’allegato I e può adottare specifiche tecniche mediante atti di esecuzione in assenza di norme o in caso di ritardi indebiti.
Dichiarazione UE di conformità e marcatura CE
Gli articoli 16-18 disciplinano la dichiarazione UE di conformità, che deve attestare anche le eventuali eccezioni ex articolo 14, e la marcatura CE, da apporre in modo visibile, leggibile e indelebile prima dell’immissione sul mercato.
Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
Gli articoli 19-22 prevedono l’applicazione, ai prodotti, di varie disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008, i controlli delle autorità su valutazioni di conformità e deroghe, la procedura nazionale per i prodotti non conformi, la procedura di salvaguardia dell’Unione e le ipotesi di non conformità formale.
Conformità dei servizi, enforcement e sanzioni
Gli articoli 23, 29 e 30 impongono agli Stati membri di istituire procedure di controllo della conformità dei servizi, garantire rimedi accessibili per consumatori e soggetti legittimati, prevedere meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie e stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, con notifica alla Commissione.
Recepimento e misure transitorie
L’articolo 31 richiede il recepimento entro il 28 giugno 2022 e l’applicazione delle disposizioni nazionali dal 28 giugno 2025, con possibile rinvio al 28 giugno 2027 per gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 8. L’articolo 32 prevede un periodo transitorio fino al 28 giugno 2030 per l’uso di prodotti già impiegati legittimamente e, per i terminali self-service, la possibilità di utilizzo fino alla fine della vita economica utile, ma non oltre 20 anni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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