Direttiva 2019/884
Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/884 modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per rendere più efficace lo scambio di informazioni sui precedenti penali, soprattutto per i cittadini di paesi terzi. Introduce obblighi aggiuntivi di registrazione della cittadinanza, nuove regole per rispondere alle richieste di estratti del casellario e tempi standard per la risposta, oltre a rafforzare l’architettura tecnica di ECRIS. La direttiva sostituisce inoltre la decisione 2009/316/GAI, integrando nel quadro della decisione quadro i principi già contenuti in tale decisione e attribuendo alla Commissione poteri di esecuzione.
Rafforzamento e armonizzazione dello scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziali, in particolare per i cittadini di paesi terzi, mediante modifica del quadro ECRIS.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE vincolati dalla direttiva, con esclusione di Danimarca; l’Irlanda non partecipa secondo il protocollo n. 21, mentre il Regno Unito ha notificato la volontà di partecipare. Riguarda lo scambio tra autorità centrali di informazioni sulle condanne penali estratte dai casellari giudiziali, incluse le richieste formulate dall’interessato sul proprio casellario, e i relativi adempimenti tecnici per il funzionamento di ECRIS. La disciplina tocca anche il trattamento di dati personali connesso a tali scambi, applicandosi la direttiva (UE) 2016/680 o, se del caso, il regolamento (UE) 2016/679.
Direttiva (UE) 2019/884: scambio di informazioni sui casellari giudiziali ed ECRIS
La direttiva interviene sul sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) per rendere più efficiente e uniforme lo scambio di informazioni sulle condanne penali, soprattutto con riguardo ai cittadini di paesi terzi. Il legislatore unionale evidenzia che il quadro precedente non consentiva una gestione sufficientemente rapida, precisa ed efficace delle richieste relative a tali soggetti, poiché le informazioni non sono centralizzate come per i cittadini dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La misura si colloca nel più ampio obiettivo dell’Unione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui la libera circolazione delle persone sia accompagnata da strumenti efficaci di prevenzione e repressione della criminalità. La direttiva si raccorda alla decisione quadro 2008/675/GAI sulla considerazione delle condanne pregresse in un nuovo procedimento penale, alla decisione quadro 2009/315/GAI sull’organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale e al sistema ECRIS istituito dalla decisione 2009/316/GAI, oltre al regolamento (UE) 2019/816 che introduce ECRIS-TCN per l’individuazione degli Stati membri detentori di informazioni sui cittadini di paesi terzi e sugli apolidi.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli scambi di informazioni estratte dai casellari giudiziali tra autorità centrali degli Stati membri, sia su richiesta di altri Stati sia su richiesta dell’interessato per ottenere il proprio estratto. Il focus principale è sui cittadini di paesi terzi e sugli apolidi, per i quali la raccolta delle informazioni non segue il criterio dello Stato membro di cittadinanza ma si basa sugli Stati in cui le condanne sono state pronunciate. La direttiva non modifica la natura decentrata del sistema, ma ne rafforza il coordinamento tecnico e procedurale.
Obbligo di indicare la cittadinanza della persona condannata
La modifica dell’articolo 4 della decisione quadro impone allo Stato membro di condanna di adottare tutte le misure necessarie affinché le condanne siano corredate delle informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, quando si tratti di cittadino di un altro Stato membro o di cittadino di paese terzo. Il casellario deve inoltre indicare espressamente quando la cittadinanza non è nota o quando la persona è apolide. Si tratta di un obbligo di risultato rimesso agli Stati membri quanto alle modalità organizzative e tecniche.
Richieste di informazioni e integrazione degli estratti
L’articolo 6 viene modificato per distinguere due ipotesi. Se la richiesta riguarda un cittadino dell’Unione, l’autorità centrale dello Stato membro adito deve rivolgersi allo Stato membro di cittadinanza e inserire le informazioni ricevute nell’estratto da fornire all’interessato. Se la richiesta riguarda un cittadino di paese terzo, l’autorità centrale deve rivolgersi a tutti gli Stati membri che possiedono informazioni sui suoi precedenti penali e includere tali dati nell’estratto.
