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Direttiva 2019/520

Direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rifusa aggiorna il quadro UE sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e sullo scambio transfrontaliero di dati per contrastare il mancato pagamento dei pedaggi. Mira a consentire agli utenti di circolare con un numero ridotto di apparecchiature di bordo, imponendo regole comuni su tecnologie, accreditamento dei fornitori, accesso non discriminatorio ai settori del S.E.T., remunerazione e gestione delle controversie. Introduce inoltre una procedura UE per l’identificazione transfrontaliera dei veicoli e dei loro titolari/proprietari, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell’Unione, con disciplina del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) e delle relative procedure di accreditamento, remunerazione e cooperazione amministrativa.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai sistemi di telepedaggio stradale nell’Unione, cioè ai sistemi in cui l’obbligo di pagamento è collegato al rilevamento automatico della presenza del veicolo tramite comunicazione remota con apparecchiatura di bordo o riconoscimento automatico delle targhe. Copre la rete stradale urbana e interurbana, incluse autostrade, strade principali o secondarie e altre infrastrutture come tunnel, ponti e traghetti; non si applica alle tariffe di parcheggio. Gli articoli da 3 a 22 non si applicano ai sistemi non telematici ai sensi dell’articolo 2, punto 10, né ai sistemi piccoli e strettamente locali ove gli adeguamenti sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. La parte sullo scambio di informazioni si applica a tutti i sistemi di pedaggio ai fini dell’identificazione di veicoli e proprietari/intestatari in caso di mancato pagamento, e può essere estesa, a condizioni specifiche, anche ai casi in cui il mancato pagamento debba essere notificato prima dell’accertamento definitivo.

Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali

La direttiva (UE) 2019/520, in rifusione della direttiva 2004/52/CE, mira a rendere interoperabili i sistemi di telepedaggio nell’Unione e a rafforzare il recupero transfrontaliero dei pedaggi non pagati. Il testo si fonda sull’esigenza di ridurre costi e oneri per utenti e operatori, di favorire lo sviluppo del servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) e di garantire, nel contempo, un livello elevato di tutela dei dati personali.

Obiettivi e impianto generale

La direttiva persegue due risultati principali: da un lato, l’interoperabilità tecnica e contrattuale dei sistemi di telepedaggio stradale sull’intera rete urbana e interurbana dell’Unione; dall’altro, lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli per identificare veicoli e proprietari/intestatari in caso di mancato pagamento del pedaggio. Il legislatore UE lascia espressamente impregiudicate le competenze nazionali sulla decisione di sottoporre a pedaggio determinate categorie di veicoli, sulla misura del pedaggio e sulla sua finalità.

Il meccanismo operativo dell’interoperabilità è il S.E.T., concepito come servizio complementare ai sistemi nazionali. La direttiva non armonizza integralmente i regimi tariffari né i procedimenti sanzionatori nazionali, ma impone standard minimi comuni e obblighi di risultato agli Stati membri.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’ambito materiale riguarda i sistemi di telepedaggio, cioè i sistemi in cui l’obbligo di pagamento scatta per effetto del rilevamento automatico della presenza del veicolo tramite comunicazione remota con l’apparecchiatura di bordo o tramite riconoscimento automatico delle targhe. La direttiva si applica alla rete stradale urbana e interurbana, incluse autostrade, strade principali o secondarie e altre infrastrutture come ponti, tunnel e traghetti.

Sono esclusi:

  • le tariffe di parcheggio;
  • gli articoli da 3 a 22 per i sistemi che non sono telepedaggi ai sensi dell’articolo 2, punto 10;
  • gli articoli da 3 a 22 per i sistemi piccoli e strettamente locali, quando i costi di adeguamento sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

In via eccezionale, gli Stati membri possono estendere l’uso delle disposizioni anche ai casi in cui la notifica dell’obbligo di pagamento preceda l’accertamento del mancato pagamento, ma solo se non esistono altri mezzi di identificazione e se la notifica è fase obbligatoria della procedura nazionale. Se uno Stato membro utilizza questa facoltà, i successivi procedimenti devono essere condotti da autorità pubbliche.

