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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39811/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società in accomandita semplice per l’anno d’imposta 2005, con recupero di maggiori imposte dirette e IVA per omessa contabilizzazione di componenti positivi, indebita deduzione di costi, indebita detrazione IVA e omessa registrazione di fatture di acquisto intracomunitarie. Sono stati poi emessi atti nei confronti dei soci per il maggior reddito di partecipazione. I contribuenti hanno impugnato gli atti e la Commissione tributaria regionale ha ritenuto nulli gli avvisi perché notificati alla società quando era già cessata, affermando che l’atto avrebbe dovuto essere intestato al suo ex legale rappresentante; per ciò ha dichiarato invalidi anche gli atti verso i soci, ritenuti presupposti dal primo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione/nullità della sentenza per asserita apoditticità e contraddittorietà; 2) violazione di varie norme civilistiche e tributarie, sostenendo che la notifica ai soci di un atto emesso nei confronti della società estinta fosse valida; 3) omesso esame di un fatto decisivo. I contribuenti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che, una volta cancellata la società di persone, opera un fenomeno successorio in favore dei soci; pertanto la notifica dell’atto ai soci può essere valida e non determina di per sé la nullità derivata degli avvisi emessi nei loro confronti. Inoltre, l’impugnazione degli atti da parte dei destinatari può sanare eventuali vizi di notifica. La decisione di merito che aveva annullato gli avvisi per il solo fatto della notifica alla società cessata viene quindi cassata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo relativo al vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma il motivo viene ritenuto infondato perché la motivazione della sentenza di merito consente di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice.

  • artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Sono invocati come norme violate per asserita motivazione apparente/illogica, ma la censura è respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, senza accoglimento della censura.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude la nullità della motivazione della decisione impugnata.

  • art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo sul vizio motivazionale, senza esito favorevole al ricorrente.

  • art. 2913 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel secondo motivo, ma la Corte accoglie la censura nel suo complesso in relazione alla validità della notifica ai soci dopo l’estinzione della società.

  • art. 2312 c.c.

    Richiamato in tema di effetti della cancellazione/estinzione della società.

  • art. 2318 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina della società di persone e della responsabilità dei soci.

  • art. 2320 c.c.

    Richiamato nel medesimo contesto normativo della responsabilità e della rappresentanza nella società di persone.

  • art. 2324 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla società di persone e sui rapporti con i soci.

  • art. 2495 c.c.

    È la norma centrale: la Corte ricorda che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società; per le società di persone la cancellazione ha natura dichiarativa ma fa presumere il venir meno della capacità e soggettività limitata, con effetti analoghi a quelli delle società di capitali.

  • artt. 10 e 11, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati nel motivo di violazione di legge, nel contesto della legittimazione processuale e del processo tributario.

  • art. 5 T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986)

    Richiamato per la trasparenza fiscale e l’imputazione del reddito ai soci.

  • artt. 30, 40, 41 e 65, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati per la disciplina degli avvisi e delle notifiche in materia di imposte dirette, con particolare rilievo all’art. 65, quarto comma, quale modello di notifica ai successori.

  • art. 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    Richiamato nel motivo di violazione di legge in materia di tributi.

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per la disciplina dell’accertamento IVA.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese produce l’estinzione dell’ente, ma non estingue i rapporti obbligatori già facenti capo alla società, i quali si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.
  • Dopo l’estinzione della società, la notifica dell’atto impositivo ai soci è valida se consente di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa fiscale, in analogia con la disciplina della notifica agli eredi del debitore.
  • La notifica di un avviso di accertamento a una società estinta non determina automaticamente la nullità derivata degli atti emessi nei confronti dei soci, quando il debito sia loro imputabile per successione e trasparenza fiscale.
  • L’eventuale proposizione del ricorso contro l’atto impositivo può sanare i vizi della notificazione, se dal comportamento processuale dei destinatari risulta che la conoscenza dell’atto sia stata comunque raggiunta.
  • Una censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria è infondata quando la decisione consenta di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpreseAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della prova

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