Contenuto della risposta e richieste per fini penali o non penali
L’articolo 7 viene adattato per includere le nuove regole relative ai cittadini di paesi terzi. Quando la richiesta è formulata per fini di procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le condanne iscritte nel proprio casellario e quelle di paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica. Se invece la richiesta è per fini diversi da un procedimento penale, la disciplina segue la regola generale già prevista per tali ipotesi. Per le richieste relative a cittadini di uno Stato membro, resta ferma la trasmissione nei limiti dell’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.
Termine di risposta e standardizzazione dello scambio
La risposta alle richieste di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, deve essere trasmessa entro 20 giorni lavorativi. Inoltre, le autorità centrali devono scambiarsi per via elettronica, attraverso ECRIS e in formato standardizzato, le informazioni relative alle condanne, alle richieste, alle risposte e ad altre informazioni pertinenti. Se il canale elettronico non è disponibile, è possibile usare qualsiasi mezzo che lasci traccia scritta e consenta di accertare l’autenticità delle informazioni, tenendo conto della sicurezza della trasmissione; in caso di indisponibilità prolungata, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione.
Architettura tecnica di ECRIS
La direttiva inserisce una disciplina espressa del sistema ECRIS come sistema informatico decentrato basato sulle banche dati nazionali. Il sistema è composto dall’implementazione di riferimento ECRIS e da un’infrastruttura comune di comunicazione cifrata tra autorità centrali. I dati estratti restano conservati solo nelle banche dati nazionali e non è previsto un accesso diretto tra autorità centrali alle banche dati degli altri Stati membri. Lo Stato membro è responsabile della gestione della propria banca dati e della soluzione tecnica nazionale, mentre eu-LISA sostiene gli Stati membri nello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/816. La Commissione è responsabile della gestione dell’infrastruttura di comunicazione comune; gli Stati membri che utilizzano software nazionale di implementazione ECRIS possono continuare a farlo se rispettano le condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/816.
Atti di esecuzione e procedura di comitato
La Commissione riceve il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato standardizzato, le regole tecniche per l’attuazione di ECRIS e per lo scambio dei dati sulle impronte digitali, nonché ulteriori modalità tecniche, incluse quelle per agevolare la comprensione e la traduzione automatica delle informazioni. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011; se il comitato non esprime parere, la Commissione non può adottare il progetto di atto di esecuzione.
Protezione dei dati e principi fondamentali
La direttiva richiama espressamente la necessità di applicare la direttiva (UE) 2016/680 al trattamento dei dati personali svolto dalle autorità competenti per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché il regolamento (UE) 2016/679 quando il trattamento non rientra in tale ambito. Il testo sottolinea anche il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con riguardo alla protezione dei dati personali, al diritto a un ricorso effettivo, alla parità davanti alla legge, al giusto processo, alla presunzione di innocenza e alla non discriminazione.
Monitoraggio, relazione e riesame
Entro il 29 giugno 2023 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della decisione quadro, valutando anche il livello di attuazione tecnica da parte degli Stati membri. La relazione può essere accompagnata, se opportuno, da proposte legislative. È inoltre prevista una relazione periodica sugli scambi effettuati tramite ECRIS e sull’uso di ECRIS-TCN, basata sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri; essa deve concentrarsi, tra l’altro, sul volume degli scambi, sulle richieste relative ai cittadini di paesi terzi e sulle richieste per finalità diverse dal procedimento penale.
Recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare entro il 28 giugno 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Entro la stessa data devono essere completati anche gli adeguamenti tecnici previsti per l’uso del formato standardizzato. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 2 si applica dal 28 giugno 2022.
Disposizioni principali
Obiettivo della modifica del quadro ECRIS
La direttiva interviene sulla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne dei cittadini di paesi terzi tramite ECRIS, superando le criticità del sistema precedente, che richiedeva richieste generalizzate a tutti gli Stati membri. Viene inoltre sostituita la decisione 2009/316/GAI per gli Stati membri vincolati dalla direttiva.
