Cassazione Penale, Sentenza n. 9468/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 545-bis c.p.p. e dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e per mancata motivazione: si censura l'omissione, da parte della Corte d'appello, dell'avviso alle parti sulla possibilità di sostituire la pena detentiva (riforma Cartabia). Il ricorrente sostiene che, essendo la pena inflitta non superiore a 4 anni, la Corte avrebbe dovuto procedere ex art. 545-bis c.p.p. e dare l'avviso alle parti, indicando la misura nel dispositivo trattandosi di udienza cartolare; in subordine si deduce la mancanza di motivazione circa la sostituzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. vada dato subito dopo la lettura del dispositivo ed è atto esterno alla decisione; il potere di proporre una pena sostitutiva è discrezionale e non automatico. L'omissione dell'avviso non determina nullità della sentenza, poiché equivale a una valutazione negativa di merito sulla sussistenza dei presupposti. Inoltre il ricorrente non aveva mai richiesto, né in appello né nelle conclusioni, l'applicazione di pene sostitutive; secondo la giurisprudenza consolidata l'istanza dell'imputato era necessaria (al più tardi in udienza di discussione). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 545-bis cod. proc. pen.
Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti
L'avviso è un atto che il giudice può dare subito dopo la lettura del dispositivo ed è esterno al dispositivo stesso; non è un avviso automatico obbligatorio in tutti i casi di condanna sotto i 4 anni ma dipende da una valutazione discrezionale sulla sussistenza dei presupposti per la sostituzione
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le norme previste dal Capo 3 della L. 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto
La disciplina transitoria consente l'applicazione delle nuove regole piu favorevoli ai procedimenti pendenti in primo o secondo grado; tuttavia l'applicabilità pratica richiede che l'imputato richieda l'applicazione delle pene sostitutive in sede di gravame o in udienza
art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte d'appello aveva riconosciuto la circostanza attenuante prevista da questa norma e, conseguentemente, aveva rideterminato la pena dell'imputato
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma penale relativa al reato di cui era accusato Anzaldi per aver ceduto una dose di cocaina; contestazione alla base della condanna di merito
art. 20-bis cod. pen. (riferimento alla riforma)
Richiamata come disciplina relativa alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla riforma; la sua applicazione in appello richiede istanza dell'imputato
art. 59 L. n. 689/1981
Richiamata come fonte delle condizioni ostative alla sostituzione della pena; la Corte ha considerato che l'accertamento della loro sussistenza rientra nella valutazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- L'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. è un atto che il giudice può dare subito dopo la lettura del dispositivo e non è automatico: esso presuppone una valutazione discrezionale sulla compatibilità della pena con le misure sostitutive
- L'omissione dell'avviso ex art. 545-bis non determina automaticamente la nullità della sentenza: essa può essere ricondotta a una negativa valutazione di merito sulla applicabilità della pena sostitutiva
- Per ottenere che il giudice di appello si pronunci sulle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, l'imputato (o il suo difensore) deve formulare espressa richiesta, almeno nelle conclusioni o in udienza; in mancanza di tale richiesta il motivo di impugnazione relativo alla mancata comunicazione è inammissibile
- La disciplina transitoria (art. 95 d.lgs. 150/2022) rende applicabili le nuove norme se più favorevoli, ma non elimina l'onere dell'imputato di sollevare la questione nel corso del processo di impugnazione
- Se il giudice ritiene, anche implicitamente, che non sussistono le condizioni per la sostituzione della pena, tale valutazione è apprezzabile in sede di merito e non comporta sempre effetti formali sulla validità della sentenza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9448/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9455/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9457/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9459/2024 del 06/03/2024
- Sentenza penale · 6 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9461/2024 del 06/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →