Sentenza del 09/11/2016 n. 22731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.A., ex dipendente INPS iscritto al relativo Fondo di Previdenza dal 2 gennaio 1992, aveva chiesto il rimborso di una quota IRPEF, sostenendo che la prestazione del Fondo fosse stata tassata integralmente invece che sull'87,50%, in ragione della presunta doppia imposizione derivante dalla tassazione del flusso finanziario già assoggettato a ritenuta del 12,50%. La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione lamentando che la Commissione Tributaria Regionale avesse erroneamente dichiarato tardivo l'appello, poiché il termine di 60 giorni scadeva di sabato e doveva quindi essere prorogato al primo giorno non festivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo tempestivo l'appello notificato il lunedì 22 novembre 2010, dato che il termine di 60 giorni scadeva sabato 20 novembre 2010. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito la questione della corretta tassazione della prestazione previdenziale.
Norme richiamate
Art. 155, comma 5, c.p.c.
"Il termine per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza"
La disposizione si applica anche agli atti notificati a mezzo posta; se il termine scade di sabato, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Disciplina il termine breve di 60 giorni per proporre appello nel processo tributario.
Art. 42, comma 4, del TUIR n. 917 del 1986
È stato invocato dal contribuente a sostegno della tesi secondo cui la prestazione previdenziale dovesse essere imponibile nella misura ridotta dell'87,50%, per evitare una doppia imposizione.
Art. 6 della Legge n. 482 del 1985
È stato richiamato dal contribuente in relazione all'applicazione della ritenuta del 12,50% sui redditi destinati ad alimentare la prestazione del Fondo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine breve per impugnare una sentenza è normalmente di 60 giorni dalla notificazione, ma se la scadenza cade di sabato il termine è prorogato al primo giorno non festivo.
- La proroga opera anche quando l'atto processuale viene notificato tramite il servizio postale; la spedizione effettuata il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del sabato può quindi essere tempestiva.
- Prima di dichiarare tardiva un'impugnazione occorre verificare il calendario e applicare le regole sulla proroga dei termini processuali.
- La decisione riguarda esclusivamente la tempestività dell'appello e non stabilisce se la prestazione previdenziale debba essere tassata sull'87,50% o sul 100%; tale questione deve essere esaminata dal giudice del rinvio.
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