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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21292/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati: Salerno contestava la mancata riqualificazione del fatto nella prevista ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e la mancata esclusione della recidiva; Genovesi contestava la mancata derubricazione nel reato di lieve entità (art. 73, comma 5) sulla base delle modalità e del prezzo delle cessioni e del limitato quantitativo; Parisi contestava la mancata esclusione della recidiva e la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, denunciando motivazione insufficiente e eccessivo riferimento ai precedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati e ha confermato le valutazioni della Corte d'Appello di Napoli (che a sua volta aveva confermato la Corte d'Appello di Salerno). In particolare: per Salerno la Corte ha ritenuto corretta la non derubricazione per la sistematicità dell'attività di spaccio (rete di almeno dieci clienti, frequenti cessioni, contatti per rifornimento) e ha motivato adeguatamente la mancata esclusione della recidiva per la persistente pericolosità; per Genovesi la Corte ha condiviso la valutazione della molteplicità degli episodi in un breve arco temporale (almeno quindici clienti in cinque mesi) come indice di capacità di rifornirsi e diffusione non episodica, escludendo la lieve entità; per Parisi la Corte ha ritenuto congruo il bilanciamento che ha dato parità tra le attenuanti generiche e la recidiva, alla luce di gravi precedenti che denotano elevata e perdurante pericolosità sociale. Sono confermate le pene: Salerno (anni 6 e mesi 9 di reclusione e euro 26.900 di multa), Genovesi (anni 1, mesi 5 e giorni 10 di reclusione e euro 4.000 di multa), Parisi (anni 12 di reclusione). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309, art.73, comma 5

    La derubricazione per lieve entità può essere esclusa anche se le singole cessioni sono di modica quantità qualora emergano elementi (frequenza, numero di clienti, rete di rifornimento, capacità di diffusione non episodica) che dimostrino una capacità continuativa di traffico; il giudice deve valutare tutti gli elementi normativamente rilevanti e motivare la prevalenza degli elementi ostativi.

  • Codice penale, art.99, comma 2 (recidiva specifica)

    La recidiva può essere riconosciuta quando la nuova condotta è idonea a rivelare una maggiore capacità a delinquere; il giudice deve motivare tale riconoscimento, anche sinteticamente, mostrando che la condotta costituisce prosecuzione significativa di un processo delinquenziale pregresso.

  • Codice penale, art.81

    Utilizzato per la contestazione della continuazione tra più reati; connesso al calcolo della pena principale per reati commessi in continuazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 627 comma 3 e 628

    Richiamati nella doglianza di violazione di legge ma la Corte ha ritenuto la riqualificazione non dovuta in presenza di adeguata motivazione di merito; le censure procedurali non hanno trovato spazio perché la valutazione di fatto è stata considerata congrua.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • Per ottenere la derubricazione ex art.73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non basta dimostrare la modicità di singole dosi: il giudice valuta complessivamente quantità, qualità, modalità, frequenza delle cessioni, numero di clienti e collegamenti per il rifornimento; elementi di sistematicità e capacità di diffusione escludono la lieve entità.
  • Il riconoscimento della recidiva richiede motivazione sull'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore capacità a delinquere; tale obbligo motivazionale può essere assolto anche con argomentazione succinta purché chiara e riferibile a fatti concreti (precedenti, gravità, persistente pericolosità).
  • Il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti è rimesso al giudice di merito e, se congruamente motivato anche solo con alcuni parametri dell'art.133 c.p., è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Le censure generiche e non circostanziate sulla valutazione di merito (es. semplice contestazione del giudizio sulla recidiva o sulla qualificazione senza indicare errori di fatto o profili di illogicità) sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • In sede di impugnazione è utile documentare e contestare puntualmente gli elementi probatori e la loro valutazione (es. numero e periodicità delle cessioni, contatti per rifornimento, quantitativi complessivi) quando si chiede la derubricazione o l'esclusione della recidiva.

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