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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25646/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 30/11/2021 che aveva rigettato la sua istanza di sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive giudicate nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 29/09/1998, ormai irrevocabile. In cassazione deduceva l'omessa citazione per l'udienza del 16/11/2021 e contestava la motivazione dell'ordinanza richiamando le proprie precarie condizioni economiche (assenza di altra abitazione), gravi problemi di salute e la prospettiva di ottenere un condono o una riperimetrazione dell'area a rischio idrogeologico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nel corso del procedimento il ricorrente aveva comunicato la rinuncia al ricorso (27/04/2022) prospettando un sopravvenuto difetto di interesse e chiedendo l'esonero dal pagamento delle spese, ma non ha prodotto documentazione idonea a comprovare tale difetto di interesse o i presupposti per l'esonero. Per tali ragioni la Corte ha accolto la richiesta del Procuratore Generale di dichiarare l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • norme processuali sulla rinuncia e sull'inammissibilità del ricorso

    La Corte ha applicato i principi processuali che consentono di dichiarare inammissibile un ricorso quando il ricorrente rinuncia alla sua coltivazione e non dimostra documentalmente il sopravvenuto difetto di interesse, impedendo la valutazione dell'eventuale esonero dalle spese

  • regole relative alle spese processuali e alla Cassa delle Ammende

    È stata disposta la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende (quantificata in Euro 500) in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della mancata prova dei presupposti per l'esonero

Massime di principio

  • La comunicazione di rinuncia o la prospettazione di un difetto di interesse sopravvenuto deve essere accompagnata da documentazione concreta; la sua assenza può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le censure processuali (es. omessa citazione all'udienza) vanno adeguatamente provate e dimostrate in modo specifico: mere affermazioni non supportate da elementi probatori rischiano di essere ritenute manifestamente infondate.
  • Le condizioni personali ed economiche addotte come giustificazione per sospendere esecuzioni (es. demolizioni) vanno documentate con prove idonee (certificati medici, documentazione reddituale, situazioni abitative) per essere prese in considerazione ai fini delle misure cautelari.
  • La rinuncia al ricorso può produrre effetti sfavorevoli (inammissibilità) se non corredata da elementi che consentano alla Corte di valutare richieste accessorie come l'esonero dalle spese.
  • In presenza di provvedimenti definitivi (sentenze irrevocabili) relativi ad abusi edilizi, le possibilità di ottenere sospensioni o revoche sono limitate e richiedono argomentazioni e prove solide.

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