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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25409/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione della conferma della condanna a sette mesi per il reato di danneggiamento aggravato nella Casa circondariale di Frosinone; censura principale relativa alla utilizzabilità della testimonianza dell'ispettore di polizia penitenziaria Izzo, ritenuta de relato in quanto il teste non sarebbe stato presente ai fatti ma avrebbe riferito fatti appresi da altro agente; inoltre censura sulla valutazione dell'attenuante della provocazione non devoluta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse logicamente motivato che il teste aveva conoscenza diretta dei comportamenti antecedenti e successivi al danneggiamento (l'imputato era l'unico fuori dalle celle e teneva in mano il sostegno di un tavolo usato per rompere le luci); il fatto che l'ispettore fosse stato richiamato da un collega è circostanza secondaria e, comunque, la parte non aveva richiesto l'esame della persona cui il teste si era riferito come previsto dall'art. 195, comma 1, c.p.p. Inoltre l'attenuante della provocazione non essendo stata devoluta in appello non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiede la specificità dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti generici e riconducibili a valutazioni del compendio probatorio senza indicare vizi specifici di diritto.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Indica i presupposti di ammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per escludere censure che non siano specifiche e circostanziate in relazione alla motivazione e alla prova.

  • art. 195, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che quando un testimone riferisce fatti appresi da terzi la parte deve chiedere l'esame della persona cui il testimone si è richiamato; la mancata richiesta ha indebolito la censura sulla presunta testimonianza de relato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata con fissazione di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e circostanziati: censure generiche sul valore delle prove sono inammissibili.
  • Se un testimone riferisce fatti appresi da terzi, la parte che intende contestare tale valore probatorio deve tempestivamente chiedere l'esame della persona cui il testimone si è riferito (art. 195 c.p.p.), altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile o inefficace.
  • Questioni non devolute al giudice d'appello (es. attenuanti non discusse in appello) non possono essere proposte per la prima volta in cassazione.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso e irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; quindi va valutato il rischio economico di un ricorso generico.

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