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direttiva

Direttiva 2019/883

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L0883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2019/883 aggiorna il quadro UE sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi, sostituendo la disciplina del 2000 e allineandola alla convenzione MARPOL e agli standard IMO. Essa introduce obblighi più armonizzati su disponibilità e adeguatezza degli impianti, notifica anticipata, conferimento dei rifiuti, esenzioni, recupero dei costi, ispezioni e scambio elettronico dei dati. La direttiva impone agli Stati membri un recepimento entro il 28 giugno 2021 e affida alla Commissione numerosi atti di esecuzione e delegati per completare i criteri tecnici e le metodologie applicative.

Impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, con obblighi armonizzati di notifica, conferimento, recupero dei costi, ispezione e scambio elettronico delle informazioni; modifica della direttiva 2010/65/UE e abrogazione della direttiva 2000/59/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera, che fanno scalo o operano in un porto di uno Stato membro, con esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi del regolamento (UE) 2017/352 e delle navi militari da guerra, ausiliarie o comunque possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali. Si applica inoltre a tutti i porti degli Stati membri in cui tali navi fanno abitualmente scalo. Gli Stati membri possono escludere la zona di ancoraggio dai porti ai fini degli articoli 6, 7 e 8; possono anche derogare se non dispongono di porti o di navi rientranti nell’ambito di applicazione, con obblighi di comunicazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021 e aggiornamento annuale. La direttiva richiama, per il conferimento e il trattamento di specifiche categorie di rifiuti, norme MARPOL e altre discipline UE sui rifiuti, sui sottoprodotti di origine animale, sulle acque e sui servizi portuali.

Direttiva (UE) 2019/883 sugli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi

La direttiva aggiorna in profondità il quadro UE in materia di raccolta dei rifiuti generati dalle navi nei porti, sostituendo la direttiva 2000/59/CE e allineando la disciplina ai più recenti sviluppi della convenzione MARPOL e delle linee guida IMO. L’impianto normativo è orientato a ridurre gli scarichi in mare, assicurare che i rifiuti siano conferiti a terra e rendere più uniforme l’applicazione delle regole nei porti dell’Unione, con attenzione particolare alla semplificazione amministrativa e alla tracciabilità elettronica.

Finalità e contesto sistematico

La direttiva si colloca nel quadro della politica marittima e ambientale dell’Unione, fondata sulla prevenzione dell’inquinamento marino, sul principio "chi inquina paga" e sulla gestione sostenibile dei rifiuti. Il legislatore UE rileva che la disciplina previgente aveva favorito la raccolta dei rifiuti, ma presentava incoerenze con la MARPOL, divergenze interpretative tra Stati membri e un’applicazione non sempre uniforme; da qui la scelta di armonizzare concetti chiave come adeguatezza degli impianti, notifica anticipata, obbligo di conferimento, esenzioni e recupero dei costi.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a tutte le navi che fanno scalo o operano in un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera, e a tutti i porti degli Stati membri in cui tali navi fanno abitualmente scalo. Restano escluse le navi adibite a servizi portuali ai sensi del regolamento (UE) 2017/352, nonché le navi militari da guerra, ausiliarie o di proprietà/gestione statale impiegate solo per servizi statali non commerciali. Gli Stati membri possono escludere la zona di ancoraggio dall’applicazione degli articoli 6, 7 e 8 e, se privi di porti o di navi nel perimetro della direttiva, possono derogare previa comunicazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021 e successivi aggiornamenti annuali.

Definizioni operative rilevanti

L’articolo 2 fornisce definizioni ampie e tecniche, centrali per l’applicazione pratica. In particolare:

  • per "rifiuti delle navi" si intendono tutti i rifiuti, inclusi i residui del carico, generati durante il servizio o le operazioni di carico, scarico e pulizia, nonché i rifiuti accidentalmente pescati;
  • per "impianto portuale di raccolta" si intende qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile in grado di raccogliere rifiuti delle navi;
  • "sufficiente capacità di stoccaggio" indica lo spazio necessario a bordo fino al successivo porto di scalo, includendo i rifiuti che presumibilmente saranno prodotti durante il viaggio;
  • la "tariffa indiretta" è dovuta indipendentemente dal conferimento effettivo dei rifiuti. I rifiuti delle navi sono espressamente qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Impianti portuali di raccolta adeguati

Gli Stati membri devono garantire impianti adeguati, cioè in grado di rispondere alle esigenze delle navi che usano abitualmente il porto senza ritardi ingiustificati. L’adeguatezza è misurata anche in funzione delle dimensioni del porto, della sua ubicazione geografica, della tipologia delle navi e delle eventuali esenzioni concesse. Gli impianti devono operare con formalità semplici e rapide, tariffe non dissuasive e gestione ambientalmente compatibile, inclusa la raccolta differenziata per favorire riutilizzo e riciclaggio.

