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CCNL

CCNL Servizi Postali in Appalto

CCNLK721

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2017 al 31 dic 2025

Parti stipulanti

SindacatiSLC-CGILSLP-CISLUIL-POSTE
Datori di lavoroFISE-ASSOPOSTEASSOPOSTE

Sfera di applicazione

Il CCNL si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, esercenti servizi di consegna, ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali, nonché servizi affini, complementari e accessori connessi ai servizi postali in appalto.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il contratto disciplina il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese che svolgono servizi postali in appalto, in particolare:

  • servizi di consegna, ritiro e trasporto tra strutture di operatori postali;
  • servizi affini e complementari;
  • servizi accessori connessi.

Decorrenza e validità

  • Decorrenza CCNL: 01/01/2017
  • Rinnovo economico/normativo richiamato: 21/12/2023
  • Scadenza: 31/12/2025
  • Il contratto resta comunque in vigore fino alla sostituzione con il successivo rinnovo.

Struttura retributiva

La retribuzione è composta principalmente da:

  • retribuzione tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • premio di anzianità/scatti;
  • E.D.R.;
  • eventuale indennità di funzione per i quadri;
  • indennità integrativa / elemento di garanzia retributiva nei casi previsti.

Parametri generali

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 14

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • FISE-ASSOPOSTE / ASSOPOSTE

Organizzazioni sindacali

  • SLC-CGIL
  • SLP-CISL
  • UIL-POSTE

Trattamento economico

Minimi retributivi mensili

Di seguito i valori risultanti dagli aumenti previsti dall'ipotesi di accordo del 21/12/2023.

LivelloPar.Minimo dal 01/01/2024Minimo dal 01/01/2025Minimo dal 01/12/2025Ind. contingenzaE.D.R.Ind. funzione quadriIndennità integrativaPremio / scatti
1166€ 1.266,35€ 1.307,17€ 1.349,35€ 526,60€ 10,33€ 51,65€ 75,62—
2139€ 1.060,27€ 1.094,45€ 1.129,77€ 520,97€ 10,33—€ 63,33€ 56,66
3S127€ 968,76€ 999,99€ 1.032,26€ 517,46€ 10,33—€ 57,82—
3122€ 930,63€ 960,63€ 991,63€ 517,46€ 10,33—€ 55,56€ 49,70
4S116€ 884,85€ 913,37€ 942,85€ 515,05€ 10,33—€ 52,89—
4110€ 839,14€ 866,19€ 894,14€ 515,05€ 10,33—€ 50,22€ 44,94
5100€ 762,84€ 787,43€ 812,84€ 627,58€ 10,33—€ 45,53€ 40,72

Note utili:

  • l'indennità di funzione spetta ai lavoratori con qualifica di quadro del 1° livello, per tutte le mensilità contrattuali;
  • l'indennità integrativa è erogata per 14 mensilità e incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, compreso il TFR; non è dovuta nelle imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti;
  • per gli impiegati spettano scatti biennali; per gli operai il premio di anzianità.

Aumenti contrattuali 2024-2025

L'aumento del minimo tabellare del 3° livello è pari a € 91,00 complessivi, con riparametrazione sugli altri livelli:

LivelloPar.Gennaio 2024Gennaio 2025Dicembre 2025Totale
1166€ 40,82€ 40,82€ 42,18€ 123,82
2139€ 34,18€ 34,18€ 35,32€ 103,68
3S127€ 31,23€ 31,23€ 32,27€ 94,73
3122€ 30,00€ 30,00€ 31,00€ 91,00
4S116€ 28,52€ 28,52€ 29,48€ 86,52
4110€ 27,05€ 27,05€ 27,95€ 82,05
5100€ 24,59€ 24,59€ 25,41€ 74,59

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo del 21/12/2023 spetta una una tantum riferita al periodo 01/01/2022 - 31/12/2023, riproporzionata per i part-time e per i mesi di effettivo servizio.

