CCNL Terziario (Ugl - Federterziario)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 29 dic 2025 al 28 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi; il contratto disciplina i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con la legge, i rapporti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato nelle aziende del terziario, del commercio e dei servizi, di qualsiasi natura e struttura giuridica, che svolgano la propria attività con qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza ed il commercio elettronico.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai dipendenti delle aziende del terziario, del commercio e dei servizi, incluse le attività svolte tramite vendita per corrispondenza ed e-commerce.
Validità:
- Decorrenza: 29/12/2025
- Scadenza: 28/12/2028
Il contratto ha durata triennale e continua comunque a produrre effetti fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Parti firmatarie
- Parte datoriale: Federterziario
- Parte sindacale: Federazione Nazionale UGL Terziario
- Assistenza tecnica alla stipula: ANCL - Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza.
| Livello | Dal 01/12/2025 | Dal 01/07/2026 | Dal 01/03/2027 |
|---|---|---|---|
| Quadri | 2.989,89 | 3.115,00 | 3.130,20 |
| I | 2.508,10 | 2.622,36 | 2.635,81 |
| II | 2.238,26 | 2.337,62 | 2.349,90 |
| III | 1.987,11 | 2.070,76 | 2.082,11 |
| IV | 1.786,87 | 1.859,05 | 1.869,84 |
| V | 1.661,54 | 1.727,87 | 1.737,72 |
| VI | 1.542,73 | 1.601,82 | 1.610,50 |
| VII | 1.397,16 | 1.449,45 | 1.457,40 |
Incrementi retributivi
| Livello | Aumento dal 01/07/2026 | Aumento dal 01/03/2027 |
|---|---|---|
| Quadri | 125,11 | 15,20 |
| I | 114,26 | 13,45 |
| II | 99,36 | 12,28 |
| III | 83,65 | 11,35 |
| IV | 72,18 | 10,79 |
| V | 66,33 | 9,85 |
| VI | 59,09 | 8,68 |
| VII | 52,29 | 7,95 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 7 scatti triennali.
| Livello | Importo scatto triennale |
|---|---|
| Quadri | 25,50 |
| I | 25,00 |
| II | 23,00 |
| III | 22,00 |
| IV | 21,00 |
| V | 20,50 |
| VI | 20,00 |
| VII | 19,50 |
Indennità di funzione Quadri
Ai lavoratori con qualifica di quadro spetta una indennità di funzione di 280,00 euro lordi per 13 mensilità.
Elemento di garanzia retributiva (EGR)
Spetta con la retribuzione di gennaio 2027 ai lavoratori a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori con contratti di sostegno all'occupazione in forza al 31/12/2026, nelle condizioni previste dal CCNL.
L'importo non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto legale o contrattuale, incluso il TFR.
| Dimensione azienda | Quadri, I e II livello | III e IV livello | V e VI livello |
|---|---|---|---|
| Fino a 15 dipendenti | 101 euro | 87 euro | 72 euro |
| Da 16 dipendenti in poi | 111 euro | 97 euro | 82 euro |
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 3% della normale retribuzione.
- Aziende non aderenti alla bilateralità: elemento distinto della retribuzione pari allo 0,60% della normale retribuzione, corrisposto per 13 mensilità secondo la sintesi disponibile. Nel testo contrattuale è indicata l'erogazione per 14 mensilità.
- Aziende non aderenti all'assistenza sanitaria complementare: elemento distinto della retribuzione pari a 18,00 euro per 13 mensilità.
- Assistenza sanitaria integrativa: contributo datoriale annuo di 129,00 euro per ciascun iscritto al Fondo PreviLavoro Italia.
Mensilità aggiuntive
- Numero mensilità: 14
- Tredicesima entro la vigilia di Natale
- Quattordicesima con la retribuzione di luglio
Divisori convenzionali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore giornaliero | 26 |
| Divisore orario (40 ore settimanali) | 173 |
| Divisore orario (45 ore settimanali, lavoro discontinuo) | 195 |
Orario di lavoro
- Orario ordinario: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi.
- Lavoro discontinuo / di attesa o custodia: 45 ore settimanali.
- Durata media massima: 48 ore settimanali, comprensive di straordinario, come media nei limiti previsti dal CCNL e dalla legge.
- Riposo giornaliero: 11 ore consecutive nelle 24 ore, con le deroghe previste.
Flessibilità e banca ore
È prevista la banca delle ore. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda deve fornire al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore accantonate.
In caso di flessibilità:
- l'azienda può superare l'orario contrattuale entro 44 ore settimanali per massimo 16 settimane annue;
- il 50% delle ore da recuperare è gestito nel programma di flessibilità;
- il restante 50% confluisce nella banca ore;
- le ore non recuperate a fine programma sono liquidate con la maggiorazione per straordinario.
