Sentenza n. 1102/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA alternativa al permesso di costruire, divieto di prosecuzione dei lavori e ingiunzione di rimozione degli effetti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Condominio ha impugnato il provvedimento comunale dell’11 febbraio 2026, nonché il precedente atto di sospensione della SCIA, il parere dell’Avvocatura comunale e gli atti connessi. La SCIA era stata presentata per realizzare un cancello carrabile e uno pedonale all’ingresso del complesso residenziale. Il Condominio sosteneva di essere legittimato in ragione dei diritti di servitù di passaggio vantati dai condomini e della documentazione notarile prodotta nel procedimento. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, e dell’art. 2, comma 8-bis, della l. 241/1990, lamentando la tardività dell’esercizio del potere inibitorio, poiché la SCIA era stata presentata il 22 maggio 2024, mentre la sospensione era intervenuta il 2 ottobre 2024 e il provvedimento finale l’11 febbraio 2026. In via subordinata ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancata attivazione dell’autotutela, assenza di un interesse pubblico attuale e concreto, mancata considerazione dell’affidamento del privato e violazione dei doveri di collaborazione e buona fede. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il Comune avesse utilizzato le risultanze catastali come prova esclusiva della titolarità dell’area, senza valutare gli atti notarili, le planimetrie e la delibera assembleare prodotti dal Condominio. Ha censurato la mancata comunicazione dei motivi ostativi e la mancata ostensione del parere legale posto a fondamento del provvedimento, invocando gli artt. 10-bis e 3 l. 241/1990 e contestando l’applicabilità dell’art. 21-octies. Infine ha sostenuto che il Comune avesse illegittimamente risolto una controversia civilistica sulla proprietà della strada, eccedendo i limiti del controllo edilizio sulla SCIA e sostituendosi al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il Collegio ha affermato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001, la legittimazione a presentare una SCIA edilizia spetta non solo al proprietario, ma anche a chi abbia un titolo o una relazione qualificata con il bene, reale o obbligatoria, purché, nel secondo caso, vi sia il consenso del proprietario. L’amministrazione non è normalmente tenuta a ricostruire tutte le vicende civilistiche relative alla titolarità dell’immobile; tuttavia, quando venga informata dell’esistenza di una contestazione e emergano profili problematici immediatamente percepibili, deve svolgere le verifiche necessarie e può negare il titolo se il richiedente non dimostri seriamente il proprio diritto. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che la proprietà della strada spettasse a soggetti diversi dai richiedenti e che il Condominio disponesse soltanto di servitù di passaggio. In mancanza del consenso dei proprietari, tale posizione non attribuiva la legittimazione alla presentazione della SCIA; pertanto, è stata ritenuta legittima la dichiarazione di inefficacia della segnalazione. Il TAR non ha accolto le censure relative alla tardività, all’autotutela, all’affidamento, ai vizi istruttori, alla mancata comunicazione del parere e allo sviamento, in quanto la carenza di legittimazione risultava decisiva. Il Condominio è stato condannato alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa risulta manifestamente infondata, previa informazione alle parti.
art. 11, comma 1, d.P.R. 380/2001
la legittimazione alla richiesta del titolo abilitativo edilizio ... spetta non solo al proprietario formale del bene, ma anche a chi “abbia titolo” a richiederlo
La legittimazione edilizia può spettare anche a chi disponga di una relazione qualificata con il bene, reale o obbligatoria; quando il titolo è obbligatorio, è necessario il consenso del proprietario.
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norme invocate dal ricorrente in relazione al termine per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA; il giudice non sviluppa una specifica interpretazione decisiva di tali disposizioni.
art. 21-nonies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma invocata dal ricorrente per sostenere la necessità dell’autotutela, dell’interesse pubblico attuale e concreto e della tutela dell’affidamento; il giudice non accoglie tali censure.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma invocata in relazione alla mancata comunicazione dei motivi ostativi; la censura non conduce all’annullamento del provvedimento.
art. 3, commi 1 e 3, l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norme invocate per contestare la motivazione per relationem e la mancata ostensione del parere legale; le relative doglianze non sono accolte.
art. 21-octies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la sanatoria dei vizi procedimentali; il giudice non ne fa applicazione esplicita nella ratio decisoria.
art. 23 d.P.R. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce la base normativa della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dal Condominio.
Massime di principio
- La legittimazione a presentare una SCIA edilizia non spetta esclusivamente al proprietario formale dell’immobile, ma anche a chi dimostri di avere un titolo o una relazione qualificata con il bene, reale oppure obbligatoria, purché in quest’ultimo caso disponga del consenso del proprietario.
- Il titolare di una servitù di passaggio, in assenza del consenso del proprietario del fondo, non è per ciò solo legittimato a presentare una SCIA per interventi incidenti sul bene oggetto della servitù.
- Il Comune non è tenuto a svolgere complesse indagini sulla titolarità civilistica del bene nell’ambito del controllo edilizio; tuttavia, quando sia informato di una contestazione e sussistano profili problematici immediatamente percepibili, deve effettuare le verifiche necessarie e può negare l’efficacia del titolo se il richiedente non fornisce elementi seri a sostegno della propria legittimazione.
- Il titolo edilizio regola il rapporto pubblicistico relativo alla legittimità dell’attività edilizia e non attribuisce diritti soggettivi sulla proprietà o sulla disponibilità civilistica del bene, che restano disciplinati dal diritto comune.
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