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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2852/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto di giudizio immediato del 16/07/2024 denunciando, in primo luogo, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 458-bis, comma 2, c.p.p. (in relazione agli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost. e all'art. 6 Cedu). L'eccezione era fondata sulla presunta disparità di trattamento tra chi, dopo il rigetto di una istanza di applicazione della pena (patteggiamento) dinanzi a un giudice che poi si astiene, non può riproporre nella stessa udienza una richiesta di rito alternativo davanti al nuovo giudice; mentre, secondo il ricorrente, in situazioni analoghe regolate dall'art. 458 c.p.p. non sussisterebbe tale incompatibilità. In secondo luogo si deduceva abnormità funzionale del decreto impugnato: la decisione avrebbe impedito all'imputato di esercitare le facoltà di scelta del rito alternativo (art. 458-bis, comma 2 c.p.p.) davanti al G.I.P. competente, ostacolando il regolare svolgimento del processo e privando l'imputato della possibilità di chiedere un rito alternativo davanti al diverso giudice.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile in Cassazione in mancanza di espressa previsione normativa (citando Sez. 3, n. 40673 del 05/05/2016 Rv. 267897). Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 458-bis cod. proc. pen.

    art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    La norma è stata censurata dal ricorrente come causa di disparità di trattamento; la Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione di legittimità costituzionale perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    art. 458, commi 1 e 2, e comma 2-bis, cod. proc. pen. (richiamati nella motivazione)

    Richiamata dal ricorrente come confronto normativo per evidenziare una diversa disciplina dell'esercizio dei riti alternativi; la Corte non ha affrontato il confronto per inammissibilità del ricorso.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    art. 444 cod. proc. pen. (richiamato nel ricorso in relazione all'istanza di applicazione della pena)

    Norma richiamata per l'ipotesi di patteggiamento già proposta in udienza; la contestazione verteva sul rigetto di simile istanza e sulle conseguenze procedurali.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost.

    I riferimenti costituzionali sono stati invocati dal ricorrente per sostenere la rilevanza della questione di legittimità (disparità di trattamento e diritto di difesa); la Corte non ha deciso sulla questione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Invocato come parametro di tutela del giusto processo e del diritto di difesa; la rilevanza è stata esclusa per effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 3, n. 40673 del 05/05/2016 Rv. 267897

    Precedente richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato, in mancanza di espressa previsione normativa di impugnabilità; la giurisprudenza indica che le censure procedurali vanno dedotte in sede di dibattimento o con impugnazione della sentenza eventualmente emessa.

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio immediato non è impugnabile in Cassazione salvo diversa previsione di legge: questioni procedurali vanno sollevate nel dibattimento o impugnate con l'atto di gravame avverso la sentenza finale.
  • Se il ricorrente lamenta vizi nella instaurazione del rito (ad es. negata possibilità di proporre un rito alternativo per astensione del giudice), la tutela deve essere chiesta nella fase introduttiva del dibattimento (es. richiesta di restituzione del provvedimento) o mediante impugnazione ordinaria della eventuale sentenza di condanna.
  • Una dichiarazione di inammissibilità per ragioni formali rende irrilevante la questione di legittimità costituzionale proposta: è preferibile preliminarmente verificare l'impugnabilità del provvedimento prima di sviluppare censure costituzionali.
  • In presenza di astensione del giudice, il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere l'indicazione del giudice sostituto o proporre la stessa istanza di rito alternativo appena assegnato il procedimento al nuovo giudice; ove ciò non sia possibile, le rimedi praticabili sono quelli indicati dalla giurisprudenza (richiesta di restituzione del provvedimento in dibattimento o impugnazione della sentenza).
  • Per evitare l'inammissibilità tecnica, il difensore deve curare la fase procedurale e i rimedi ordinari (attuazione di istanze in udienza, memorie preliminari al dibattimento, eccezioni tempestive) prima di proporre ricorsi in Cassazione.

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