Definizioni e nuovi concetti
Sono introdotte le definizioni di "Stato membro di condanna", "cittadino di paese terzo", "dati relativi alle impronte digitali", "immagine del volto" e "implementazione di riferimento ECRIS". Tali definizioni servono a uniformare lo scambio informatico e l’identificazione delle persone condannate.
Obbligo di indicare la cittadinanza nelle condanne
Ciascuno Stato membro di condanna deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che le condanne pronunciate nel proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata, se si tratta di cittadino di un altro Stato membro o di un cittadino di paese terzo. Il casellario deve indicare quando la cittadinanza non è nota o quando la persona è apolide.
Richieste di estratti del casellario e risposte integrate
Quando un cittadino di uno Stato membro chiede informazioni sul proprio casellario a un altro Stato membro, l’autorità centrale di quest’ultimo deve chiedere dati allo Stato membro di cittadinanza e includerli nell’estratto. Per i cittadini di paesi terzi, l’autorità centrale deve richiedere informazioni agli Stati membri che possiedono dati sui precedenti penali dell’interessato e includerle nell’estratto fornito all’interessato.
Contenuto delle informazioni trasmesse e regole speciali per i cittadini di paesi terzi
Per le richieste riguardanti cittadini di uno Stato membro, lo Stato richiesto trasmette le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. Per i cittadini di paesi terzi, se la richiesta è a fini di procedimento penale, lo Stato richiesto trasmette le condanne pronunciate nel proprio Stato e quelle pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che risultino iscritte nei casellari giudiziali; per fini diversi da un procedimento penale, si applica la disciplina generale del paragrafo 2 dell’articolo 7.
Termine per la risposta alle richieste
La risposta alle richieste di cui all’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, deve essere trasmessa entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Scambio elettronico, formato standardizzato e adeguamenti tecnici
Le autorità centrali devono scambiarsi per via elettronica, tramite ECRIS e in formato standardizzato, le informazioni sulle condanne, le richieste, le risposte e altre informazioni pertinenti. Se la trasmissione elettronica non è disponibile, gli scambi avvengono con mezzi che lascino una traccia scritta e consentano di accertare l’autenticità, tenendo conto della sicurezza; se l’indisponibilità è prolungata, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione. Ogni Stato membro deve effettuare gli adeguamenti tecnici necessari e comunicare alla Commissione la data dalla quale sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.
Architettura di ECRIS e responsabilità operative
ECRIS è configurato come sistema informatico decentrato basato sulle banche dati nazionali, composto dall’implementazione di riferimento ECRIS e da una rete cifrata di comunicazione comune. I dati estratti restano conservati solo nelle banche dati degli Stati membri e le autorità centrali non hanno accesso diretto alle banche dati degli altri Stati. Gli Stati membri sono responsabili della gestione delle proprie banche dati e dell’uso/installazione dell’implementazione di riferimento ECRIS; eu-LISA ne fornisce, sviluppa ulteriormente e gestisce l’implementazione di riferimento, mentre la Commissione gestisce l’infrastruttura di comunicazione comune.
Atti di esecuzione della Commissione
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato standardizzato, le norme tecniche per l’attuazione di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali, nonché ulteriori modalità tecniche per agevolare gli scambi, inclusa la comprensione/traduzione automatica delle informazioni e le specifiche tecniche per lo scambio elettronico. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011.
Monitoraggio e relazione della Commissione
Entro il 29 giugno 2023 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della decisione quadro, valutando anche l’attuazione tecnica da parte degli Stati membri. La Commissione deve inoltre pubblicare una relazione periodica sugli scambi tramite ECRIS e sull’uso di ECRIS-TCN, la prima un anno dopo la relazione iniziale, con attenzione particolare al livello di scambio, ai cittadini di paesi terzi, alle finalità delle richieste e al numero di richieste, comprese quelle per controlli sui precedenti e per istanze degli interessati.
Recepimento e applicazione temporale
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 28 giugno 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento; inoltre gli Stati membri devono comunicare il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato. Gli adeguamenti tecnici previsti dall’articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2009/315/GAI devono essere completati entro il 28 giugno 2022. L’articolo 2 si applica dal 28 giugno 2022, mentre la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
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