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Direttiva 2019/790

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0790

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2019/790 aggiorna il quadro UE sul diritto d’autore per l’ambiente digitale, introducendo eccezioni obbligatorie per text and data mining, insegnamento online e conservazione del patrimonio culturale, oltre a meccanismi per facilitare l’uso di opere fuori commercio e le licenze collettive. Rafforza inoltre la tutela degli editori di giornali, disciplina in modo specifico la responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e introduce tutele contrattuali per autori e artisti interpreti o esecutori (trasparenza, equa remunerazione, adeguamento e revoca). Il recepimento da parte degli Stati membri deve avvenire entro il 7 giugno 2021.

Armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale, con eccezioni digitali/transfrontaliere, nuove regole per piattaforme e licenze, tutela degli editori di giornali e rafforzamento della posizione contrattuale di autori e artisti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle opere e agli altri materiali protetti dal diritto d’autore e dai diritti connessi nel mercato interno, con particolare riguardo agli utilizzi digitali e transfrontalieri. Vincola gli Stati membri a recepire entro il 7 giugno 2021 le norme su eccezioni, licenze, responsabilità delle piattaforme, diritti sulle pubblicazioni e tutela contrattuale di autori e artisti; alcune disposizioni producono effetti soltanto su opere/materiali protetti alla data del 7 giugno 2021 o successivamente. Sono escluse o comunque non toccate, salvo modifiche puntuali, le discipline già vigenti in materia di banche dati, e-commerce, diritto d’autore nella società dell’informazione, noleggio/prestito, software, opere orfane e gestione collettiva, nonché gli autori di programmi per elaboratore per gli articoli 18-22. La direttiva prevede inoltre regimi specifici per organismi di ricerca, istituti di tutela del patrimonio culturale, istituti di istruzione, editori di giornali e prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, con esclusioni espresse per taluni servizi online (ad es. enciclopedie online non profit, repertori scientifici o didattici non profit, software open source, cloud B2B, mercati online, servizi di comunicazione elettronica).

Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

La direttiva interviene per adattare il diritto d’autore dell’Unione agli usi digitali e transfrontalieri, con l’obiettivo di ridurre l’incertezza giuridica, migliorare l’accesso ai contenuti e rafforzare il funzionamento del mercato interno. Il legislatore UE collega espressamente la riforma alla necessità di tutelare innovazione, creatività, investimenti e diversità culturale, mantenendo un equilibrio tra interessi dei titolari dei diritti, degli utilizzatori, delle istituzioni culturali, degli autori e degli artisti interpreti o esecutori.

Quadro generale e rapporto con la normativa preesistente

L’articolo 1 definisce l’oggetto della direttiva: ulteriori norme di armonizzazione sul diritto d’autore e sui diritti connessi, con particolare attenzione a eccezioni e limitazioni, licenze e buon funzionamento del mercato. La direttiva integra il quadro già esistente e, salvo le modifiche puntuali apportate all’articolo 24, non incide sulle direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 è centrale per l’operatività della disciplina: definisce organismo di ricerca, text and data mining, istituto di tutela del patrimonio culturale, pubblicazione di carattere giornalistico, servizio della società dell’informazione e prestatore di servizi di condivisione di contenuti online. La definizione di quest’ultimo è particolarmente importante, perché delimita l’ambito soggettivo dell’articolo 17 e, per esclusione, esclude servizi quali enciclopedie non profit, repertori scientifici o didattici non profit, piattaforme open source, servizi di comunicazione elettronica, mercati online e alcuni servizi cloud.

Eccezioni e limitazioni adattate all’ambiente digitale

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 introducono eccezioni obbligatorie o armonizzate per ricerca, insegnamento e conservazione. Per il text and data mining a fini di ricerca scientifica, l’articolo 3 obbliga gli Stati membri a consentire riproduzioni ed estrazioni da parte di organismi di ricerca e istituti culturali su contenuti legalmente accessibili, con conservazione sicura delle copie e facoltà dei titolari di adottare misure di sicurezza proporzionate. L’articolo 4 amplia la logica del TDM a qualunque soggetto che abbia accesso legale ai contenuti, ma solo se il titolare non ha riservato in modo appropriato i relativi diritti.