Gli Stati membri devono inoltre prevedere una procedura per la segnalazione delle inadeguatezze degli impianti, utilizzando i moduli e le procedure IMO; lo Stato di approdo deve indagare sulle segnalazioni e notificare l’esito. Le autorità portuali devono assicurare la sicurezza delle operazioni di conferimento e raccolta, e tutte le parti coinvolte hanno diritto al risarcimento dei danni causati da ritardi ingiustificati.

Piani di raccolta e gestione dei rifiuti

Per ciascun porto deve essere predisposto e attuato un piano di raccolta e gestione dei rifiuti, dopo consultazione delle parti interessate: utenti del porto o loro rappresentanti, autorità locali, operatori degli impianti, organismi di responsabilità estesa del produttore e rappresentanti della società civile. L’allegato 1 dettaglia il contenuto minimo del piano, che deve includere almeno:

  • valutazione del fabbisogno di impianti;
  • descrizione di tipo e capacità degli impianti;
  • procedure di accettazione e raccolta;
  • sistema di recupero dei costi;
  • procedura per segnalare inadeguatezze;
  • consultazioni permanenti con gli stakeholder;
  • panoramica sui tipi e quantitativi di rifiuti conferiti e gestiti.

I piani devono essere approvati e riesaminati almeno ogni cinque anni o dopo modifiche operative significative. Le informazioni essenziali sui servizi e sui costi devono essere rese pubbliche, facilmente accessibili e disponibili anche elettronicamente tramite il sistema di cui all’articolo 13. I piccoli porti non commerciali con traffico sporadico di diporto possono essere esentati dai paragrafi 1-4 se i loro rifiuti sono integrati nel sistema comunale e gli utenti hanno accesso alle informazioni necessarie.

Notifica anticipata e conferimento dei rifiuti

L’articolo 6 impone alle navi soggette alla direttiva 2002/59/CE di inviare una notifica anticipata dei rifiuti con il modulo standard dell’allegato 2:

  • almeno 24 ore prima dell’arrivo, se il porto è noto;
  • appena il porto diventa noto, se l’informazione arriva meno di 24 ore prima;
  • al più tardi alla partenza dal porto precedente, se il viaggio è inferiore a 24 ore.

La notifica deve essere trasmessa elettronicamente nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione; le informazioni devono restare a bordo fino al successivo porto di scalo.

L’articolo 7 stabilisce l’obbligo generale per il comandante di conferire, prima della partenza, tutti i rifiuti presenti a bordo. L’operatore o l’autorità portuale deve rilasciare una ricevuta di conferimento secondo l’allegato 3. La nave può proseguire senza conferire i rifiuti se sussiste una sufficiente capacità di stoccaggio fino al porto successivo, oppure se si tratta di uno scalo nella zona di ancoraggio di durata inferiore a 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, salvo esclusione della zona di ancoraggio ai sensi dell’articolo 3.

Se non è possibile verificare la disponibilità di impianti adeguati nel porto successivo, oppure se il porto successivo è ignoto, lo Stato membro può imporre il conferimento prima della partenza. Le informazioni della ricevuta devono essere trasmesse elettronicamente e conservate a bordo per almeno due anni.

Recupero dei costi e incentivi economici

L’articolo 8 istituisce un sistema di recupero dei costi per gli impianti portuali di raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico. Il meccanismo chiave è la tariffa indiretta, dovuta da tutte le navi indipendentemente dall’uso effettivo del servizio, che deve coprire i costi amministrativi indiretti e almeno il 30 % dei costi operativi diretti dell’effettivo conferimento dell’anno precedente. Per i rifiuti dell’allegato V MARPOL, diversi dai residui del carico, non si applicano tariffe dirette, salvo eccedenze rispetto alla capacità di stoccaggio dedicata.

I rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi nel regime di conferimento senza oneri aggiuntivi basati sul volume. Gli Stati membri possono coprire i costi di raccolta e trattamento di tali rifiuti con sistemi di finanziamento alternativi, incluse risorse pubbliche nazionali, regionali o unionali. Sono inoltre ammessi incentivi per il conferimento di residui di acque di lavaggio contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosità elevata.

Le tariffe possono essere differenziate in funzione di categoria, tipo e dimensioni della nave, del servizio fuori orario o della pericolosità dei rifiuti. Possono essere ridotte, tra l’altro, per le navi impiegate nel traffico marittimo a corto raggio e per le navi progettate, attrezzate o gestite in modo da produrre meno rifiuti e trattarli in modo ambientalmente sostenibile; la Commissione deve adottare criteri di dettaglio con atti di esecuzione entro il 28 giugno 2020.

Dati sui rifiuti accidentalmente pescati

Gli Stati membri devono raccogliere e trasmettere alla Commissione i dati di monitoraggio sul volume e sulla quantità dei rifiuti accidentalmente pescati. Sulla base di tali dati, la Commissione deve pubblicare una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente ogni due anni. Le metodologie di monitoraggio e il formato delle relazioni sono stabiliti tramite atti di esecuzione.

Esenzioni per servizi di linea

L’articolo 9 consente esenzioni dagli obblighi di notifica anticipata, conferimento e tariffa per navi che effettuano servizi di linea con scali frequenti e regolari, a condizione che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo la rotta. L’accordo deve essere comprovato da contratto e ricevute, notificato a tutti i porti interessati e accettato dal porto in cui avviene conferimento e pagamento. L’esenzione è subordinata al fatto che non comprometta sicurezza marittima, salute, condizioni di vita e lavoro a bordo o ambiente marino.

Quando concede l’esenzione, lo Stato membro rilascia un certificato conforme all’allegato 5 e registra elettronicamente i relativi dati nel sistema europeo. Resta comunque fermo che la nave non può proseguire verso il porto successivo se vi è insufficiente capacità di stoccaggio.

Ispezioni e applicazione

La direttiva richiede ispezioni, anche casuali, di qualsiasi nave per verificare il rispetto delle regole. Ogni Stato membro deve ispezionare almeno il 15 % delle singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno, calcolato sulla media del triennio precedente, selezionando le navi tramite un meccanismo unionale basato sul rischio. La Commissione deve definire in dettaglio gli elementi di tale meccanismo mediante atti di esecuzione.

Se l’autorità competente non è soddisfatta dell’ispezione, la nave non può lasciare il porto fino a quando non abbia conferito i rifiuti in conformità dell’articolo 7, fatte salve eventuali sanzioni.

Sistema elettronico e banca dati sulle ispezioni

L’attuazione e l’applicazione della direttiva sono agevolate da un sistema elettronico di comunicazione e scambio di informazioni basato su SafeSeaNet. Gli Stati membri devono comunicare elettronicamente entro un tempo ragionevole le informazioni su arrivi e partenze, notifica anticipata, ricevute di conferimento e certificati di esenzione. Le informazioni sui piani di raccolta e gestione dei rifiuti devono essere rese disponibili elettronicamente tramite lo stesso sistema.

La Commissione deve elaborare, mantenere e aggiornare una banca dati sulle ispezioni, collegata a tutti gli Stati membri e basata sulla banca dati della direttiva 2009/16/CE. In tale banca dati confluiscono, senza ritardi, i rapporti di ispezione, le non conformità, i fermi e le esenzioni. Gli Stati membri hanno accesso permanente ai dati registrati.

Formazione del personale e sanzioni

Le autorità portuali e quelle degli impianti di raccolta devono garantire al personale una formazione adeguata sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza, e aggiornare periodicamente i requisiti formativi per tenere conto dell’innovazione tecnologica. Gli Stati membri devono inoltre stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale di recepimento.