Maggiorazioni
| Istituto | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro notturno ordinario (00:00-06:00) | 10% |
| Lavoro festivo | 30% |
| Lavoro domenicale | 30% |
| Lavoro domenicale gestori carburante autostradali | 10% |
| Straordinario diurno dalla 41ª alla 48ª ora | 15% |
| Straordinario diurno oltre la 48ª ora | 20% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 30% |
Ferie, festività e permessi
Ferie
- 24 giorni lavorativi annui.
Festività
Sono retribuite le festività nazionali e infrasettimanali di legge, il Santo Patrono e il trattamento del 4 novembre è assimilato a quello delle festività coincidenti con la domenica.
Permessi ed ex festività
- Per le ex festività soppresse: permessi individuali retribuiti in gruppi di 4 o 8 ore.
- ROL: 56 ore annue.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno nei casi previsti dalla legge e dal CCNL.
Assistenza a persone con disabilità
Si applica la disciplina della Legge 104/1992 e del D.Lgs. 151/2001.
Il CCNL richiama, tra l'altro:
- congedo parentale fruibile entro i limiti di legge;
- 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino ai 3 anni del bambino con handicap grave;
- 3 giorni di permesso mensile dopo il terzo anno di età.
Congedo per donne vittime di violenza di genere
- Diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi.
- Fruizione possibile su base giornaliera o oraria nell'arco di 3 anni.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
- 180 giorni in un anno solare, calcolati per sommatoria degli eventi e conglobando malattia e infortunio.
Trattamento economico di malattia
Integrazione complessiva fino a:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni | 100% |
| Dal 4° al 20° giorno | 75% |
| Dal 21° giorno in poi | 100% |
Il trattamento è riferito alla retribuzione giornaliera netta che il lavoratore avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto.
Per i primi 3 giorni, l'integrazione opera:
- al 100% per i primi 2 eventi di malattia dell'anno;
- al 66% per il terzo evento;
- al 50% per il quarto evento;
- dal quinto evento non è più dovuta.
Trattamento economico di infortunio
Integrazione complessiva fino a:
| Periodo | Trattamento |
|---|---|
| Primi 3 giorni (carenza) | 60% |
| Dal 4°/5° al 20° giorno | 90% |
| Dal 21° giorno in poi | 100% |
Il testo contrattuale dettaglia il trattamento integrativo in raccordo con l'indennità INAIL.
Maternità e paternità
Astensione obbligatoria di maternità
La lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
- nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- nel periodo intercorrente tra data presunta e parto;
- nei 3 mesi successivi al parto;
- per gli eventuali giorni non goduti prima del parto in caso di parto anticipato.
Congedo di paternità obbligatorio
- 10 giorni lavorativi;
- 20 giorni in caso di parto plurimo;
- indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Congedo parentale
Per ogni bambino, nei primi 12 anni di vita:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 nei casi di legge;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo genitori: 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi.
Integrazione datoriale
- 100% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria di maternità.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e I livello | 6 mesi |
| II e III livello | 60 giorni |
| IV e V livello | 60 giorni |
| VI e VII livello | 45 giorni |
Per Quadri e I livello il periodo è computato in giorni di calendario; per gli altri livelli in giorni di lavoro effettivo.
Per i contratti a termine il periodo di prova è riproporzionato secondo la durata del contratto, nei limiti previsti dal testo.
Part-time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione ridotta.
- Lavoro supplementare: massimo 50% delle ore settimanali concordate.
- Maggiorazioni:
| Voce | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 15% |
| Supplementare festivo | 30% |
| Supplementare notturno | 50% |
| Clausole flessibili | 25% |
| Clausole elastiche | 15% |
Il testo completo disciplina in dettaglio anche preavviso, criteri di trasformazione e priorità per il passaggio da full time a part time e viceversa.
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello finale | Durata |
|---|---|
| II | 36 mesi |
| III | 36 mesi |
| IV | 36 mesi |
| V | 36 mesi |
| VI | 24 mesi |
Durata minima: 6 mesi.
Inquadramento e retribuzione
- Prima metà del periodo: 2 livelli inferiori rispetto a quello finale.
- Seconda metà del periodo: 1 livello inferiore.
- Per apprendistato finalizzato al VI livello: VII livello nella prima metà del rapporto.
Limiti numerici
- rapporto massimo apprendisti/lavoratori qualificati: 3 a 2;
- per datori con meno di 10 dipendenti: massimo 100% dei lavoratori qualificati/specializzati;
- in assenza di lavoratori qualificati o con meno di 3 qualificati: massimo 3 apprendisti.