Per l’insegnamento, l’articolo 5 impone un’eccezione o limitazione per usi digitali a fini illustrativi, entro il limite del necessario e dello scopo non commerciale, in contesti sotto responsabilità di un istituto di istruzione e in ambienti elettronici sicuri. Sono previsti l’indicazione della fonte, la possibilità di escludere determinati usi o materiali se esistono licenze adeguate facilmente reperibili, la facoltà di prevedere equo compenso e la qualificazione dell’utilizzo transfrontaliero come effettuato nello Stato membro in cui ha sede l’istituto.

Per la conservazione, l’articolo 6 impone un’eccezione che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di opere o materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte nella misura necessaria a fini conservativi. L’articolo 7 rende inapplicabili le clausole contrattuali incompatibili con tali eccezioni e richiama la disciplina generale delle misure tecnologiche e della regola dei tre passi.

Opere fuori commercio: licenze, eccezione e accesso transfrontaliero

Uno dei nuclei più articolati della direttiva riguarda le opere e gli altri materiali fuori commercio. L’articolo 8 consente agli Stati membri di introdurre un meccanismo di licenza collettiva non esclusiva, con possibile effetto esteso ai non mandanti, e in parallelo impone un’eccezione o limitazione per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione tali opere su siti non commerciali quando non esistono organismi di gestione collettiva rappresentativi per quel tipo di opere o materiali. I titolari possono esercitare un opt out semplice ed efficace in qualsiasi momento.

La nozione di “fuori commercio” richiede uno sforzo ragionevole di verifica della disponibilità nei canali commerciali abituali; gli Stati membri possono fissare requisiti specifici, purché proporzionati. L’articolo 8 disciplina anche l’esclusione per insiemi prevalentemente composti da opere di paesi terzi, salvo rappresentatività dell’organismo. L’articolo 9 estende i possibili effetti transfrontalieri delle licenze e, per l’eccezione, limita territorialmente l’utilizzo allo Stato membro dell’istituto culturale.

L’articolo 10 impone un portale unico online pubblico, gestito dall’EUIPO, nel quale devono essere rese accessibili le informazioni sulle opere fuori commercio, sulle licenze e sulle possibilità di esclusione, almeno sei mesi prima dell’utilizzo. L’articolo 11 richiede consultazione e dialogo settoriale con titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e istituti culturali.

Licenze collettive con effetto esteso

L’articolo 12 autorizza gli Stati membri a prevedere meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, in base ai quali una licenza rilasciata da un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo può coprire anche i titolari non mandanti. Il meccanismo è ammesso solo in settori ben definiti in cui la gestione individuale sarebbe onerosa e impraticabile. Sono richieste garanzie: rappresentatività, parità di trattamento, opt out semplice, pubblicità adeguata e rispetto della direttiva 2014/26/UE. La Commissione deve essere informata delle misure nazionali e, entro il 10 aprile 2021, presentare una relazione sull’uso di tali meccanismi nell’Unione e sul loro impatto.

Video on demand e opere audiovisive

L’articolo 13 impone agli Stati membri di predisporre un meccanismo di negoziazione con un organismo imparziale o mediatori per favorire la conclusione di licenze per la disponibilità di opere audiovisive su servizi di video su richiesta. Si tratta di un meccanismo volontario di supporto alla negoziazione, da notificare alla Commissione entro il 7 giugno 2021.

Arte visiva e dominio pubblico

L’articolo 14 stabilisce che, una volta scaduta la durata di protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante dalla sua riproduzione non può essere protetto da diritto d’autore o diritti connessi, salvo che il nuovo materiale sia esso stesso originale. La norma mira a evitare il riemergere di esclusiva su riproduzioni fedeli di opere entrate nel dominio pubblico.

Diritti degli editori di giornali

L’articolo 15 introduce un diritto connesso a favore degli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Il diritto non copre usi privati o non commerciali, collegamenti ipertestuali, singole parole o estratti molto brevi; dura due anni dalla pubblicazione e non si applica alle pubblicazioni pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019. Gli autori delle opere incluse nelle pubblicazioni devono ricevere una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori.

L’articolo 16 consente agli Stati membri di stabilire che il trasferimento o la licenza del diritto all’editore dia titolo a una quota del compenso dovuto per gli utilizzi coperti da eccezioni o limitazioni, senza incidere sul prestito pubblico.

Prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

L’articolo 17 è la disposizione più delicata della direttiva. Qualifica l’accesso al pubblico a contenuti caricati dagli utenti come atto di comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico, con conseguente necessità di autorizzazione/licenza. In mancanza di licenza, il prestatore risponde salvo che dimostri di aver fatto i massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione, per prevenire la disponibilità di contenuti specifici segnalati dai titolari e, dopo segnalazione motivata, per rimuovere o disabilitare l’accesso e impedire nuovi caricamenti.

Il regime tiene conto di proporzionalità, tipologia e dimensione del servizio, nonché degli strumenti tecnici disponibili. Per i nuovi prestatori con meno di tre anni di attività e fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR, gli obblighi sono attenuati; se superano 5 milioni di visitatori unici mensili, si aggiunge l’obbligo di ulteriori sforzi preventivi. La direttiva esclude espressamente un obbligo generale di sorveglianza e impone meccanismi di reclamo e ricorso rapidi, verifica umana delle decisioni, ricorsi extragiudiziali e tutela giurisdizionale. Gli utenti devono poter continuare a fruire di eccezioni quali citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia e pastiche.

Remunerazione, trasparenza, adeguamento e revoca per autori e artisti

Gli articoli 18-22 rafforzano la posizione contrattuale degli autori e degli artisti interpreti o esecutori. L’articolo 18 sancisce il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata quando i diritti esclusivi sono concessi in licenza o trasferiti. L’articolo 19 introduce un obbligo di trasparenza almeno annuale, con informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento, sui proventi e sulla remunerazione; è previsto anche l’accesso a informazioni supplementari sui sublicenziatari. Gli Stati membri possono modulare l’obbligo in casi di onerosità sproporzionata o contributo non significativo, e le regole non si applicano ai contratti già soggetti alla direttiva 2014/26/UE.

L’articolo 20 riconosce il diritto a una remunerazione ulteriore adeguata ed equa se quella iniziale diventa sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi successivi; l’articolo 21 richiede una procedura alternativa di risoluzione delle controversie su base volontaria. L’articolo 22 consente la revoca in caso di mancato sfruttamento, dopo un tempo ragionevole e secondo regole nazionali che possono tener conto dei diversi settori e della pluralità di contributi. L’articolo 23 rende nulle le clausole che impediscono l’applicazione di queste tutele e esclude i programmi per elaboratore dal loro ambito.

Modifiche alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

L’articolo 24 aggiorna la disciplina sulle banche dati e sul diritto d’autore nella società dell’informazione per allinearla alla nuova direttiva, in particolare per ricerca scientifica, insegnamento, conservazione e funzioni del comitato di contatto. L’articolo 25 consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più ampie, compatibili con le eccezioni e limitazioni delle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

Applicazione temporale, recepimento e riesame

L’articolo 26 stabilisce che la direttiva si applica alle opere e ai materiali protetti al 7 giugno 2021 o successivamente, salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data. L’articolo 27 rinvia al 7 giugno 2022 per l’applicazione dell’obbligo di trasparenza ai contratti di licenza o trasferimento degli autori e artisti.

Sul piano del recepimento, l’articolo 29 impone il termine del 7 giugno 2021 per l’adozione delle misure nazionali, con obbligo di comunicazione alla Commissione e di riferimento espresso alla direttiva nei testi nazionali. L’articolo 30 prevede un riesame generale non prima del 7 giugno 2026 e una valutazione specifica, entro il 7 giugno 2024, del regime di responsabilità attenuato per i nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.

Profili di coordinamento, privacy e vincolatività

La direttiva contiene richiamo costante alla tutela dei diritti fondamentali e alla protezione dei dati personali. L’articolo 28 impone che ogni trattamento di dati avvenga nel rispetto della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, i considerando e le norme operative chiariscono che la disciplina non impone obblighi di sorveglianza generalizzata e lascia agli Stati membri margini di discrezionalità significativi nella scelta dei mezzi di recepimento, nella configurazione di alcuni meccanismi di licenza, nelle eventuali ipotesi di equo compenso e nelle regole di dettaglio per trasparenza, revoca e risoluzione delle controversie.