Modifiche ad altri atti, atti delegati e comitologia

La direttiva modifica la direttiva 2010/65/UE, aggiornandone l’allegato per includere la notifica dei rifiuti delle navi, compresi i residui. Abroga integralmente la direttiva 2000/59/CE, che continua a rilevare solo come riferimento sostituito dalla nuova disciplina.

Gli articoli 18 e 19 attribuiscono alla Commissione un ampio potere di adottare atti delegati per modificare allegati e riferimenti MARPOL, aggiornare meccanismi di attuazione e monitoraggio e, in casi eccezionali, evitare una minaccia grave e inaccettabile per l’ambiente marino. La delega decorre dal 27 giugno 2019 per cinque anni, è prorogabile tacitamente e può essere revocata. L’articolo 20 affida gli atti di esecuzione al comitato COSS secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.

Recepimento, valutazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 28 giugno 2021 e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione deve poi valutare la direttiva e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2026, includendo anche una relazione sulle migliori azioni di prevenzione e gestione dei rifiuti rilevate a bordo delle navi.

Disposizioni principali

Obiettivo e logica generale

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi di rifiuti delle navi che utilizzano porti dell’Unione, garantendo al contempo il buon funzionamento del traffico marittimo mediante impianti portuali di raccolta adeguati e il corretto conferimento dei rifiuti. Il preambolo richiama la necessità di coerenza con la convenzione MARPOL, con il principio "chi inquina paga" e con l’economia circolare.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, nave, convenzione MARPOL, rifiuti delle navi, rifiuti accidentalmente pescati, residui del carico, impianto portuale di raccolta, peschereccio, imbarcazione da diporto, porto, sufficiente capacità di stoccaggio, traffico di linea, scali regolari, scali frequenti, GISIS, trattamento e tariffa indiretta. I rifiuti delle navi sono qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE.

Ambito di applicazione e deroghe

L’articolo 3 disciplina l’ambito soggettivo e territoriale, includendo navi e porti degli Stati membri. Gli Stati membri possono escludere la zona di ancoraggio dai porti ai fini degli articoli 6, 7 e 8 e possono derogare se privi di porti o di navi rientranti nell’ambito; tali deroghe devono essere comunicate alla Commissione entro il 28 giugno 2021 e poi aggiornate annualmente.

Impianti portuali di raccolta adeguati

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione impianti adeguati, capaci di ricevere tipi e quantitativi di rifiuti delle navi che usano abitualmente il porto, senza ritardi ingiustificati. Devono essere garantite procedure semplici e rapide, tariffe non disincentivanti e gestione ambientalmente compatibile, con raccolta differenziata per favorire riutilizzo e riciclaggio. È prevista anche la procedura per segnalare e indagare le presunte inadeguatezze degli impianti, nonché il diritto al risarcimento per ritardi ingiustificati.

Piani di raccolta e gestione dei rifiuti

L’articolo 5 impone per ciascun porto un piano adeguato di raccolta e gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, con contenuti dettagliati rinviati all’allegato 1. I piani devono essere approvati e rinnovati almeno ogni cinque anni o dopo modifiche significative; le informazioni rilevanti devono essere rese pubbliche e disponibili elettronicamente tramite il sistema di cui all’articolo 13. I piccoli porti non commerciali con traffico sporadico di diporto possono essere esentati se integrati nel sistema comunale dei rifiuti e se le informazioni sono rese disponibili agli utenti.

Notifica anticipata dei rifiuti

L’articolo 6 impone all’operatore, agente o comandante delle navi soggette alla direttiva 2002/59/CE di trasmettere la notifica anticipata dei rifiuti almeno 24 ore prima dell’arrivo, oppure appena noto il porto di scalo, o al più tardi alla partenza dal porto precedente se il viaggio dura meno di 24 ore. Le informazioni devono essere inserite elettronicamente nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione e mantenute a bordo fino al successivo porto di scalo.

Obbligo di conferimento dei rifiuti e ricevuta

L’articolo 7 prevede che il comandante conferisca prima della partenza tutti i rifiuti presenti a bordo, salvo le deroghe sulla sufficiente capacità di stoccaggio o le altre condizioni indicate. L’operatore dell’impianto o l’autorità portuale deve rilasciare la ricevuta di conferimento; le informazioni devono essere trasmesse elettronicamente e conservate a bordo per almeno due anni. Se l’autorità non è soddisfatta, può impedire la partenza fino al conferimento dei rifiuti.

