Sentenza n. 763/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego o parziale ostensione opposti a un’istanza di accesso documentale relativa a verifiche orali, griglie di valutazione, elaborati scritti e registro elettronico della docente
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato una nota del 23 aprile 2026, limitatamente al punto B.2, e una nota del 15 maggio 2026, nella parte concernente la produzione di griglie prive di contenuto valutativo e il rigetto della contestazione relativa a un elaborato di storia svolto il 1° dicembre 2025. Hanno dedotto la violazione degli artt. 22, 24, comma 7, e 25 della l. 241/1990 e dell’art. 9 del d.P.R. 184/2006, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, illegittimità della dichiarazione di inesistenza dei documenti, illogicità manifesta e contraddittorietà. L’istanza riguardava tutte le verifiche orali di italiano e geostoria, le relative griglie compilate con voti, motivazioni, domande e risposte, gli elaborati scritti, il registro elettronico e ogni ulteriore documento amministrativo relativo alle verifiche. È stata inoltre proposta una domanda risarcitoria per complessivi euro 9.211,00, successivamente rinunciata. I ricorrenti hanno anche chiesto la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., di alcune espressioni contenute nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché, nel corso del giudizio, l’istituto scolastico ha integralmente esibito la documentazione richiesta, soddisfacendo la pretesa sostanziale dei ricorrenti. Ha preso atto della rinuncia alla domanda risarcitoria, senza esaminarla nel merito. Ha respinto la richiesta di cancellazione delle espressioni contenute nella memoria difensiva, ritenendo che esse fossero pertinenti alla ricostruzione fattuale della vicenda, non offensive della dignità o reputazione della minore e riconducibili ai normali limiti della dialettica processuale. Le spese sono state integralmente compensate, con contributo unificato a carico dei ricorrenti. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo intervenuta l’ostensione solo dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione si fosse mostrata sin dall’inizio disponibile e collaborativa e che il breve intervallo fosse giustificato dalla necessità di raccogliere e ordinare la numerosa documentazione, senza condotte ostruzionistiche o dilatorie.
Norme richiamate
artt. 22, 24, comma 7, e 25 l. 241/1990
Richiamati quali parametri normativi della domanda di accesso documentale; il giudice non ne ha esaminato nel merito la violazione, essendo intervenuta l’integrale ostensione dei documenti.
art. 9 d.P.R. 184/2006
Richiamato quale parametro della disciplina dell’accesso; la relativa censura non è stata decisa nel merito per la sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 116, comma 4, c.p.a.
Indicato quale fondamento della richiesta di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti; l’ordine giudiziale è divenuto superfluo a seguito dell’ostensione integrale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, una volta rilevate la cessazione della materia del contendere e la rinuncia alla domanda risarcitoria.
art. 89 c.p.c., in relazione all’art. 39 c.p.a.
La cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive è stata negata perché le espressioni contestate sono state ritenute pertinenti, non lesive e contenute nei limiti della fisiologica dialettica processuale.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l’oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti interessati.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio promosso contro un diniego o una limitazione dell’accesso documentale, l’amministrazione esibisce integralmente la documentazione richiesta, la pretesa sostanziale del ricorrente è integralmente soddisfatta e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta ostensione integrale dei documenti rende inutile l’esame nel merito dei vizi dedotti contro il diniego o la parziale ostensione e impedisce l’adozione di un ordine giudiziale di esibizione ormai privo di oggetto.
- La richiesta di cancellazione di espressioni processuali può essere respinta quando le affermazioni, pur riferite a comportamenti della parte, siano pertinenti alla ricostruzione dei fatti, non ledano concretamente dignità o reputazione e rientrino nei limiti fisiologici della dialettica processuale.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche quando l’ostensione integrale sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora il giudice ritenga che l’amministrazione abbia mantenuto una condotta collaborativa e che il tempo impiegato sia stato quello minimo necessario per reperire e ordinare una documentazione numerosa, senza comportamento ostruzionistico o dilatorio.
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