Definizioni e soggetti della filiera

L’articolo 2 fornisce definizioni molto ampie e operative. Tra le più rilevanti per i professionisti:

  • il fornitore del S.E.T. è il soggetto che, con contratti distinti, consente l’accesso al servizio, trasferisce i pedaggi all’esattore competente ed è registrato nello Stato membro di stabilimento;
  • l’esattore di pedaggi è il soggetto pubblico o privato che riscuote il pedaggio in un settore del S.E.T.;
  • il settore del S.E.T. è la strada, rete, infrastruttura o traghetto in cui il pedaggio è riscosso tramite telepedaggio;
  • il sistema conforme al S.E.T. comprende gli elementi necessari all’integrazione dei fornitori del S.E.T. e al funzionamento del servizio;
  • l’apparecchiatura di bordo è l’insieme hardware/software installato o trasportato a bordo del veicolo;
  • i componenti di interoperabilità includono anche software e sono essenziali per l’interoperabilità del servizio;
  • il mancato pagamento di un pedaggio stradale è definito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, ferma restando la procedura UE di cooperazione transfrontaliera.

Soluzioni tecnologiche e standard

La direttiva impone una chiara convergenza tecnologica. I nuovi sistemi che richiedono apparecchiatura di bordo devono basarsi su una o più delle tecnologie indicate: posizionamento satellitare, comunicazioni mobili o microonde a 5,8 GHz. I sistemi esistenti basati su tecnologie diverse si adeguano quando subiscono miglioramenti tecnologici sostanziali.

La Commissione deve sollecitare gli organismi di normalizzazione ad adottare rapidamente norme tecniche per le tecnologie elencate e per l’ANPR, garantendo la compatibilità continua dei componenti di interoperabilità. Inoltre, l’apparecchiatura satellitare immessa sul mercato dopo il 19 ottobre 2021 deve essere compatibile con Galileo ed EGNOS.

Per i veicoli leggeri opera una deroga temporanea: fino al 31 dicembre 2027 i fornitori del S.E.T. possono fornire apparecchiature compatibili soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz, per settori che non richiedono posizionamento satellitare o comunicazioni mobili. Tale deroga non pregiudica la facoltà degli Stati membri di introdurre sistemi satellitari o mobili anche per i veicoli leggeri.

Registrazione dei fornitori del S.E.T. e requisiti di accesso

Ciascuno Stato membro deve istituire una procedura di registrazione dei fornitori del S.E.T. e concederla ai soggetti stabiliti nel proprio territorio che soddisfino requisiti minimi uniformi. I requisiti includono:

  • certificazione EN ISO 9001 o equivalente;
  • possesso delle apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o certificato di conformità dei componenti di interoperabilità;
  • competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in settori pertinenti;
  • adeguata capacità finanziaria;
  • piano globale di gestione dei rischi verificato almeno ogni due anni;
  • requisiti di onorabilità.

La scelta nazionale non è totalmente libera: il risultato richiesto è la presenza di un sistema di registrazione che selezioni operatori affidabili, tecnicamente idonei e finanziariamente solidi.

Obblighi dei fornitori del S.E.T.

Gli Stati membri devono assicurare che i fornitori registrati raggiungano, entro 36 mesi dalla registrazione, contratti relativi a tutti i settori del S.E.T. situati nel territorio di almeno quattro Stati membri. Inoltre, entro 24 mesi dalla conclusione del primo contratto in uno Stato membro, il fornitore deve coprire tutti i settori del S.E.T. in quello Stato, salvo i settori in cui l’esattore non sia conforme all’articolo 6, paragrafo 3.

I fornitori devono:

  • mantenere in ogni momento la copertura dei settori contrattualizzati;
  • pubblicare informazioni sulla copertura e sulle sue modifiche;
  • presentare, entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati per l’eventuale estensione a nuovi settori, con aggiornamenti annuali;
  • fornire, se necessario, apparecchiature di bordo conformi anche alle direttive 2014/53/UE e 2014/30/UE;
  • tenere elenchi di apparecchiature di bordo non valide, in rigorosa conformità alla disciplina sulla protezione dei dati;
  • pubblicare le proprie politiche contrattuali;
  • comunicare agli esattori i dati necessari per calcolare, applicare e verificare i pedaggi;
  • cooperare nell’identificazione dei presunti trasgressori e, in taluni casi, fornire dati utili agli obblighi fiscali dell’esattore.

Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione deve adottare atti di esecuzione su aspetti operativi quali audit, prove dei sistemi, assistenza tecnica, fatturazione, dati da comunicare e informazione all’utente sui casi di mancato rapporto di pedaggio.

Accesso non discriminatorio dei fornitori e dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Gli esattori di pedaggi devono elaborare e gestire una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. che disciplini le condizioni generali di accesso dei fornitori. Nei nuovi sistemi o in caso di modifica sostanziale, la dichiarazione deve essere pubblicata con anticipo sufficiente per consentire l’accreditamento o il riaccreditamento almeno un mese prima dell’avvio operativo.

