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Ordinanza

Ordinanza n. 14063/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento posizione 4177 2025 del 07.01.2026 di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Giustizia amministrativa202603563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Accra

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, ritenendo necessario verificare se il diniego di visto sia impugnabile da parte del datore di lavoro. Il testo non precisa se il ricorrente sia il lavoratore straniero o il datore di lavoro, né espone ulteriori motivi di illegittimità del diniego.

La decisione

Il Collegio non ha definito il giudizio. Ha sottoposto alle parti l'unica questione relativa all'ammissibilità del ricorso in relazione alla legittimazione del datore di lavoro a impugnare il diniego di visto, assegnando trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie sul punto. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 1 dicembre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Visto l'art. 73, co. 3, cod. proc. amm.

    La norma è richiamata quale fondamento della sottoposizione alle parti, dopo il passaggio in decisione, della questione rilevata d'ufficio sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e potenzialmente preclusiva dell'ammissibilità del ricorso, deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie sulla questione, prima di definire il giudizio.
  • La legittimazione a impugnare un diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato può costituire una questione decisiva di ammissibilità, in particolare quando il ricorso risulti proposto dal datore di lavoro anziché dal richiedente il visto; tale questione deve essere esaminata dal giudice prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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