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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10346/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) aggravato dall'art. 416-bis, comma 1 c.p. (nella declinazione dell'agevolazione a favore di una locale di 'ndrangheta). Il ricorrente deduceva: 1) carenza o erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo 14, con specifico riferimento alle intercettazioni e alla giustificazione delle presenze nei locali della società Panforno; 2) mancanza di motivazione e di elementi indiziari in relazione all'aggravante mafiosa di cui all'art. 416-bis, comma 1; 3) insussistenza delle esigenze cautelari e omessa valutazione di circostanze favorevoli (lavoro stabile, incensuratezza, domicilio lontano, interrogatorio) nonché motivazione generica e collettiva senza adeguata specificazione sulla posizione di Barresi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le questioni proposte fossero in gran parte reiterative e non consentite in sede di legittimità, atteso che il Tribunale di Roma aveva fornito una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria. Il motivo dei gravi indizi è stato ritenuto ampiamente spiegato sulla base di molteplici elementi (intercettazioni, sopralluoghi, videosorveglianza, rapporti lavorativi e relazioni tra indagati, dichiarazioni dell'interessato), così come la sussistenza della consapevolezza del contesto di 'ndrangheta e la sussistenza delle esigenze cautelari (presunzione di necessità ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., non superata). Esito concreto: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordine di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (la pronuncia non comporta la rimessione in libertà).

Norme richiamate

  • art. 512-bis c.p.

    Norma che punisce il trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione alle condotte contestate, anche alla luce di intercettazioni, sopraluoghi e videosorveglianza

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per agevolazione di un'organizzazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la riconducibilità delle condotte al contesto della locale di 'ndrangheta e la consapevolezza del ricorrente del riferimento mafioso delle condotte

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui tale presunzione non risultava superata, anche alla luce delle sopravvenienze investigative e della contiguità dell'indagato all'ambiente criminale

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione in materia penale: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi di questa disposizione

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma sull'esecuzione delle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha disposto la trasmissione della copia del provvedimento al Direttore, precisando che la decisione non comporta la rimessione in libertà

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; la mera diversa rivalutazione delle risultanze è inammissibile
  • Per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, è necessario dimostrare non solo la riconducibilità materiale della condotta a soggetti 'mafiosi', ma anche l'elemento psicologico (consapevolezza e finalità di agevolazione): tuttavia la Corte accetta una valutazione complessiva di elementi indiziari concatenati
  • La presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. sulla sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata solo con elementi concreti, specifici e idonei a dimostrare l'assenza del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio
  • La motivazione del giudice di merito, se completa, coerente e basata su plurime fonti probatorie (intercettazioni, sopralluoghi, videosorveglianza, dichiarazioni), è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se le censure si limitano a mettere in luce aspetti parziali
  • Se il ricorso in cassazione è dichiarato inammissibile e si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a una somma a favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali

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