L’esattore deve accettare in modo non discriminatorio qualsiasi fornitore del S.E.T. che chiede di operare nel settore, purché rispetti gli obblighi e le condizioni generali stabiliti nella dichiarazione. È vietato imporre soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l’interoperabilità con altri settori del S.E.T. In caso di mancato accordo, può intervenire l’organismo di conciliazione.

Remunerazione dei fornitori del S.E.T.

La direttiva riconosce ai fornitori del S.E.T. il diritto a una remunerazione da parte dell’esattore. La metodologia di calcolo deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori accreditati al medesimo settore; essa deve essere pubblicata nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T.

Nei settori con un fornitore di servizi principale, la remunerazione del fornitore del S.E.T. deve ricalcare la struttura di quella prevista per servizi analoghi, salvo differenze giustificate da specifici obblighi del fornitore principale o dalla detrazione degli oneri fissi sostenuti dall’esattore per fornire e mantenere il sistema conforme al S.E.T., inclusi i costi di accreditamento se non incorporati nel pedaggio.

Pedaggi, classificazione dei veicoli e rapporti di pedaggio

Se vi è divergenza tra la classificazione del veicolo adottata dal fornitore del S.E.T. e quella dell’esattore, prevale la classificazione di quest’ultimo salvo prova della sua erroneità.

L’esattore può richiedere al fornitore del S.E.T. il pagamento di rapporti di pedaggio motivati e di mancati rapporti di pedaggio motivati riferiti agli utenti gestiti. Se il fornitore ha trasmesso un elenco di apparecchiature di bordo non valide, non è responsabile dei pedaggi ulteriori dovuti mediante tali apparecchiature. Per i sistemi a microonde, gli esattori devono comunicare ai fornitori i rapporti di pedaggio motivati.

La Commissione deve adottare entro il 19 ottobre 2019 atti delegati sui dati per la classificazione dei veicoli e sulle procedure necessarie alla determinazione dei regimi tariffari applicabili, senza restringere la libertà degli esattori nella scelta dei regimi tariffari.

Contabilità separata e separazione patrimoniale

I soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio devono tenere documentazione contabile distinta tra l’attività di pedaggio e le altre attività. Le informazioni sui costi e sui ricavi del servizio devono essere fornite, su richiesta, all’organismo di conciliazione o al giudice competente. È vietato il trasferimento di fondi tra l’attività di pedaggio e altre attività.

Diritti degli utenti del S.E.T.

Gli utenti possono aderire al S.E.T. tramite qualsiasi fornitore, indipendentemente da nazionalità, residenza o Stato di immatricolazione del veicolo. Al momento della conclusione del contratto devono essere informati sui mezzi di pagamento e sul trattamento dei dati personali.

Il pagamento del pedaggio al fornitore del S.E.T. libera l’utente verso l’esattore competente. Se sul veicolo sono presenti più apparecchiature di bordo, spetta all’utente attivare quella appropriata per il settore interessato.

Organismi di conciliazione e mediazione

Gli Stati membri con almeno un settore del S.E.T. devono designare o istituire un organismo di conciliazione indipendente dagli interessi commerciali degli esattori e dei fornitori. L’organismo ha il compito di facilitare la mediazione tra le parti, verificare il carattere non discriminatorio delle condizioni contrattuali e il rispetto dei principi di remunerazione.

La procedura di mediazione deve prevedere che l’organismo dichiari entro un mese se dispone di tutta la documentazione necessaria e formuli un parere entro sei mesi. Gli Stati membri devono inoltre garantire lo scambio di informazioni tra organismi di conciliazione sui lavori svolti e sui principi guida seguiti.

Interazione minima e servizio continuo unico

La direttiva impone che il S.E.T. sia fornito come servizio continuo unico. Una volta che i parametri di classificazione del veicolo sono stati memorizzati o dichiarati, non deve essere richiesto alcun altro intervento umano a bordo durante il tragitto, salvo modifiche del veicolo; inoltre, l’interazione tra utente e componente specifico dell’apparecchiatura deve restare identica in tutti i settori del S.E.T.

Interfacce elettroniche, dati sul traffico e specifiche tecniche

La Commissione deve adottare atti di esecuzione sulle specifiche delle interfacce elettroniche tra esattori, fornitori e utenti, compreso il contenuto dei messaggi scambiati. Gli Stati membri possono richiedere ai fornitori di servizi di pedaggio la trasmissione di dati sul traffico per politiche di circolazione e gestione del traffico, ma tali dati non possono essere usati per identificare i clienti.

Componenti di interoperabilità, test, marcatura CE e requisiti infrastrutturali

La direttiva rafforza la disciplina dei componenti di interoperabilità. Gli Stati membri devono prevedere ambienti di test per verificare l’idoneità all’uso delle apparecchiature di bordo; possono consentire ambienti unici per più settori e far sostenere i costi dei test ai fornitori o ai loro mandatari. Gli Stati membri non possono vietare o limitare componenti con marcatura CE o con le pertinenti dichiarazioni, né richiedere verifiche già effettuate nella procedura di conformità.

