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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30092/2025 del 01/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Varacalli era accusato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990) quale fornitore stabile di ingenti quantitativi di cocaina al sodalizio Gallo/Angelino e della cessione di 5 kg di cocaina (capo 15). Il riesame deduceva che la prova non dimostrava una durevole comunanza di scopo con il sodalizio (quindi non associazione), e che la fornitura era occasionale nel periodo monitorato; inoltre escludeva l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. ritenendo che i Varacalli abbiano agito come grossisti mossi da finalità di profitto e non con l'intento specifico di agevolare l'organizzazione camorristica. Entrambi (PM e difesa) proposero ricorso per cassazione rispettivamente contro tali esclusioni e contro il mantenimento della misura cautelare residua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi (del Pubblico Ministero e di Giuseppe Varacalli), confermando di fatto l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia cautelare relativamente al capo A) (associazione) e aveva escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 c.p. per il capo 15), confermando il resto del provvedimento. La Corte ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione del tribunale del riesame sia in ordine all'insussistenza della comunanza di scopo duratura sia in ordine all'assenza dell'agevolazione mafiosa. Il ricorrente Varacalli è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'istanza di riesame proposta dall'interessato contro l'ordinanza di custodia cautelare.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 (DPR n. 309/1990)

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha condiviso il riesame nell'esigere la dimostrazione di una durevole comunanza di scopo per integrare il reato associativo.

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Per l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è necessaria la prova che il reato sia stato commesso con il fine specifico di favorire l'organizzazione e con la consapevolezza di prestare ausilio; la Corte ha ritenuto che la finalità di lucro dei fornitori non costituisse prova sufficiente dell'agevolazione mafiosa.

  • art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione alla nozione di "ingente quantità"; la Corte ha richiamato i criteri giurisprudenziali per la determinazione della soglia oltre la quale opera l'aggravante.

  • art. 75, comma 1-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rilevante ai fini della definizione della quantità massima detenibile e per il confronto con la quantità sequestrata nella valutazione dell'aggravante.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di gravità indiziaria ai fini delle misure cautelari; la Corte ha precisato i limiti del sindacato in Cassazione sulla valutazione dei "gravi indizi".

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura sull'adeguatezza della motivazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame fornisse motivazione sufficiente e non autoreferenziale.

  • art. 275-bis, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle misure alternative con controlli elettronici; la Corte ha ritenuto che, per la specifica gravità e capacità criminale contestata, gli arresti domiciliari con monitoraggio sarebbero risultati inidonei.

Massime di principio

  • Per configurare il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti è necessaria la prova di una durevole comunanza di scopo; forniture occasionali, anche se ingenti, possono non essere sufficienti a provare l'appartenenza stabile all'associazione.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1 c.p. richiede la prova del fine specifico di agevolare l'organizzazione mafiosa e della consapevolezza dell'apporto; mera conoscenza o rapporti commerciali con soggetti collegati a organizzazioni criminali non bastano automaticamente.
  • La nozione di "ingente quantità" si valuta secondo i criteri giurisprudenziali (rapporto tra principio attivo e quantità massima tabellare, con margine di flessibilità): non è corretto ancorarla esclusivamente a parametri di traffici transnazionali.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione delle decisioni cautelari è limitato: la Corte verifica la presenza/assenza di illogicità manifesta e la sufficienza delle ragioni esposte, ma non riconsidera liberamente la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito.
  • La temporalità tra il fatto e l'emissione della misura non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione; rilevano la professionalità dell'organizzazione, i mezzi a disposizione (es. telefoni criptati), i canali di approvvigionamento e la capacità di riciclare proventi.

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