Disposizioni principali

Obiettivo generale e coordinamento con il quadro esistente

L’articolo 1 stabilisce norme per armonizzare ulteriormente il diritto d’autore e i diritti connessi nel mercato interno, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri. La direttiva non modifica, salvo gli interventi specifici dell’articolo 24, le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, organismo di ricerca, estrazione di testo e di dati, istituto di tutela del patrimonio culturale, pubblicazione di carattere giornalistico, servizio della società dell’informazione e prestatore di servizi di condivisione di contenuti online. Sono espressamente esclusi dal concetto di prestatore di servizi di condivisione di contenuti online diversi soggetti, tra cui enciclopedie online non profit, repertori didattici/scientifici non profit, piattaforme open source, fornitori di comunicazioni elettroniche, mercati online e servizi cloud B2B o per uso personale.

Text and data mining per ricerca scientifica

L’articolo 3 impone agli Stati membri un’eccezione obbligatoria per organismi di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale, per riproduzioni ed estrazioni effettuate ai fini di ricerca scientifica su contenuti legalmente accessibili. Le copie possono essere conservate in modo sicuro per la ricerca e la verifica dei risultati; i titolari dei diritti possono adottare misure per sicurezza e integrità di reti e banche dati, senza eccedere quanto necessario. Gli Stati membri sono incoraggiati a definire migliori prassi con i portatori di interessi.

Text and data mining generale

L’articolo 4 impone un’eccezione o limitazione per riproduzioni ed estrazioni da contenuti legalmente accessibili per finalità di text and data mining, con possibilità di conservare le copie per il tempo necessario. L’eccezione si applica solo se i titolari dei diritti non hanno riservato espressamente e in modo appropriato i diritti, ad esempio mediante strumenti leggibili automaticamente per contenuti online. L’articolo 4 non pregiudica l’eccezione dell’articolo 3.

Insegnamento digitale e transfrontaliero

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a prevedere un’eccezione o limitazione per l’uso digitale di opere e altri materiali a fini esclusivamente illustrativi per l’insegnamento, nei limiti dello scopo non commerciale. L’uso deve avvenire sotto responsabilità di un istituto di istruzione, nei locali o in ambiente elettronico sicuro accessibile solo ad alunni/studenti e personale docente, con indicazione della fonte e dell’autore salvo impossibilità. Gli Stati membri possono escludere certi usi o tipi di opere se sono facilmente disponibili licenze adeguate; possono prevedere equo compenso. Gli usi tramite ambienti elettronici sicuri si considerano effettuati nello Stato membro in cui ha sede l’istituto.

Conservazione del patrimonio culturale

L’articolo 6 impone un’eccezione obbligatoria che consente agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di opere o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualunque formato o supporto, nella misura necessaria alla conservazione.

Disposizioni comuni sulle eccezioni digitali

L’articolo 7 rende inapplicabili le clausole contrattuali contrarie alle eccezioni degli articoli 3, 5 e 6. Si applicano inoltre, mutatis mutandis, la regola dei tre passi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE e il meccanismo di intervento sulle misure tecnologiche dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale direttiva.

Opere fuori commercio: licenze e eccezione per istituti culturali

L’articolo 8 consente agli Stati membri di prevedere che un organismo di gestione collettiva sufficientemente rappresentativo possa concedere a un istituto di tutela del patrimonio culturale licenze non esclusive, a fini non commerciali, per opere o altri materiali fuori commercio presenti permanentemente nelle raccolte, anche se non tutti i titolari hanno conferito mandato. In parallelo, impone un’eccezione o limitazione che consente agli istituti di rendere disponibili tali opere su siti web non commerciali, con indicazione dell’autore/titolare salvo impossibilità, solo per tipologie senza organismi rappresentativi. I titolari possono optare out in qualsiasi momento, in modo semplice ed efficace. È definita la nozione di fuori commercio, anche con possibilità di requisiti nazionali ragionevoli (ad es. data limite) e con esclusione per insiemi prevalentemente di paesi terzi salvo rappresentatività del relativo organismo.

Utilizzi transfrontalieri delle opere fuori commercio

L’articolo 9 prevede che la licenza concessa ai sensi dell’articolo 8 possa consentire l’uso in qualsiasi Stato membro; gli utilizzi in base all’eccezione dell’articolo 8, paragrafo 2, si considerano effettuati solo nello Stato membro dell’istituto di tutela del patrimonio culturale.