La Commissione deve adottare atti delegati sulle prescrizioni relative a sicurezza, affidabilità, protezione dell’ambiente, compatibilità tecnica, sicurezza e riservatezza, funzionamento e gestione, nonché sulle prescrizioni infrastrutturali generali e su requisiti specifici per i protocolli di comunicazione, i meccanismi di rilevazione della validità dell’apparecchiatura, l’interfaccia uomo-macchina, le tecnologie a microonde e i sistemi GNSS. Deve inoltre definire la procedura di valutazione della conformità e il contenuto/formato delle dichiarazioni CE.

Clausole di salvaguardia e trasparenza delle valutazioni

Se uno Stato membro ritiene che componenti con marcatura CE possano non soddisfare i requisiti, può limitarne l’ambito di applicazione, vietarne l’uso o ritirarli dal mercato, informando immediatamente la Commissione e motivando la misura. La Commissione consulta rapidamente le parti interessate e valuta se la misura sia giustificata. Se componenti CE risultano non conformi, lo Stato membro può chiedere al fabbricante o al mandatario di riportarli a conformità.

Ogni decisione su conformità, idoneità all’uso o misure di salvaguardia deve essere motivata dettagliatamente e notificata con indicazione dei mezzi e dei termini di impugnazione.

Ufficio di contatto, organismi notificati e registri nazionali

Gli Stati membri con almeno due settori del S.E.T. devono designare un ufficio di contatto unico per i fornitori, accessibile al pubblico e idoneo a facilitare e coordinare i primi contatti amministrativi.

Gli organismi notificati incaricati della valutazione di conformità o dell’idoneità all’uso devono essere notificati alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica l’elenco ufficiale e lo aggiorna. Sono previsti criteri minimi di ammissibilità da stabilire con atti delegati. È istituito anche un gruppo di coordinamento degli organismi notificati.

Ogni Stato membro deve tenere un registro elettronico nazionale contenente i settori del S.E.T., gli esattori, le tecnologie di pedaggio, i dati contestuali, la dichiarazione di settore, i fornitori registrati e i recapiti dell’ufficio di contatto. I registri devono essere aggiornati, esatti, accessibili al pubblico e disponibili dal 19 ottobre 2021; a fine anno devono essere trasmessi alla Commissione.

Sistemi pilota e innovazione tecnologica

Per favorire l’evoluzione tecnica, gli Stati membri possono autorizzare temporaneamente sistemi pilota di pedaggio in parti limitate del territorio, in parallelo al sistema conforme al S.E.T., anche se non conformi a una o più disposizioni della direttiva. I fornitori del S.E.T. non sono tenuti a partecipare. La Commissione deve autorizzare o rifiutare il pilot entro sei mesi e può negarlo se rischia di compromettere il funzionamento dei sistemi esistenti; il periodo iniziale non può superare tre anni.

Scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento

Per identificare veicoli e proprietari/intestatari in caso di mancato pagamento, ogni Stato membro autorizza l’accesso alle banche dati nazionali solo ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, mediante ricerche automatizzate basate su dati del veicolo e del titolare/intestatario. Lo scambio deve avvenire tramite EUCARIS e versioni modificate, secondo l’allegato I e la decisione 2008/616/GAI.

Lo Stato membro in cui si è verificato il mancato pagamento decide se avviare il follow-up e, in caso positivo, invia una lettera di informazione conforme al modello dell’allegato II. La lettera deve contenere gli elementi essenziali: natura dell’infrazione, luogo, data e ora, normativa violata, diritto di ricorso e di accesso alle informazioni, sanzione e, se del caso, dati del dispositivo di rilevazione. Va inviata nella lingua del documento di immatricolazione, se disponibile, o in una lingua ufficiale dello Stato di immatricolazione.

Procedimenti di follow-up e ruolo dell’entità responsabile della riscossione

Lo Stato membro può trasmettere i dati all’entità responsabile della riscossione solo se il trasferimento è limitato a quanto necessario, la procedura è conforme alla lettera di informazione, l’entità è responsabile del procedimento e il pagamento estingue il mancato pagamento. I dati devono essere utilizzati esclusivamente per ottenere il pedaggio dovuto e cancellati dopo il pagamento o, se il mancato pagamento persiste, entro un termine ragionevole fissato dallo Stato membro.