  • Importo di riferimento al 3° livello: € 330,00 lordi
  • Erogazione in 3 tranche:
    • € 110,00 con la retribuzione di marzo 2024
    • € 110,00 con la retribuzione di marzo 2025
    • € 110,00 con la retribuzione di settembre 2025
  • Spetta ai lavoratori in forza alla data di ciascuna erogazione.
  • Esclusa dal TFR.
LivelloPar.Marzo 2024Marzo 2025Settembre 2025Totale
1°166€ 149,67€ 149,67€ 149,67€ 449,01
2°139€ 125,33€ 125,33€ 125,33€ 375,99
3° S127€ 114,51€ 114,51€ 114,51€ 343,53
3°122€ 110,00€ 110,00€ 110,00€ 330,00
4° S116€ 104,59€ 104,59€ 104,59€ 313,77
4°110€ 99,18€ 99,18€ 99,18€ 297,54
5°100€ 90,16€ 90,16€ 90,16€ 270,48

Indennità e altri elementi economici

VoceImportoNote
Indennità di cassa / maneggio denaro€ 22,21 mensiliIncide su ferie, festività, 13ª e 14ª; non incide su malattia e TFR
Indennità di mensa€ 5,00 al giornoImporto previgente
Indennità di mensa dal 01/03/2024€ 6,50 al giornoPer ogni giornata di effettiva prestazione; non incide su alcun istituto; erogabile anche come buono pasto
Indennità di presenza€ 2,45 al giornoNon spetta in caso di malattia e infortunio; incide sul TFR
Indennità di produttività€ 0,465 al giornoIncide su ferie, festività, 13ª, 14ª e TFR
Indennità sostitutiva di vestiario€ 12,91 mensiliSolo se l'azienda non fornisce gli indumenti di lavoro; non spetta in malattia/infortunio; non incide sul TFR

Indennità di trasferta

Per il personale viaggiante comandato in servizio extraurbano:

Durata assenza / prestazione effettivaImporto
Da 6 a 9 ore€ 9,66
Da 9 a 15 ore€ 14,20
Da 15 a 24 ore€ 19,32

Dal rinnovo 21/12/2023, non spetta l'indennità se la prestazione non supera complessivamente 6 ore continuative oppure se non vi è allontanamento di oltre 20 km dal luogo di inizio della prestazione.

Classificazione del personale

I lavoratori sono inquadrati in 7 livelli: 1, 2, 3 Super, 3, 4 Super, 4, 5.

Tra i profili più rilevanti:

  • 1° livello: impiegati direttivi; all'interno del livello possono essere individuati i quadri;
  • 2° livello: impiegati di concetto;
  • 3° Super: operai altamente specializzati e autisti adibiti prevalentemente alla guida di mezzi per cui è richiesta patente E;
  • 3° livello: impiegati esecutivi specializzati, capi squadra, autisti con mansioni prevalenti su mezzi con patente C, lavoratori specializzati;
  • 4° Super: autisti con prevalente guida di mezzi con patente B o C nei casi previsti;
  • 4° livello: addetti operativi, agenti di scorta, scambisti, impiegati esecutivi nei primi livelli di sviluppo professionale;
  • 5° livello: mansioni semplici, guardiani, addetti consegna quotidiani, uomo di garage.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali di norma su 5 o 6 giorni.

Flessibilità / orario multiperiodale

L'orario può essere organizzato come media plurisettimanale nell'arco dell'anno con:

  • massimo 45 ore settimanali;
  • massimo 9 ore giornaliere;
  • minimo 35 ore settimanali.

Il limite annuo individuale di ore lavorate oltre le 40 in regime multiperiodale è pari a 100 ore.

Lavoro discontinuo

Per il personale viaggiante interessato:

  • 47 ore settimanali;
  • massimo 250 ore mensili per gli autisti.

Lavoro straordinario

  • Limite massimo: 140 ore annue.
  • Maggiorazioni:
TipologiaMaggiorazione
Straordinario feriale30%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo65%
Straordinario domenicale impiegati50%

Lavoro notturno

  • Fascia: 22:00 - 06:00.

Operai

  • maggiorazione fissa: € 1,81 orari.

Impiegati

TipologiaMaggiorazione
Notturno in turni avvicendati20%
Notturno non in turni avvicendati25%

Lavoro festivo e domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo50%
Lavoro domenicale impiegati in turni avvicendati20%
Lavoro domenicale impiegati non in turni avvicendati25%
Domenicale con riposo compensativo (ore normali, impiegati)20%

Ferie, permessi e festività

Ferie annuali

  • 26 giorni lavorativi per orario distribuito su 6 giorni;
  • 22 giorni lavorativi per orario distribuito su 5 giorni.

