Cassazione Penale, Sentenza n. 07623/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione deduceva due motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per omessa valutazione di elementi decisivi (in particolare la relazione del curatore che secondo il ricorrente dimostrava l'esistenza di scritture contabili complete e la tenuta della contabilità fino al 2018, nonché il fatto che alcune operazioni e pagamenti erano anteriori alla sua amministrazione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza del dolo necessario per la bancarotta fraudolenta documentale, chiedendo la derubricazione in bancarotta documentale semplice perché la condotta sarebbe riconducibile a negligenza e non a dolo, e denunciando l'assenza di indici di fraudolenza e l'erronea valorizzazione della mera irregolare tenuta delle scritture come prova del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza generica e reiterativa: le sentenze di merito hanno accertato l'esistenza dei libri ma la loro tenuta irregolare per il periodo successivo al 2017; i documenti prodotti dal ricorrente riguardavano anni precedenti e non contrastavano la valutazione della Corte di merito secondo cui le scritture, seppur rinvenute, erano tenute in modo da rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio (ipotesi prevista dalla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.). La Corte ha inoltre ritenuto rilevante la necessità per il curatore di ricostruire movimenti bancari e acquisire documenti da terzi, nonché la missiva di dimissioni dello studio che segnalava la mancanza di collaborazione dell'amministratore. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che per la bancarotta documentale fraudolenta è richiesto il dolo generico (la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture) e ha reputato non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale che ha collegato il dolo anche alla serialità di condotte fraudolente in società riconducibili agli stessi soggetti. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di colpevolezza e la condanna (pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione) con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 2, l. fall.
La seconda parte della norma configura la bancarotta documentale di tipo generico: le scritture esistono ma sono tenute in modo infedele tale da rendere impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; è sufficiente il dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta)
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
art. 217, comma secondo, l. fall.
La bancarotta documentale semplice può essere integrata anche dalla colpa (negligenza) o dal dolo, quindi è rilevante la distinzione tra semplice e fraudolenta in relazione all'elemento soggettivo
art. 2214 cod. civ.
L'obbligo documentale dell'imprenditore non trova giustificazione nell'inattività della società; gli obblighi contabili sopravvivono fino alla cancellazione dall'albo/registro delle imprese
art. 33 legge fallimentare
relazione ex art. 33 l. fall.
La relazione iniziale del curatore può richiamare elementi (anche di 'evidente negligenza') che non vincolano i giudici del merito e non escludono la sussistenza del dolo generico
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi di ricorso ai termini strettamente necessari per la motivazione in Cassazione
art. 611 cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. n. 150/2022)
art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022
Consente il trattamento del ricorso con l'intervento delle parti secondo le nuove disposizioni procedurali; qui è richiamata la partecipazione delle parti nell'udienza di trattazione
Massime di principio
- Se i libri contabili esistono ma sono tenuti in modo tale da rendere difficoltosa o impossibile la ricostruzione del patrimonio per il periodo contestato, si configura la bancarotta documentale di tipo generico (art. 216, comma 1, n. 2 l. fall.), che richiede il dolo generico, non necessariamente l'intento di rendere impossibile la ricostruzione.
- L'inattività di fatto della società non giustifica la mancata tenuta o l'irregolarità delle scritture contabili: gli obblighi documentali sopravvivono fino alla cancellazione formale dal registro delle imprese.
- La necessità, da parte del curatore o degli organi fallimentari, di acquisire documenti da terzi o di ricostruire i movimenti bancari costituisce indice rilevante dell'irregolare tenuta delle scritture.
- La qualificazione tra bancarotta documentale semplice e fraudolenta dipende esclusivamente dall'elemento soggettivo: la semplice può derivare da negligenza; la fraudolenta richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà dell'irregolarità). Tuttavia, l'affermazione di 'negligenza' da parte del curatore non esclude automaticamente la prova del dolo se altri elementi (es. serialità di condotte, rapporti infragruppo, omissioni sistematiche) indicano una volontà consapevole.
- In Cassazione le doglianze devono essere specifiche e non meramente reiterative rispetto a quanto già dedotto in appello; documenti che coprono periodi diversi rispetto a quello contestato difficilmente contrastano la valutazione dei giudici di merito.
- La presenza di condotte analoghe in altre società riconducibili agli stessi soggetti può costituire elemento logico a sostegno dell'esistenza di un disegno criminoso e della consapevolezza nella gestione irregolare della contabilità.
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