Sistemi di recupero dei costi e tariffe

L’articolo 8 impone un sistema di recupero dei costi per gli impianti portuali di raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi diversi dai residui del carico, tramite tariffe a carico delle navi. È prevista una tariffa indiretta dovuta indipendentemente dal conferimento, che copre i costi amministrativi indiretti e almeno il 30 % dei costi operativi diretti dell’effettivo conferimento dell’anno precedente. Per i rifiuti dell’allegato V MARPOL, diversi dai residui del carico, non si applicano tariffe dirette salvo eccedenze rispetto alla capacità di stoccaggio dedicata; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano nel medesimo regime. La Commissione deve adottare atti di esecuzione entro il 28 giugno 2020 sui criteri per le tariffe ridotte delle navi "verdi"; deve inoltre pubblicare una relazione sui rifiuti accidentalmente pescati entro il 31 dicembre 2022 e poi ogni due anni, con metodologie stabilite tramite atti di esecuzione.

Esenzioni per servizi di linea

L’articolo 9 consente esenzioni dagli obblighi di notifica, conferimento e tariffa se la nave opera in servizio di linea con scali frequenti e regolari e se esiste un accordo che garantisce conferimento e pagamento in un porto lungo la rotta, comprovato da contratto e ricevute, notificato a tutti i porti interessati e accettato dal porto di conferimento. L’esenzione non deve incidere negativamente su sicurezza, salute, condizioni di vita e lavoro a bordo o ambiente marino. Il porto rilascia un certificato di esenzione secondo l’allegato 5 e le informazioni sono inserite elettronicamente nel sistema di cui all’articolo 13.

Ispezioni, meccanismo basato sul rischio e fermo

Gli articoli 10 e 11 impongono ispezioni, anche casuali, e un obiettivo minimo pari al 15 % del numero totale di singole navi che fanno scalo annualmente in ciascuno Stato membro. La selezione deve avvenire tramite un meccanismo unionale basato sul rischio, da dettagliare con atti di esecuzione. Se l’esito dell’ispezione è insoddisfacente, la nave non può lasciare il porto fino al conferimento dei rifiuti, fatti salvi gli eventuali sanzionamenti.

Sistema elettronico di informazione, monitoraggio e applicazione

Gli articoli 12, 13 e 14 prevedono un sistema elettronico basato su SafeSeaNet per la comunicazione di arrivi e partenze, notifiche anticipate, ricevute di conferimento e certificati di esenzione, nonché la disponibilità elettronica delle informazioni sui piani di gestione dei rifiuti. La Commissione deve mantenere una banca dati sulle ispezioni, collegata agli Stati membri e basata su quella della direttiva 2009/16/CE, nella quale devono confluire senza ritardi i dati su ispezioni, non conformità, fermi ed esenzioni.

Formazione del personale e sanzioni

L’articolo 15 richiede che il personale delle autorità portuali e degli impianti di raccolta riceva formazione idonea, con attenzione a salute e sicurezza e aggiornamento periodico. L’articolo 16 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle norme nazionali di attuazione.

Atti delegati, atti di esecuzione e riesame

Gli articoli 18 e 19 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare allegati e riferimenti MARPOL, aggiornare disposizioni attuative e, in casi eccezionali, evitare minacce gravi e inaccettabili per l’ambiente marino. La delega dura cinque anni dal 27 giugno 2019, è tacitamente prorogabile e può essere revocata da Parlamento o Consiglio. L’articolo 20 prevede il ricorso al comitato COSS e alla procedura d’esame per gli atti di esecuzione. L’articolo 23 impone una valutazione della direttiva da parte della Commissione entro il 28 giugno 2026 e invita a considerare ulteriori competenze per l’EMSA.

Modifica di atti collegati e abrogazione della direttiva 2000/59/CE

L’articolo 21 modifica l’allegato della direttiva 2010/65/UE per includere la notifica dei rifiuti delle navi, compresi i residui. L’articolo 22 abroga la direttiva 2000/59/CE, chiarendo che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva.

Recepimento e entrata in vigore

L’articolo 24 impone agli Stati membri di adottare entro il 28 giugno 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle alla Commissione. L’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

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