Protezione dei dati personali e diritti degli interessati

La direttiva richiama espressamente il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva (UE) 2016/680 e la direttiva 2002/58/CE. Il trattamento dei dati deve essere limitato ai tipi di dati indicati nell’allegato I e accompagnato da dati esatti, aggiornati e conservati per un termine definito. I dati possono essere usati solo per tre finalità: identificare i presunti trasgressori, consentire agli esattori di adempiere agli obblighi fiscali e identificare veicoli e titolari nei casi di mancato pagamento.

Gli interessati conservano diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, denuncia, risarcimento e ricorso giurisdizionale, secondo il quadro normativo applicabile. È inoltre riconosciuto il diritto a ottenere informazioni sui dati personali trasmessi dallo Stato membro di immatricolazione allo Stato del mancato pagamento.

Relazioni, revisione e assistenza futura

Gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione esaustiva entro il 19 aprile 2023 e successivamente ogni tre anni, con dati sulle ricerche automatizzate, sulle richieste non andate a buon fine e sulla percentuale di mancati pagamenti seguiti da lettere di informazione. La Commissione deve presentare entro il 19 aprile 2023 una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione e sugli effetti della direttiva, in particolare sulla diffusione del S.E.T., sull’efficienza del meccanismo di scambio dati e sui progressi tecnici relativi all’interoperabilità tra GNSS e microonde a 5,8 GHz. Se del caso, la relazione può essere accompagnata da una proposta di ulteriore revisione, anche per misure di assistenza reciproca tra Stati membri o per l’estensione ad altri regimi di regolazione dell’accesso urbano.

Delega, comitologia e recepimento

La Commissione riceve ampie deleghe per aggiornare l’allegato I e disciplinare profili tecnici e procedurali chiave. La delega dura cinque anni a decorrere dal 18 aprile 2019, è tacitamente prorogata salvo opposizione del Parlamento o del Consiglio e può essere revocata in qualsiasi momento. Prima dell’adozione degli atti delegati la Commissione consulta gli esperti degli Stati membri; gli atti entrano in vigore solo se non vi sono obiezioni entro due mesi dalla notifica, termine prorogabile di due mesi.

Per gli atti di esecuzione si applica la procedura di comitato di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri devono recepire gli articoli da 1 a 27 e gli allegati II e III entro il 19 ottobre 2021 e applicare le misure da tale data. La direttiva 2004/52/CE è abrogata dal 20 ottobre 2021. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e limiti dell’intervento

L’articolo 1 stabilisce due obiettivi: garantire l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale sull’intera rete stradale dell’Unione e agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli relativi a casi di mancato pagamento dei pedaggi. La direttiva lascia impregiudicate le decisioni degli Stati membri sulla scelta dei veicoli da sottoporre a pedaggio, sul livello dei pedaggi e sulla loro finalità. L’interoperabilità è perseguita tramite il servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.), complementare ai sistemi nazionali.

Esclusioni dall’ambito di applicazione

Gli articoli da 3 a 22 non si applicano ai sistemi di pedaggio che non sono telepedaggi ai sensi della definizione dell’articolo 2, punto 10, né ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali quando i costi di adeguamento sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. Le tariffe di parcheggio sono espressamente escluse. L’articolo 1, paragrafi 5 e 6, consente in casi specifici l’uso della direttiva anche per l’identificazione ai fini della notifica preventiva del debito, purché manchino altri mezzi di identificazione e la notifica sia fase obbligatoria della procedura nazionale.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce in modo puntuale i concetti centrali: servizio di pedaggio, fornitore di servizi di pedaggio, esattore di pedaggi, fornitore del S.E.T., utente del S.E.T., settore del S.E.T., sistema conforme al S.E.T., sistema di telepedaggio stradale, apparecchiatura di bordo, componente di interoperabilità, dati contestuali di pedaggio, rapporto di pedaggio, parametri di classificazione dei veicoli, back-office, sistema sostanzialmente modificato, accreditamento, pedaggio, mancato pagamento di un pedaggio stradale, punto di contatto nazionale, ricerca automatizzata, veicolo, intestatario del veicolo, veicolo pesante e veicolo leggero.

Scelte tecnologiche e requisiti di base per i nuovi sistemi

L’articolo 3 impone che i nuovi sistemi di telepedaggio che richiedono apparecchiatura di bordo si basino su una o più delle tecnologie indicate: posizionamento satellitare, comunicazioni mobili o tecnologia a microonde a 5,8 GHz. I sistemi esistenti devono adeguarsi quando subiscono miglioramenti tecnologici sostanziali. La Commissione deve sollecitare norme tecniche agli organismi di normalizzazione anche per la tecnologia ANPR e per la compatibilità dei componenti di interoperabilità. Dal 19 ottobre 2021, l’apparecchiatura satellitare immessa sul mercato deve essere compatibile con Galileo ed EGNOS. Per i veicoli leggeri è prevista una deroga fino al 31 dicembre 2027 per apparecchi compatibili soltanto con microonde a 5,8 GHz, salvo il diritto degli Stati membri di introdurre sistemi satellitari o mobili per tali veicoli.