ROL ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giornate
  • ROL: 8 giornate lavorative

Festività

Sono considerati festivi:

  • tutte le domeniche o i riposi compensativi;
  • festività nazionali di legge;
  • Pasqua;
  • Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale / unione civile

  • 15 giorni lavorativi retribuiti.
  • Le disposizioni sul coniuge si applicano anche alle parti dell'unione civile.

Permessi per lutto

In applicazione del CCNL:

  • 3 giorni retribuiti se l'evento si verifica nella città sede di lavoro o nella provincia;
  • 5 giorni, di cui 3 retribuiti, se l'evento si verifica fuori provincia.

Permessi Legge 104/1992

Sono richiamate le norme di legge; il CCNL conferma:

  • 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistenza a persona con handicap grave, nei casi previsti;
  • possibilità di fruizione anche continuativa o oraria secondo la disciplina legale.

Donne vittime di violenza di genere

Richiamata la disciplina di legge, con previsione contrattuale di:

  • massimo 90 giorni lavorativi di astensione retribuita nei percorsi di protezione;
  • possibile proroga con ulteriori 90 giorni di aspettativa non retribuita;
  • diritto alla trasformazione del rapporto in part-time e successivo ripristino a tempo pieno;
  • possibile richiesta di trasferimento presso altro appalto, se disponibile;
  • possibilità di esonero da turni disagiati per 1 anno al termine del percorso di protezione.

Malattia, infortunio, maternità

Malattia

  • Periodo di comporto: 12 mesi nell'arco di 36 mesi consecutivi.

Operai

  • dal 1° al 180° giorno: integrazione al 100%;
  • dal 181° giorno fino al comporto: 50%.

Impiegati

  • primi 6 mesi: 100% della retribuzione globale;
  • successivi 6 mesi: 50%.

Infortunio sul lavoro

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica
  • Trattamento economico: integrazione al 100%

Maternità

Si applica la normativa di legge vigente; i periodi di congedo sono computati nell'anzianità di servizio, ferie, 13ª e 14ª.

Costituzione del rapporto e periodo di prova

Periodo di prova a tempo indeterminato

  • 4 mesi per impiegati di 1° livello
  • 2 mesi per impiegati di 2° livello
  • 20 giorni lavorativi per personale di 3° e 4° livello
  • 10 giorni lavorativi per operai di 5° livello

In caso di malattia, infortunio, maternità o paternità obbligatoria, il periodo di prova è prolungato per durata corrispondente all'assenza.

Periodo di prova nei contratti a termine

  • livelli 5, 4, 4S: 5 giorni lavorativi per ciascun mese di durata del contratto;
  • livelli 3, 3S, 2, 1: 10 giorni lavorativi per ciascun mese di durata del contratto.
  • In caso di rinnovo per le stesse mansioni, non è ammesso un nuovo periodo di prova.

Part-time

  • Trattamento economico e normativo riproporzionato.
  • Lavoro supplementare fino al raggiungimento del full-time settimanale con limite massimo pari al 25% annuo della prestazione concordata.
  • Oltre tale soglia:
    • maggiorazione 15%;
    • se si supera il 30% annuo, maggiorazione 20%.
  • Clausole elastiche: maggiorazione 10%.
  • Per il part-time verticale è ammesso anche il lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per i full-time.

Contratto a termine e stagionali

Limiti quantitativi

  • Il personale a termine non può superare il 20% in media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
  • Per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a termine.

Causali oltre 12 mesi fino a 24 mesi

Dal 01/01/2024, oltre alle ipotesi di legge, è possibile apporre un termine superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi complessivi per:

  • necessità di personale per ulteriori e diversi servizi temporanei;
  • esecuzione di un'opera o servizio definiti e limitati nel tempo;
  • esigenze di professionalità/specializzazioni non presenti in organico;
  • incrementi di attività dipendenti da commesse eccezionali.

Proroghe e prosecuzione

  • massimo 4 proroghe nell'arco di 24 mesi.
  • prosecuzione oltre la scadenza:
    • 20% per ogni giorno fino al 10° giorno;
    • 40% per ogni giorno successivo.
  • conversione a tempo indeterminato:
    • oltre 30 giorni per contratti sotto i 6 mesi;
    • oltre 50 giorni negli altri casi.