Formazione professionalizzante
| Profilo / Inquadramento finale | Ore complessive | Durata |
|---|---|---|
| 2° livello | 240 | 36 mesi |
| 3° livello | 210 | 36 mesi |
| 4° livello | 180 | 36 mesi |
| 5° livello | 160 | 36 mesi |
| 6° livello | 120 | 24 mesi |
Contratto a tempo determinato e stagionali
Durata e proroghe
- Durata del contratto a termine: fino a 12 mesi.
- Durata massima complessiva: 24 mesi, con possibilità di ulteriore proroga assistita di 12 mesi presso ITL.
- Numero massimo di proroghe: 4.
- Limite complessivo per successione di contratti: 36 mesi.
Causali per durata superiore a 12 mesi
Il CCNL consente proroga/rinnovo oltre 12 mesi in presenza delle causali indicate, tra cui:
- giovani fino a 29 anni e over 45;
- cassintegrati o percettori NASpI;
- disoccupati o inoccupati da almeno 8 mesi;
- donne prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi in determinate aree;
- picchi di attività legati a saldi, fiere, festività natalizie o pasquali;
- sostituzioni;
- progetti o programmi temporanei con professionalità non presenti in organico.
Prosecuzione oltre la scadenza
| Periodo di prosecuzione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 10° giorno | 20% |
| Giorni successivi | 40% |
Limiti quantitativi
- massimo 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- elevabile dalla contrattazione aziendale fino al 70% del monte ore complessivo di tutti i subordinati;
- per datori fino a 2 dipendenti: sempre possibile almeno 1 contratto a termine.
Esclusioni dai limiti
Esenti, tra gli altri:
- avvio di nuove attività per i primi 24 mesi;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori inoccupati di età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza
Spetta al lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi presso la stessa azienda, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 6 mesi.
Somministrazione di lavoro
- Limite complessivo: 60% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula.
- Nel testo completo è previsto anche un limite del 30% per la somministrazione a tempo indeterminato.
- Durata massima dei rapporti di somministrazione a termine tra gli stessi soggetti: 24 mesi.
- Numero massimo proroghe: 4.
Smart working
Il CCNL disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto subordinato mediante accordo scritto, con diritto a trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei lavoratori che svolgono le stesse mansioni in presenza.
Sono richiamati in particolare:
- diritto alla disconnessione;
- obblighi di sicurezza e informativa annuale sui rischi;
- priorità per genitori e lavoratori con figli disabili nei casi previsti dalla legge;
- possibilità di regolazione anche tramite contrattazione aziendale.
Preavviso
Licenziamento
| Anzianità di servizio | Quadri e I | II e III | IV e V | VI e VII |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 60 gg | 30 gg | 20 gg | 15 gg |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 90 gg | 45 gg | 30 gg | 20 gg |
| Oltre 10 anni | 120 gg | 60 gg | 45 gg | 20 gg |
Dimissioni
| Anzianità di servizio | Quadri e I | II e III | IV e V | VI e VII |
|---|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 45 gg | 20 gg | 15 gg | 10 gg |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 60 gg | 30 gg | 20 gg | 15 gg |
| Oltre 10 anni | 90 gg | 45 gg | 30 gg | 15 gg |
I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno del mese.
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
Sono escluse dalla retribuzione utile al TFR, tra le altre:
- rimborsi spese;
- somme una tantum occasionali;
- straordinario non continuativo e lavoro festivo;
- indennità sostitutiva del preavviso;
- indennità sostitutiva ferie;
- indennità di trasferta e diarie non continuative;
- prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore;
- elementi espressamente esclusi dalla contrattazione integrativa.
Ulteriori istituti rilevanti
Bilateralità e welfare contrattuale
Il CCNL richiama come strumenti centrali:
- EBINTUR (ente bilaterale);
- Fonditalia per la formazione continua;
- PreviLavoro Italia per l'assistenza sanitaria integrativa.
Formazione continua
Dal 01/01/2026 le aziende devono coinvolgere i dipendenti a tempo indeterminato in percorsi formativi di 24 ore per ciascun lavoratore nell'arco di 3 anni. In mancanza, il lavoratore può fruire di 24 ore di formazione esterna, di cui 16 a carico dell'azienda entro il costo massimo di 250,00 euro.
Assemblea sindacale
Nelle aziende con oltre 15 dipendenti, i lavoratori hanno diritto a 12 ore annue retribuite di assemblea.
Contratti a sostegno dell'occupazione
Il testo completo prevede, in via sperimentale, contratti a sostegno dell'occupazione con retribuzione di primo ingresso ridotta:
- -15% per i primi 6 mesi;
- -10% per i successivi 6 mesi; nei casi e per i soggetti previsti dal CCNL.
Accordi e rinnovi
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