Registrazione dei fornitori del S.E.T.

L’articolo 4 impone a ciascuno Stato membro di stabilire una procedura di registrazione per i fornitori del S.E.T. e di registrare i soggetti stabiliti nel proprio territorio che dimostrino requisiti specifici: certificazione EN ISO 9001 o equivalente, disponibilità di apparecchiature tecniche e della dichiarazione CE o certificato di conformità dei componenti, competenza nel settore, adeguata capacità finanziaria, piano globale di gestione dei rischi verificato almeno ogni due anni e requisiti di onorabilità.

Obblighi dei fornitori del S.E.T.

L’articolo 5 prevede che gli Stati membri adottino misure affinché i fornitori registrati raggiungano la copertura contrattuale di tutti i settori del S.E.T. in almeno quattro Stati membri entro 36 mesi dalla registrazione e, in ciascuno Stato membro interessato, di tutti i settori entro 24 mesi dal primo contratto, salvo i settori non conformi all’articolo 6, paragrafo 3. Devono mantenere la copertura, pubblicare informazioni sulla copertura e sui piani di espansione, fornire apparecchiature di bordo conformi e tenere elenchi di apparecchiature non valide nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Devono inoltre rendere pubbliche le politiche contrattuali, fornire agli esattori i dati necessari per calcolare e verificare i pedaggi, collaborare nella identificazione dei presunti trasgressori e, se necessario, fornire dati per gli obblighi fiscali dell’esattore. Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione deve adottare atti di esecuzione su audit, prove dei sistemi, assistenza tecnica, fatturazione, dati da fornire agli esattori e informazione all’utente sui casi di mancato rapporto di pedaggio.

Obblighi degli esattori di pedaggi

L’articolo 6 disciplina l’accesso non discriminatorio dei fornitori del S.E.T. ai settori di competenza, imponendo la pubblicazione di una dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. con condizioni generali di accesso, inclusi requisiti commerciali e procedurali. Nei nuovi sistemi o in caso di modifica sostanziale, la dichiarazione e la procedura di accreditamento devono essere pubblicate in tempo utile per consentire l’accreditamento o il riaccreditamento almeno un mese prima dell’entrata in esercizio. Gli esattori non possono imporre soluzioni tecniche che ostacolino l’interoperabilità. Devono accettare in modo non discriminatorio i fornitori e qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa certificata e non inserita negli elenchi di invalidità; in caso di disfunzione imputabile all’esattore, va garantita una modalità degradata di servizio. Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione adotta atti di esecuzione sul contenuto minimo della dichiarazione, sulla procedura di accreditamento e sui dati contestuali di pedaggio.

Remunerazione dei fornitori del S.E.T.

L’articolo 7 riconosce ai fornitori del S.E.T. il diritto a una remunerazione da parte dell’esattore di pedaggi. La metodologia di calcolo deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori accreditati a un determinato settore, e va pubblicata nella dichiarazione relativa ai settori del S.E.T. Nei settori con un fornitore di servizi principale, la metodologia deve ricalcare la struttura della remunerazione per servizi analoghi, con possibili differenze solo se giustificate dai maggiori oneri del fornitore principale o dalla detrazione degli oneri fissi sostenuti dall’esattore per il sistema conforme al S.E.T., inclusi i costi di accreditamento se non incorporati nel pedaggio.

Regole sui pedaggi e classificazione dei veicoli

L’articolo 8 stabilisce che, in caso di divergenza tra la classificazione usata dal fornitore del S.E.T. e quella dell’esattore, prevale la classificazione dell’esattore salvo prova contraria. L’esattore può chiedere al fornitore del S.E.T. il pagamento per rapporti di pedaggio motivati e per mancati rapporti di pedaggio motivati riferiti agli utenti gestiti. Se il fornitore ha trasmesso un elenco di apparecchiature di bordo non valide, non risponde dei pedaggi successivi dovuti tramite tali apparecchiature. Per i sistemi basati su microonde, gli esattori devono comunicare ai fornitori rapporti di pedaggio motivati. La Commissione deve adottare entro il 19 ottobre 2019 atti delegati sui dati di classificazione dei veicoli e sulle procedure necessarie, senza limitare la scelta dei regimi tariffari da parte degli esattori.

