Sentenza n. 80/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento - dell’ordinanza del dirigente del Servizio Gestione Edilizia del Comune prot. n.58653 notificata in data 24.06.2008 di demolizione opere abusive; - di ogni atto presupposto e conseguente comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di una struttura in ferro, della relativa copertura e di tubature in PVC, ritenute opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo, in primo luogo, la violazione degli artt. 3, 6 e 27 del d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere, sostenendo che la struttura in ferro preesistesse dagli anni Cinquanta e che gli interventi eseguiti avessero natura di mera manutenzione ordinaria, priva di autonoma capacità portante e realizzabile senza titolo edilizio. Analoghe deduzioni sono state svolte per le tubature in PVC, asseritamente appartenenti al preesistente impianto fognario e oggetto di sola manutenzione. In secondo luogo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 149 e 167 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che il telaio fosse anteriore al vincolo paesaggistico e che gli interventi non avessero alterato lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore, con conseguente esenzione dall'autorizzazione paesaggistica. In via subordinata, ha dedotto la violazione dell'art. 34, comma 2, del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente accertare l'impossibilità di demolire le opere senza pregiudizio per le parti legittime e motivare la scelta della rimessione in pristino. Nel corso del giudizio il ricorrente ha anche chiesto la cessazione della materia del contendere sulla base di un parere della Commissione edilizia comunale che aveva ritenuto non necessario il titolo edilizio per la struttura in ferro.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendo che il parere della Commissione edilizia fosse un mero atto istruttorio privo di contenuto provvedimentale e non avesse inciso sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione né sul successivo diniego di sanatoria. Ha inoltre escluso l'improcedibilità del ricorso per il solo fatto della presentazione dell'istanza di sanatoria: tale istanza determina una sospensione dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che riprende vigore in caso di rigetto. Tuttavia, il diniego di sanatoria del 30 ottobre 2009, non impugnato, ha consolidato l'accertamento dell'abusività delle opere. Il diniego qualificava la struttura come nuova costruzione, in quanto saldamente ancorata alla piattaforma, dotata di impianto elettrico, utilizzata per l'attività di ristorazione e non destinata a esigenze meramente temporanee; rilevava inoltre l'alterazione stabile dello stato dei luoghi e l'ampliamento della superficie utile, escludendo la sanabilità anche per contrasto con la disciplina urbanistica di zona. Tale diniego incontestato ha comportato il rigetto dei primi due motivi, relativi alla natura manutentiva delle opere e alla loro compatibilità paesaggistica. Il terzo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, mentre la verifica dell'eventuale impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti legittime riguarda la fase esecutiva, successiva all'ordine, e deve essere fatta valere prima dell'accertamento di inottemperanza, con onere della prova a carico dell'interessato. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della controversia e delle difficoltà di ricostruzione della vicenda e di reperimento della documentazione.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza di demolizione; l'ordine di demolizione di opere abusive è stato ritenuto atto dovuto e vincolato, una volta accertata l'assenza del titolo.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, anziché manutenzione ordinaria, è stata desunta dal diniego di sanatoria non impugnato, con riferimento alla struttura stabilmente ancorata, dotata di impianto elettrico e destinata all'attività di ristorazione.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
L'impossibilità di demolire le parti abusive senza pregiudicare quelle legittime non incide sulla legittimità originaria dell'ordine di demolizione, ma rileva nella successiva fase esecutiva, prima dell'accertamento di inottemperanza.
art. 149 d.lgs. 42/2004
Il ricorrente ne invocava l'applicazione per sostenere l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per interventi di manutenzione non incidenti sullo stato dei luoghi; la censura è stata respinta alla luce del diniego di sanatoria non impugnato, che aveva consolidato la diversa qualificazione delle opere.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È stato richiamato quale fondamento della rimessione in pristino paesaggistica; le relative contestazioni sono state superate dal consolidamento del diniego di sanatoria e dalla confermata abusività delle opere.
art. 3, comma 1, lettera e.5, d.P.R. 380/2001
Il diniego di sanatoria ha ricondotto la struttura alla nuova costruzione, trattandosi di ambiente di lavoro non destinato a esigenze meramente temporanee e stabilmente incidente sullo stato dei luoghi.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato in relazione all'eccezione di improcedibilità prospettata dal Collegio nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Il diniego di sanatoria edilizia non impugnato consolida, nei confronti del destinatario, l'accertamento dell'abusività delle opere e della loro qualificazione edilizia, impedendo di rimettere in discussione tali profili nel giudizio contro l'originario ordine di demolizione.
- La presentazione di un'istanza di sanatoria sospende l'efficacia dell'ordine di demolizione, ma non la elimina definitivamente; in caso di rigetto della sanatoria, l'ordine riacquista efficacia e permane, in astratto, l'interesse a impugnarlo.
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto dovuto e vincolato, che non richiede una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi accertati.
- La verifica dell'eventuale impossibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare le parti legittime del manufatto appartiene alla fase esecutiva e non costituisce un presupposto di legittimità dell'ordine di demolizione; l'interessato deve far valere tale situazione prima dell'accertamento di inottemperanza e provarne la sussistenza.
- Il parere della Commissione edilizia comunale, quando abbia natura meramente istruttoria e non provvedimentale, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere né incide sull'efficacia di un precedente ordine di demolizione o di un successivo diniego di sanatoria.
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