Intervalli tra contratti

  • 20 giorni per contratti fino a 6 mesi;
  • 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi.

Diritto di precedenza

  • dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine presso la stessa azienda, diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nei successivi 12 mesi;
  • esercizio del diritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Lavoro stagionale

Ammesso:

  • nelle località a maggior flusso stagionale nel periodo maggio-settembre;
  • su tutto il territorio nazionale nel periodo 15 novembre - 15 gennaio.

Il diritto di precedenza nelle successive assunzioni stagionali va esercitato entro 3 mesi dalla cessazione e si estingue dopo 1 anno.

Apprendistato e somministrazione

Apprendistato professionalizzante

  • Durata: 3 anni
  • L'apprendista può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria finale spettante.

Somministrazione

Numero massimo per l'utilizzo contemporaneo di:

  • contratti a termine,
  • apprendistato,
  • somministrazione

pari al 20% in media annua rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato, con massimo 10% per ciascuna tipologia.

Se dal calcolo risulta un numero inferiore a 10, resta possibile utilizzare fino a 10 contratti.

Clausola sociale e cambio appalto

In caso di cessazione di appalto:

  • l'impresa cessante deve informare preventivamente le rappresentanze sindacali;
  • in caso di subentro a parità di termini e prestazioni, l'impresa subentrante si impegna ad assumere il personale in organico sull'appalto, senza periodo di prova, nei limiti e alle condizioni previste dal CCNL;
  • sono previste specifiche tutele anche per lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per lavoratori a termine presenti sull'appalto da almeno 4 mesi.

Preavviso di dimissioni e licenziamento

Operai

  • 6 giorni lavorativi.

Impiegati

Anzianità1° livello2° livello3° e 4° livello
Fino a 5 anni2 mesi e 15 giorni1 mese e 15 giorni1 mese
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi e 15 giorni2 mesi1 mese e 15 giorni
Oltre 10 anni4 mesi e 15 giorni2 mesi e 15 giorni2 mesi

I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

TFR e previdenza complementare

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge n. 297/1982.

Previdenza complementare

Il CCNL richiama il sistema di previdenza complementare con destinazione al Fondo Poste oppure, in alternativa, al Fondo Previambiente, per i lavoratori aderenti aventi i requisiti previsti.

Contribuzione minima:

  • 1% a carico del lavoratore;
  • 1,5% a carico del datore di lavoro;
  • per 14 mensilità.

Salute, sicurezza e disciplina

Salute e sicurezza

Il contratto recepisce il D.Lgs. 81/2008 e prevede:

  • sorveglianza sanitaria nei casi di legge;
  • visite preventive, periodiche, preassuntive, di rientro e cambio mansione;
  • possibilità di verifica dell'assenza di condizioni di alcol dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti nei casi previsti;
  • obbligo per il lavoratore di sottoporsi a visita di idoneità fisica nei casi di legge.

Disciplina

Il sistema disciplinare prevede:

  • rimprovero verbale;
  • rimprovero scritto;
  • multa;
  • sospensione;
  • licenziamento con preavviso;
  • licenziamento senza preavviso.

Tra le integrazioni introdotte dal rinnovo 21/12/2023, il licenziamento può intervenire anche in caso di ingiustificato rifiuto di sottoporsi a visita medica di idoneità fisica nei casi previsti dalla legge.

Relazioni sindacali e diritti sindacali

Il CCNL disciplina:

  • informazione e consultazione a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo;
  • procedure di raffreddamento e conciliazione nelle controversie collettive;
  • contrattazione di secondo livello aziendale;
  • RSU, assemblee, permessi sindacali, affissione comunicati, trattenute sindacali.

È prevista un'assemblea retribuita fino a 10 ore annue.

Osservazioni finali di rilievo contrattuale

L'ipotesi di accordo del 21/12/2023 ha aggiornato in modo significativo:

  • i minimi tabellari 2024-2025;
  • la una tantum;
  • l'indennità di mensa portata a € 6,50 dal 01/03/2024;
  • alcune regole su part-time, contratti a termine, trasferta, periodo di prova, violenza di genere, salute e sicurezza.

Il testo consolidato conferma inoltre il ruolo centrale della clausola sociale nei cambi di appalto, particolarmente rilevante per il settore.

Accordi e rinnovi

CCNL del 14/07/2020Ipotesi di accordo del 21/12/2023

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