Contabilità separata

L’articolo 9 impone ai soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio di tenere una contabilità separata tra costi e ricavi del pedaggio e quelli di altre attività. Le informazioni contabili devono essere fornite, su richiesta, all’organismo di conciliazione o all’organo giurisdizionale competente. È vietato trasferire fondi tra l’attività di pedaggio e le altre attività.

Diritti e obblighi degli utenti del S.E.T.

L’articolo 10 consente agli utenti di sottoscrivere il S.E.T. tramite qualsiasi fornitore, indipendentemente da nazionalità, residenza o Stato di immatricolazione. Al momento del contratto devono essere informati sui mezzi di pagamento e sul trattamento dei dati personali. Il pagamento del pedaggio al fornitore del S.E.T. libera l’utente verso l’esattore competente. Se a bordo vi sono più apparecchiature, spetta all’utente attivare quella pertinente. La Commissione deve adottare entro il 19 ottobre 2019 atti delegati sugli obblighi di comunicazione dati al fornitore e sull’uso/manipolazione dell’apparecchiatura di bordo.

Organismo di conciliazione e mediazione

Gli articoli 11 e 12 impongono agli Stati membri con almeno un settore del S.E.T. di designare o istituire un organismo di conciliazione indipendente, incaricato di facilitare la mediazione tra esattori e fornitori, verificare la non discriminazione delle condizioni contrattuali e il rispetto dei criteri di remunerazione. La procedura di mediazione deve consentire di dichiarare entro un mese se la documentazione è completa e di esprimere un parere entro sei mesi dalla richiesta. È previsto lo scambio di informazioni tra organismi di conciliazione e la possibilità di ottenere informazioni da esattori, fornitori e terzi.

Servizio continuo unico e interazioni minime

L’articolo 13 richiede che il S.E.T. sia fornito come servizio continuo unico. Una volta memorizzati o dichiarati i parametri di classificazione del veicolo, non è richiesta ulteriore interazione umana a bordo durante il tragitto, salvo modifiche del veicolo, e l’interazione con l’elemento specifico dell’apparecchiatura deve restare identica in tutti i settori.

Interfacce elettroniche e dati sul traffico

L’articolo 14 limita, ove possibile, l’interazione tra utenti ed esattori al solo processo di fatturazione e alla riscossione coercitiva. Gli Stati membri possono imporre ai fornitori di servizi di pedaggio la trasmissione di dati sul traffico per politiche di circolazione e gestione del traffico, senza finalità di identificazione dei clienti. Entro il 19 ottobre 2019 la Commissione deve adottare atti di esecuzione sulle specifiche delle interfacce elettroniche e sul contenuto dei messaggi scambiati.

Componenti di interoperabilità, test e specifiche tecniche

L’articolo 15 disciplina la programmazione dell’accreditamento/riaccreditamento nei nuovi sistemi o nelle modifiche sostanziali, imponendo una tempistica che consenta l’operatività almeno un mese prima del lancio. Gli Stati membri devono assicurare ambienti di test per verificare l’idoneità all’uso delle apparecchiature di bordo e possono consentire ambienti unici per più settori; possono anche addebitare i costi dei test ai fornitori o ai loro mandatari. Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato di componenti muniti di marcatura CE o delle pertinenti dichiarazioni di conformità/idoneità. La Commissione deve adottare atti delegati e di esecuzione entro il 19 ottobre 2019 su requisiti di sicurezza, salute, affidabilità, disponibilità, protezione dell’ambiente, compatibilità tecnica, sicurezza, riservatezza, funzionamento e gestione, nonché su requisiti infrastrutturali generali, requisiti specifici di comunicazione, rilevazione della validità dell’apparecchiatura, interfaccia uomo-macchina, microonde e GNSS, e procedura di valutazione della conformità con contenuto e formato delle dichiarazioni CE.

Clausole di salvaguardia

L’articolo 16 prevede che, se componenti con marcatura CE rischiano di non soddisfare i requisiti, lo Stato membro possa limitarne l’uso, vietarli o ritirarli dal mercato e debba informare immediatamente la Commissione. La Commissione consulta lo Stato interessato, il fabbricante o il mandatario e, se la misura è giustificata, ne dà comunicazione; se non lo è, informa gli interessati. Se un componente CE risulta non conforme, lo Stato membro può chiedere al fabbricante o al mandatario di riportarlo a conformità.

Trasparenza delle valutazioni e tutela procedurale

L’articolo 17 impone che ogni decisione su conformità o idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità, nonché quelle adottate in applicazione dell’articolo 16, sia motivata dettagliatamente e notificata al fabbricante o al fornitore del S.E.T. con indicazione dei mezzi di impugnazione e dei termini di ricorso.

