Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento dell'obbligo di dare materiale, concreta e definitiva esecuzione alla Determinazione Dirigenziale 28 dicembre 2021, prot. n. CT/136787/2021 del Municipio XIV di Roma Capitale, contenente l’ordine di demolizione d'ufficio dei manufatti abusivi siti in un terreno in Roma, Via Trionfale n. 165, stante il perdurante silenzio-inadempimento da parte delle Amministrazioni resistenti alla istanza/diffida di esecuzione presentata dalle Società ricorrenti con nota del 15 giugno 2022; e per la conseguente condanna, anche ai sensi dell'art. 34 c.p.a., di tutte le Amministrazioni resistenti ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi e materiali ulteriori, prodromici o conseguenti, diretti a dare piena attuazione alla predetta demolizione, rimuovendo concretamente il manufatto abusivo e ripristinando così la legalità, e, laddove ritenuto necessario, per l'annullamento della Nota del Municipio Roma XIV di Roma Capitale 14 luglio 2022, prot. CT n. 80585, di rifiuto di dare seguito od esecuzione all'ordine di demolizione d'ufficio di cui alla Determinazione Dirigenziale 28 dicembre 2021, prot. n. CT/136787/2021; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sull'obbligo di Roma Capitale di procedere alla demolizione d'ufficio e alla completa rimozione di un manufatto abusivo
Esito
La controversia
Le società ricorrenti hanno agito per ottenere l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni resistenti di dare concreta e definitiva esecuzione a un ordine di demolizione d'ufficio adottato da Roma Capitale, lamentando il perdurante silenzio-inadempimento rispetto alla diffida del 15 giugno 2022. Hanno inoltre chiesto, ove necessario, l'annullamento della nota municipale del 14 luglio 2022, con cui era stato rifiutato di dare seguito all'ordine di demolizione, nonché la condanna all'adozione di tutti gli atti amministrativi e materiali necessari al ripristino della legalità. Il presente provvedimento si inserisce nella fase di esecuzione del giudicato già accertato dalla sentenza n. 12981/2023, che aveva imposto a Roma Capitale la rimozione completa dell'opera abusiva, e della successiva nomina del Commissario ad acta disposta con sentenza n. 7089/2024, prorogata con ordinanza n. 19058/2025.
La decisione
Il TAR ha autorizzato il Prefetto già nominato Commissario ad acta a proseguire nell'espletamento del mandato commissariale, sebbene nel frattempo fosse stato nominato a capo di un diverso Dipartimento del Ministero dell'Interno. La decisione è stata adottata per assicurare continuità all'attività commissariale già iniziata e consentire il completamento dello sgombero e della rimozione del manufatto abusivo entro i termini già fissati con l'ordinanza n. 19058/2025. Il Collegio ha valorizzato la funzione del commissario quale strumento necessario a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e ha preso atto dell'assenza di opposizione delle parti costituite. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 marzo 2026 per verificare l'effettivo adempimento del giudicato; non è stata ancora definita la controversia con una pronuncia finale sull'avvenuta demolizione.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
condanna ... ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti amministrativi e materiali ulteriori, prodromici o conseguenti, diretti a dare piena attuazione alla predetta demolizione
Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell'amministrazione all'adozione degli atti e comportamenti necessari alla completa esecuzione della demolizione.
Massime di principio
- Nella fase di esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice può assicurare la continuità dell'attività del commissario ad acta già nominato, autorizzandone la prosecuzione anche quando intervengano modifiche nell'incarico istituzionale del soggetto designato, se ciò è funzionale al completamento del mandato e non vi è opposizione delle parti.
- Il commissario ad acta costituisce uno strumento diretto a garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale; le decisioni relative alla sua operatività devono quindi essere orientate a evitare interruzioni dell'attività necessaria all'esecuzione del giudicato.
- Quando l'esecuzione del giudicato non risulta ancora completata, il giudice dell'ottemperanza può rinviare la verifica a una successiva camera di consiglio, mantenendo ferme le modalità e i termini già stabiliti per l'attività commissariale.
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