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Sentenza

Sentenza n. 3065/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1624/2024, pubblicata il 27/03/24;

Giustizia amministrativa202503759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1624/2024, nella parte relativa all'accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1624/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'accredito di euro 500,00 sulla carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero quale titolo esecutivo l'11 febbraio 2025. Il ricorrente ha lamentato che, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma, senza contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che prima della sua proposizione era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo presso la sede del debitore. Il giudice ha precisato che il riferimento dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 al titolo esecutivo riguarda l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non la spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c.; pertanto, dopo le modifiche della legge Cartabia, il termine decorre dalla notifica della sentenza munita dell'attestazione di conformità. Nel merito, accertata la mancata esecuzione della parte di giudicato relativa all'accredito di euro 500,00, il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di sessanta giorni dall'investitura e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inadempimento al giudicato e adottare le conseguenti misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; nel caso esaminato, il titolo era costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 474 c.p.c.

    Individua il titolo esecutivo come l'atto idoneo ad attribuire un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva è distinta dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria; la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità è sufficiente ai fini del decorso del termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell'amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.
  • La mancata esecuzione, anche solo parziale, di una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo ad ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e a nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione; quando l'attività rientra nei compiti istituzionali del commissario, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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