Pubblicità e portale unico per le opere fuori commercio

L’articolo 10 impone la pubblicazione, in un portale online unico pubblico gestito dall’EUIPO, delle informazioni sulle opere fuori commercio, sulle licenze e sulle possibilità di opt out, almeno sei mesi prima dell’utilizzo. Sono previste ulteriori misure di pubblicità adeguate, anche in altri Stati membri o paesi terzi se opportuno.

Dialogo settoriale sulle opere fuori commercio

L’articolo 11 richiede la consultazione di titolari dei diritti, organismi di gestione collettiva e istituti culturali prima di fissare requisiti specifici sulla nozione di fuori commercio e incoraggia un dialogo regolare per rendere effettivi i meccanismi di licenza e le salvaguardie.

Licenze collettive con effetto esteso

L’articolo 12 consente agli Stati membri di prevedere meccanismi in base ai quali una licenza concessa da un organismo di gestione collettiva soggetto alla direttiva 2014/26/UE si estenda anche ai titolari non mandanti, mediante estensione del mandato, mandato legale o presunzione di rappresentanza. Il meccanismo vale solo per settori di utilizzo ben definiti, richiede rappresentatività sufficiente, parità di trattamento, opt out semplice ed efficace e misure di pubblicità adeguate. La Commissione deve essere informata delle disposizioni nazionali e pubblica una relazione entro il 10 aprile 2021, con eventuale proposta legislativa.

Video on demand e meccanismo di negoziazione

L’articolo 13 impone agli Stati membri di predisporre un meccanismo negoziale per facilitare licenze sui diritti audiovisivi per servizi di video su richiesta, con assistenza di un organismo imparziale o mediatori. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione il nome dell’organismo o dei mediatori entro il 7 giugno 2021.

Opere delle arti visive di dominio pubblico

L’articolo 14 stabilisce che, alla scadenza della protezione di un’opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione non può essere protetto da diritto d’autore o diritti connessi, salvo che il nuovo materiale sia originale e costituisca una creazione intellettuale propria.

Diritto connesso degli editori di giornali

L’articolo 15 riconosce agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro diritti di riproduzione e messa a disposizione del pubblico per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione. Restano esclusi gli utilizzi privati o non commerciali, i collegamenti ipertestuali, singole parole e estratti molto brevi; la protezione dura due anni dalla pubblicazione e non si applica alle pubblicazioni pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019. Gli autori devono ricevere una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori.

Quota dell’editore nei compensi per eccezioni/limitazioni

L’articolo 16 consente agli Stati membri di prevedere che, quando l’autore ha trasferito o concesso in licenza un diritto a un editore, tale atto costituisca base sufficiente per riconoscere all’editore una quota del compenso dovuto per utilizzi in virtù di eccezioni o limitazioni, senza incidere sui regimi nazionali di prestito pubblico.

Responsabilità dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online

L’articolo 17 qualifica come atto di comunicazione al pubblico o messa a disposizione del pubblico la messa a disposizione di contenuti caricati dagli utenti e impone in linea di principio l’ottenimento di un’autorizzazione/licenza. Se manca l’autorizzazione, il prestatore è responsabile salvo prova di aver fatto i massimi sforzi per ottenere la licenza, per impedire la disponibilità di contenuti specifici informati dai titolari e, dopo segnalazione motivata, per rimuovere/disabilitare e prevenire nuovi caricamenti. Sono previsti criteri di proporzionalità, un regime alleggerito per i nuovi prestatori con fatturato annuo inferiore a 10 milioni di EUR e meno di tre anni di attività nell’UE, e l’esclusione di un obbligo generale di sorveglianza. Gli utenti devono poter invocare eccezioni come citazione, critica, rassegna, caricatura, parodia e pastiche, con meccanismi di reclamo, ricorso umano e ricorsi extragiudiziali.

Remunerazione adeguata e proporzionata

L’articolo 18 riconosce agli autori e agli artisti interpreti o esecutori, in caso di licenza o trasferimento dei diritti esclusivi, il diritto a una remunerazione adeguata e proporzionata. Gli Stati membri hanno margine di scelta sui meccanismi attuativi, nel rispetto della libertà contrattuale e del giusto equilibrio tra diritti e interessi.

