Cassazione Penale, Sentenza n. 22821/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto come rapina impropria aggravata dall'uso di un'arma impropria, nonostante il mancato ritrovamento di coltello o sassi, le dichiarazioni del figlio della persona offesa che smentivano l'uso dell'arma e l'apparente incompatibilità delle lesioni con l'uso di un coltello o sasso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della scriminante della legittima difesa rispetto al reato di lesioni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto delle circostanze attenuanti: la lieve entità (art. 62, 1° comma, n. 4 c.p.) per le lesioni e la speciale diminuzione per tenuità per la rapina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i tre motivi aspecifici: il primo perché reiterava censure già esaminate e non affrontava le ragioni di fatto e di prova poste dalla Corte territoriale (valutazione della attendibilità della vittima, stato di agitazione, mancata esclusione dell'uso dell'arma da parte dell'imputato, spiegazione razionale dell'assenza del reperto). Il secondo perché non ha contrastato la motivazione che ha escluso la legittima difesa, correttamente fondata sulle dichiarazioni dell'imputato e sulla sproporzione della reazione della vittima; la legittima difesa è configurabile solo quando la reazione sia necessaria e priva di alternative. Il terzo perché elude il confronto con la motivazione che ha escluso la lieve entità/tenuità, valutando il fatto nel suo complesso e ritenendo escluse tali attenuanti in presenza di modalità violente (attacco notturno con oggetto atto ad offendere). Conseguentemente il provvedimento impugnato resta confermato, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso alle doglianze ammesse; la Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico per mancato confronto con la motivazione impugnata, richiamando i limiti di specificità richiesti per la cassazione.
art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen.
La circostanza attenuante della lieve entità richiede valutazione complessiva del fatto; la Corte l'ha ritenuta inapplicabile data la violenza, le modalità e l'uso di un oggetto atto ad offendere.
art. 311 cod. pen.
L'attenuante della lieve entità (art. 311) implica valutazione globale e non si configura se la lievità difetta rispetto all'evento, ai mezzi e alle modalità della condotta; la Corte l'ha applicata coerentemente con questo principio nel rigetto della sua invocazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di applicare sanzioni pecuniarie; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
Norme sul contraddittorio scritto in Cassazione; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi di tali disposizioni.
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi esplicitamente con la motivazione della sentenza impugnata; l'assenza di tale confronto porta all'inammissibilità.
- La valutazione della credibilità delle vittime e dei testimoni e la ricostruzione dei fatti sono prerogativa dei giudici di merito; la Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento a quello motivato del giudice di merito se la motivazione è logica e coerente.
- Il mancato rinvenimento dell'arma non esclude automaticamente l'aggravante per l'uso di un oggetto atto ad offendere se le circostanze e le dichiarazioni consentono una ragionevole ricostruzione della sua utilizzazione.
- La scriminante della legittima difesa richiede situazione di pericolo attuale, necessità e proporzione della reazione; quando la reazione è sproporzionata o l'autore ha colpito per primo, la giustificazione può essere esclusa.
- L'attenuante della lieve entità/tenuità va valutata sul fatto nel suo complesso; non è applicabile se la condotta presenta modalità violente, uso di mezzi pericolosi o un significativo pericolo/danno.
Testo integrale
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