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Direttiva 2019/514

Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019L0514

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2019/514/UE della Commissione aggiorna l'elenco comune dei prodotti per la difesa contenuto nell'allegato della direttiva 2009/43/CE, allineandolo alla versione aggiornata adottata dal Consiglio il 26 febbraio 2018. L'intervento è meramente modificativo e non riscrive l'impianto della disciplina sui trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, ma ne aggiorna il perimetro materiale. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2019 e applicarle dal 5 luglio 2019.

Modifica l'allegato della direttiva 2009/43/CE aggiornando l'elenco comune dei prodotti per la difesa dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'UE in quanto destinatari della direttiva, con efficacia sul recepimento nazionale delle modifiche all'allegato della direttiva 2009/43/CE. Il contenuto sostanziale riguarda l'elenco comune dei prodotti per la difesa, cioè categorie di armi, munizioni, materiali energetici, mezzi navali, aeromobili, elettronica, software, tecnologia e altre apparecchiature a impiego militare; l'allegato contiene anche definizioni uniformi e numerose esclusioni specifiche per prodotti civili, beni storici, usi sportivi/caccia, dispositivi certificati per uso civile o altri casi puntualmente indicati.

Direttiva (UE) 2019/514 della Commissione: aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2009/43/CE, adeguandone l'allegato all'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 26 febbraio 2018. La finalità è mantenere coerente il perimetro dei prodotti per la difesa soggetti al regime semplificato dei trasferimenti intracomunitari, senza modificare l'impianto generale della direttiva del 2009.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2009/43/CE disciplina la semplificazione delle modalità e condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa. La direttiva 2019/514/UE, adottata dalla Commissione il 14 marzo 2019, si fonda sull'articolo 13 della direttiva del 2009 e sulla necessità di allineare l'allegato alla più recente versione dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Oggetto dell'intervento

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il nuovo testo allegato alla direttiva 2019/514/UE. L'intervento è quindi di aggiornamento materiale dell'elenco, non di riscrittura della disciplina sui trasferimenti.

Ambito di applicazione materiale

L'allegato aggiornato elenca i prodotti per la difesa in categorie ML1-ML22 e comprende:

  • armi da fuoco, armi ad anima liscia, armi automatiche, accessori e componenti;
  • artiglieria, lanciatori, munizioni e spolette;
  • bombe, razzi, missili, dispositivi esplosivi e apparecchiature per la loro attività;
  • agenti chimici, biologici, antisommossa, materiali radioattivi e sistemi di disseminazione/protezione/decontaminazione;
  • materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti, additivi e precursori;
  • navi da guerra, motori e sistemi di propulsione navale, apparecchiature subacquee;
  • aeromobili militari, UAV, motori aeronautici, sistemi di rifornimento in volo e apparati di sopravvivenza/eiezione;
  • elettronica militare, contromisure, GNSS jamming e veicoli spaziali militari;
  • sistemi d'arma cinetici e ad energia diretta;
  • corazzature, elmetti, giubbetti antibalistici e strutture protettive;
  • addestratori, simulatori, sistemi di visione, apparecchiature di produzione, software e tecnologia militari.

Definizioni e criteri di classificazione

L'allegato contiene un'ampia sezione di definizioni vincolanti per l'interpretazione uniforme delle voci, tra cui, in particolare, "aeromobile", "velivoli senza pilota" (UAV), "software", "tecnologia", "produzione", "sviluppo", "materiali energetici", "esplosivi", "propellenti", "biocatalizzatori", "agenti biologici", "agenti antisommossa", "robot" e "veicoli spaziali". Le definizioni valgono per tutto l'elenco e hanno rilievo pratico per la classificazione dei prodotti e per la verifica della soggezione ad autorizzazione.

Esclusioni e casi non assoggettati

Il testo contiene numerose esclusioni che limitano l'ambito delle singole voci. Tra le più rilevanti vi sono:

  • armi progettate per munizioni a salve o incapaci di sparare proiettili;
  • armi e riproduzioni storiche fabbricate prima di determinate date (ad esempio 1890, 1938 o 1946, a seconda delle voci);
  • armi da caccia o sportive, purché non appositamente progettate per impiego militare e non completamente automatiche;
  • armi, apparecchiature o combustibili espressamente progettati per impieghi civili specifici, come segnalazione, macellazione, sedazione animale, test sismici o uso industriale;
  • particolari categorie di aeromobili e motori certificati per uso civile;
  • sostanze chimiche e biologiche destinate ad usi civili, sanitari, agricoli, veterinari, alimentari o ambientali;
  • tecnologia di pubblico dominio, ricerca scientifica di base e informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti.

Obblighi per gli Stati membri

La direttiva pone un obbligo di risultato: adeguare il diritto interno all'allegato aggiornato. Gli Stati membri dispongono di un margine limitato quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, ma devono garantire che la nuova lista sia integrata nel proprio ordinamento entro il termine fissato e con effetto dalla data prevista.

Termine di recepimento e decorrenza dell'applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2019. Tali misure si applicano dal 5 luglio 2019. È inoltre richiesto l'inoltro immediato alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento e delle principali norme interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Rilevanza operativa per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e operatori del settore difesa/export control, la direttiva è rilevante perché aggiorna la base classificatoria dei beni militari soggetti al regime di circolazione e controllo. La corretta individuazione della voce ML pertinente è essenziale per verificare autorizzazioni, trasferimenti intracomunitari, obblighi documentali e compliance doganale e sanzionatoria, secondo la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2009/43/CE come modificata.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco comune dei prodotti per la difesa

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato della direttiva 2009/43/CE con il testo allegato alla direttiva 2019/514/UE. La modifica recepisce l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'UE adottato dal Consiglio il 26 febbraio 2018, mantenendo l'allineamento tra direttiva e lista comune dei prodotti per la difesa.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 5 luglio 2019. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È prevista anche la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento.

Comunicazione delle disposizioni interne principali

L'articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Contenuto dell'allegato: elenco dei prodotti per la difesa

L'allegato sostituito contiene l'elenco comune dei prodotti per la difesa, articolato in categorie ML1-ML22. Vi rientrano, tra l'altro, armi leggere e pesanti, munizioni, bombe, razzi, missili, agenti chimici e biologici, materiali energetici ed esplosivi, navi da guerra, aeromobili e UAV militari, elettronica e sistemi di contromisura, sistemi d'arma cinetici ed energetici diretti, corazzature, apparecchiature di addestramento, imaging, produzione, software e tecnologia militari. L'allegato contiene anche definizioni comuni e numerose note tecniche e esclusioni, utili per la classificazione doganale e per i controlli sui trasferimenti.

Come è indicizzato

Materiedifesacontrolli sulle esportazioniprodotti militarimercato internorecepimento direttive

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