Ufficio di contatto unico, organismi notificati e registri

L’articolo 18 prevede, per gli Stati membri con almeno due settori del S.E.T., un ufficio di contatto unico per i fornitori. L’articolo 19 disciplina gli organismi notificati, la loro notifica alla Commissione, la revoca dell’autorizzazione in caso di non conformità e il parere del comitato telepedaggio. L’articolo 20 istituisce un gruppo di coordinamento degli organismi notificati. L’articolo 21 impone registri elettronici nazionali aggiornati e pubblici con dati sui settori del S.E.T., i fornitori registrati e l’ufficio di contatto; i registri sono disponibili dal 19 ottobre 2021 e gli Stati membri trasmettono annualmente i dati alla Commissione.

Sistemi pilota

L’articolo 22 consente agli Stati membri di autorizzare temporaneamente, in parti limitate del proprio territorio e parallelamente al sistema conforme al S.E.T., sistemi pilota che integrano tecnologie o concetti non conformi alla direttiva. I fornitori del S.E.T. non sono tenuti a parteciparvi. La Commissione deve autorizzare o rifiutare entro sei mesi; il periodo iniziale non supera tre anni e l’autorizzazione può essere rifiutata se il pilot compromette il corretto funzionamento dei sistemi esistenti o del S.E.T.

Scambio transfrontaliero di informazioni

Gli articoli 23 e 24 prevedono un meccanismo di accesso, tramite i punti di contatto nazionali, alle banche dati nazionali di immatricolazione mediante ricerche automatizzate basate sui dati del veicolo e del proprietario/intestatario, conformemente all’allegato I. Lo scambio deve avvenire tramite il software EUCARIS o sue versioni modificate. Lo Stato membro del luogo del mancato pagamento decide se avviare o meno i procedimenti di follow-up; in caso positivo, invia una lettera di informazione con le indicazioni essenziali e il modello dell’allegato II, nella lingua del documento di immatricolazione se disponibile o in una lingua ufficiale dello Stato di immatricolazione.

Procedimenti di follow-up e ruolo dell’entità responsabile della riscossione

L’articolo 25 consente, a condizioni rigorose, la trasmissione dei dati all’entità responsabile della riscossione per ottenere il pedaggio dovuto. I dati trasferiti devono essere limitati al necessario, la procedura deve conformarsi all’articolo 24, l’entità deve essere responsabile della procedura e il rispetto dell’ordine di pagamento deve porre fine al mancato pagamento. I dati devono essere usati solo per ottenere il pedaggio e cancellati immediatamente dopo il pagamento o entro un termine ragionevole se il mancato pagamento persiste.

Relazioni alla Commissione e monitoraggio

L’articolo 26 impone agli Stati membri una relazione esaustiva entro il 19 aprile 2023 e poi ogni tre anni, contenente il numero di ricerche automatizzate e le richieste non andate a buon fine, nonché una descrizione della situazione nazionale dei follow-up. L’articolo 28 impone alla Commissione una relazione entro il 19 aprile 2023 sull’attuazione ed effetti della direttiva, con possibile proposta di revisione, inclusa l’eventuale estensione ad altre misure di regolazione dell’accesso urbano.

Protezione dei dati personali

L’articolo 27 richiama il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva (UE) 2016/680 e la direttiva 2002/58/CE. Il trattamento dei dati deve essere limitato ai tipi di dati dell’allegato I, i dati devono essere esatti e aggiornati, deve esistere un termine di conservazione e i diritti degli interessati devono essere garantiti. I dati possono essere usati solo per identificare presunti trasgressori, consentire agli esattori di adempiere agli obblighi fiscali e identificare i veicoli e i relativi titolari nei casi di mancato pagamento. Ogni interessato ha diritto a ottenere informazioni sui dati trasmessi allo Stato del mancato pagamento.

Atti delegati, esecuzione, recepimento e abrogazione

L’articolo 29 delega alla Commissione l’aggiornamento dell’allegato I in funzione di modifiche delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI o di altri atti UE pertinenti. L’articolo 30 disciplina durata quinquennale della delega dal 18 aprile 2019, tacita proroga, revoca, consultazione degli esperti e termini di opposizione. L’articolo 31 stabilisce la procedura di comitato. L’articolo 32 fissa il termine di recepimento al 19 ottobre 2021 e l’applicazione delle misure nazionali dal 19 ottobre 2021. L’articolo 33 abroga la direttiva 2004/52/CE dal 20 ottobre 2021, con salvaguardia degli obblighi di recepimento della direttiva abrogata. L’articolo 34 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 35 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasportitelepedaggiocooperazione amministrativaprotezione dei daticoncorrenza e mercato interno

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