Sentenza del 25/11/2021 n. 36682 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune impugna la sentenza della CTR che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento ICI per l'anno 2004 notificato il 30/12/2010 per decadenza quinquennale. Il Comune sostiene che esiste un obbligo dichiarativo autonomo per ciascun anno d'imposta (anche dopo il primo termine), quindi la decadenza quinquennale va conteggiata con riferimento alla scadenza della dichiarazione relativa al 2004 (termine 2005) e non al 2003; contesta inoltre che la CTR abbia basato la decisione su fatti relativi al 2003 e che l'atto impositivo fosse viziato per mancata allegazione della perizia, nonché per difetti motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato integralmente il ricorso originario della contribuente. La Corte ha affermato che l'obbligo dichiarativo perdura e la violazione va valutata annualmente (ogni anno costituisce autonoma violazione sanzionabile), che il termine di decadenza per omessa denuncia è il quinquennale e che non sono necessari l'allegazione integrale di atti pubblici gia' pubblicizzati quando la motivazione è comunque comprensibile. Sono state condannate le spese di cassazione a carico della contribuente (Euro 5.000,00 compensi e Euro 2.000,00 esborsi oltre 15% spese forfettarie e accessori), mentre le spese dei gradi di merito sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
L'obbligo di denuncia di variazione o di dichiarazione non si estingue con il primo termine: la mancata presentazione configura una violazione autonoma per ogni anno d'imposta e il termine di decadenza per il recupero dell'imposta relativa all'omessa denuncia è quinquennale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14
Prevede le sanzioni per l'omessa denuncia; la Corte ha ritenuto che ogni annualità omessa possa essere sanzionata separatamente ai sensi di questa norma.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5
Riferimento ai parametri per la determinazione del valore venale in comune commercio; la Corte ha valutato la congruità della perizia e dei criteri adottati dal Comune in base a tale disposizione.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
Finanziaria 2007, art. 1, commi 161 e 171
Richiamata in relazione al quadro normativo tributario e alla disciplina ICI/tributaria oggetto della controversia.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Statuto del contribuente: l'obbligo di allegazione all'avviso riguarda gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'atto impositivo; atti pubblicati formalmente o non essenziali non devono essere necessariamente allegati se la motivazione è già sufficiente.
L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3
Principio di trasparenza e di integratività della motivazione degli atti amministrativi richiamato per giustificare i limiti dell'obbligo di allegazione degli atti all'avviso di accertamento.
L. n. 121 del 2000, art. 7
Citata dalla resistente nel ricorso incidentale in tema di obbligo di allegazione; la Corte ha ritenuto che l'assenza nell'avviso della perizia integrale non fosse decisiva quando la perizia era comunque pubblicizzata e i presupposti erano noti al contribuente.
Costituzione, art. 111
Richiamato per i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la cassazione verifica solo i casi di mancanza, apparente o inconoscibile motivazione nei termini costituzionali, altrimenti il sindacato è ristretto.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Richiamato in relazione ai vizi di motivazione che possono dar luogo a nullità della sentenza ai sensi dei parametri costituzionali.
Codice di procedura civile, art. 360
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Norma tramite cui sono stati dedotti i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, insufficiente motivazione o falso applicazione di norme).
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata per il contributo unificato dovuto in caso di ricorso incidentale e per la comunicazione sui presupposti processuali relativi al contributo.
Massime di principio
- L'obbligo dichiarativo ICI ha efficacia continuativa: la mancata presentazione o la mancata denuncia di variazione configura un illecito annuale distinto per ciascun anno d'imposta, quindi il termine di decadenza va valutato per ogni annualità separatamente.
- Il termine di decadenza per il recupero dell'imposta relativa a una variazione non denunciata è il quinquennale previsto per l'omessa denuncia e non può essere ridotto dal fatto che l'ente abbia avuto una conoscenza precedente dei fatti; non esistono equivalenti che sostituiscano la denuncia formale.
- La regolarità formale dell'atto impositivo in tema di motivazione richiede che siano allegati o riportati solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; documenti pubblicati formalmente o atti non essenziali possono non essere allegati se la motivazione è comunque sufficientemente chiara.
- In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione della sentenza di merito è limitato: si verifica la mancanza assoluta, la motivazione apparente o manifestamente contraddittoria o l'omesso esame di un fatto storico decisivo; censure di insufficienza motivazionale generiche sono inammissibili.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può cassare la sentenza del merito e decidere direttamente nel merito.
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