Obbligo di trasparenza

L’articolo 19 impone informazioni almeno annuali, aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere o esecuzioni, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta; in caso di sublicenze, sono previste informazioni supplementari su richiesta. Gli Stati membri possono limitare l’obbligo nei casi di contributo non significativo o di onere amministrativo sproporzionato e possono rinviare a regole di trasparenza collettiva, purché equivalenti o superiori. L’obbligo non si applica ai contratti già soggetti all’articolo 18 della direttiva 2014/26/UE.

Meccanismo di adeguamento contrattuale

L’articolo 20 consente ad autori e artisti di rivendicare una remunerazione ulteriore adeguata ed equa quando quella iniziale si riveli sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi successivi. Restano esclusi i contratti conclusi dagli organismi soggetti alla direttiva 2014/26/UE o da entità già soggette alla relativa normativa nazionale.

Risoluzione alternativa delle controversie

L’articolo 21 impone agli Stati membri di prevedere, su base volontaria, una procedura alternativa di risoluzione delle controversie per le controversie su trasparenza e adeguamento contrattuale, con possibilità per gli organismi rappresentativi di attivarla su richiesta degli autori o artisti.

Diritto di revoca per mancato sfruttamento

L’articolo 22 consente ad autore o artista che abbia concesso in esclusiva licenza o trasferito i diritti di revocare, in tutto o in parte, il contratto in caso di mancato sfruttamento. Gli Stati membri possono prevedere regole settoriali, limiti temporali, esclusioni per opere con contributi plurimi e la facoltà di porre fine all’esclusività in alternativa alla revoca. La revoca può essere esercitata solo dopo un periodo ragionevole e non opera se il mancato sfruttamento dipende principalmente da circostanze imputabili al titolare.

Disposizioni comuni sulla tutela contrattuale

L’articolo 23 rende inapplicabili le clausole contrattuali che impediscono il rispetto degli articoli 19, 20 e 21 e esclude dall’ambito degli articoli 18-22 gli autori di programmi per elaboratore ai sensi della direttiva 2009/24/CE.

Modifiche alle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

L’articolo 24 modifica la direttiva 96/9/CE e la direttiva 2001/29/CE per allinearle alle nuove eccezioni digitali e di ricerca scientifica, alla conservazione da parte di biblioteche/musei/archivi/istituti istruzione, e amplia le competenze del comitato di contatto per esaminare l’impatto del recepimento della direttiva 2019/790 e lo scambio di informazioni.

Relazione con altre eccezioni e limitazioni

L’articolo 25 consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più ampie, purché compatibili con le eccezioni e limitazioni previste dalle direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, per gli ambiti coperti dalla nuova direttiva.

Applicazione nel tempo e diritti acquisiti

L’articolo 26 dispone che la direttiva si applichi alle opere e ai materiali protetti al 7 giugno 2021 o successivamente, salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima di tale data. L’articolo 27 stabilisce che l’obbligo di trasparenza dell’articolo 19 si applica ai contratti di licenza o trasferimento degli autori e artisti a decorrere dal 7 giugno 2022.

Protezione dei dati personali

L’articolo 28 rinvia al rispetto della direttiva 2002/58/CE e del regolamento (UE) 2016/679 per ogni trattamento di dati personali effettuato nel quadro della direttiva.

Termine di recepimento

L’articolo 29 impone agli Stati membri di adottare entro il 7 giugno 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle alla Commissione, con obbligo di indicare il riferimento alla direttiva nelle misure nazionali. Devono inoltre essere comunicati i testi delle principali disposizioni interne nel settore disciplinato.

Riesame della Commissione

L’articolo 30 prevede un riesame della direttiva non prima del 7 giugno 2026. Entro il 7 giugno 2024 la Commissione deve valutare l’impatto del regime specifico dell’articolo 17 per i nuovi prestatori con fatturato inferiore a 10 milioni di EUR e servizi online da meno di tre anni.

Come è indicizzato

Materiediritto d'autorediritti connessimercato unico digitalegestione collettiva dei dirittiprotezione dei dati personali

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