Cassazione Penale, Sentenza n. 30092/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Varacalli era accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990) quale fornitore stabile di ingenti quantitativi di cocaina al sodalizio Gallo/Angelino e della cessione di 5 kg di cocaina (capo 15). Il riesame deduceva che la prova non dimostrava una durevole comunanza di scopo con il sodalizio (quindi non associazione), e che la fornitura era occasionale nel periodo monitorato; inoltre escludeva l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. ritenendo che i Varacalli abbiano agito come grossisti mossi da finalità di profitto e non con l'intento specifico di agevolare l'organizzazione camorristica. Entrambi (PM e difesa) proposero ricorso per cassazione rispettivamente contro tali esclusioni e contro il mantenimento della misura cautelare residua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (del Pubblico Ministero e di Giuseppe Varacalli), confermando di fatto l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare relativamente al capo A) (associazione) e aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 c.p. per il capo 15), confermando il resto del provvedimento. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del tribunale del riesame sia in ordine all'insussistenza della comunanza di scopo duratura sia in ordine all'assenza dell'agevolazione mafiosa. Il ricorrente Varacalli è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'istanza di riesame proposta dall'interessato contro l'ordinanza di custodia cautelare.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (DPR n. 309/1990)
Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha condiviso il riesame nell'esigere la dimostrazione di una durevole comunanza di scopo per integrare il reato associativo.
art. 416-bis, comma 1 c.p.
Per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessaria la prova che il reato sia stato commesso con il fine specifico di favorire l'organizzazione e con la consapevolezza di prestare ausilio; la Corte ha ritenuto che la finalità di lucro dei fornitori non costituisse prova sufficiente dell'agevolazione mafiosa.
art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato in relazione alla nozione di "ingente quantità"; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la determinazione della soglia oltre la quale opera l'aggravante.
art. 75, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990
Rilevante ai fini della definizione della quantità massima detenibile e per il confronto con la quantità sequestrata nella valutazione dell'aggravante.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione dei "gravi indizi".
art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sull'adeguatezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame fornisse motivazione sufficiente e non autoreferenziale.
art. 275-bis, comma 1 cod. proc. pen.
Norma relativa alle misure alternative con controlli elettronici; la Corte ha ritenuto che, per la specifica gravità e capacità criminale contestata, gli arresti domiciliari con monitoraggio sarebbero risultati inidonei.
Massime di principio
- Per configurare il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessaria la prova di una durevole comunanza di scopo; forniture occasionali, anche se ingenti, possono non essere sufficienti a provare l'appartenenza stabile all'associazione.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. richiede la prova del fine specifico di agevolare l'organizzazione mafiosa e della consapevolezza dell'apporto; mera conoscenza o rapporti commerciali con soggetti collegati a organizzazioni criminali non bastano automaticamente.
- La nozione di "ingente quantità" si valuta secondo i criteri giurisprudenziali (rapporto tra principio attivo e quantità massima tabellare, con margine di flessibilità): non è corretto ancorarla esclusivamente a parametri di traffici transnazionali.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle decisioni cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza/assenza di illogicità manifesta e la sufficienza delle ragioni esposte, ma non riconsidera liberamente la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito.
- La temporalità tra il fatto e l'emissione della misura non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; rilevano la professionalità dell'organizzazione, i mezzi a disposizione (es. telefoni criptati), i canali di approvvigionamento e la capacità di riciclare proventi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30021/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30022/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30023/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30024/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30025/2025 del 01/09/2025
- Sentenza penale · 1 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30026/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →