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Sentenza

Sentenza n. 13373/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento quanto all’atto introduttivo del giudizio: - della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 103/19/CIR recante “Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007: rinnovazione del procedimento inerente all’applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto”, pubblicata sul sito web dell’Autorità in data 11 settembre 2019, notificata in pari data; - di ogni altro atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, ivi incluse, ove occorre possa, le delibere AGCOM di consultazione pubblica, n.n. 89/18/CIR e 62/19/CIR, nella parte in cui riconoscono la sussistenza di un costo netto per l’erogazione del servizio universale e ne ripartiscono l’onere fra gli operatori di comunicazione, addebitando a Fastweb un importo pari ad euro 375.446,9 (2004); ad euro 782.559,2 (2005); ad euro 786.697,00 (2006); ad euro 749.050,2 (2007); - di tutti gli atti al predetto antecedenti, conseguenti, presupposti o connessi, ivi espressamente incluse le risultanze dell’attività di revisione della società di consulenza per quanto di ragione; la delibera 1/08/CIR e s.m.i., che fissa i criteri per la ripartizione del costo netto del servizio universale, nella misura in cui possa essere interpretata in maniera da legittimare le previsioni della del. 103/19/CIR; le delibere 153/11/CIR; 139/12/CIR; 46/13/CIR; 100/14/CIR per le parti fatte salve dal giudicato; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 15 marzo 2020: - degli atti già impugnati con il ricorso principale, in esito all’accesso agli atti concesso in data 8 gennaio 2020; quanto ai motivi aggiunti depositati il 29 settembre 2020: - della nota prot. registro ufficiale U. 0037180 del 21 luglio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali, Divisione 2^, avente ad oggetto il “Fondo per il finanziamento del servizio universale anni dal 2004 al 2007” con cui viene richiesto a Fastweb il pagamento della quota parte di competenza per il finanziamento del costo netto del servizio universale; - di ogni atto al predetto antecedente, conseguente, connesso o presupposto, con specifico riguardo, ove occorrer possa, alla nota prot. 54239 del 16 settembre 2019, precedentemente non conosciuta, con cui AGCOM ha comunicato al MISE l’elenco dei vari operatori tenuti alla contribuzione al fondo per il finanziamento del servizio universale.

Giustizia amministrativa201914341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 103/19/CIR, relativa alla rinnovazione del procedimento sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2004-2007, nonché atti connessi e successiva richiesta ministeriale di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM n. 103/19/CIR, con la quale era stato rinnovato il procedimento relativo all'esistenza del costo netto del servizio universale e alla sua ripartizione tra gli operatori di comunicazione elettronica, con addebito alla ricorrente di specifiche quote per gli anni 2004-2007. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli atti conosciuti a seguito dell'accesso e, successivamente, la nota del Ministero dello Sviluppo Economico recante la richiesta di pagamento della quota di competenza. Nel corso del giudizio, AGCOM ha adottato la delibera n. 18/21/CIR, relativa al periodo 1999-2009, poi annullata, nella parte concernente l'analisi dell'iniquità cd. secunda facie, dalle sentenze del TAR Lazio nn. 1693, 1964 e 2047 del 2022, annullamento confermato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4301 e 4549 del 2025. La ricorrente aveva quindi interesse alla decisione sull'illegittimità della delibera originaria e sulla quantificazione del costo netto e delle quote contributive. L'Autorità ha sostenuto che tale interesse residuasse, poiché la quantificazione e le quote non sarebbero state direttamente incise dal giudicato e potrebbero essere richiamate nel nuovo procedimento. Il Collegio ha invece ritenuto decisivi il giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato e i principi affermati dalla sentenza n. 8561 del 2025, secondo cui l'annullamento delle modalità di accertamento dell'iniquità impone una nuova determinazione del presupposto logico-giuridico dell'obbligo contributivo e comporta il superamento dell'assetto regolatorio precedente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto che la delibera impugnata sia destinata a essere superata dai nuovi provvedimenti che AGCOM dovrà adottare in sede di riedizione del potere, a seguito dell'annullamento giudiziale delle modalità di accertamento dell'iniquità del costo netto del servizio universale. La necessità di una nuova valutazione del presupposto dell'obbligo contributivo rende non attuale l'interesse alla decisione sulla delibera originaria, anche con riguardo alla quantificazione del costo netto e delle quote di contribuzione. Le eventuali contestazioni relative a tali profili potranno essere proposte contro il provvedimento conclusivo della riedizione del potere. Il Collegio ha escluso che una precedente sentenza di primo grado, relativa a diversa delibera, potesse superare i principi affermati dal Consiglio di Stato. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del sopravvenire dell'orientamento del giudice d'appello dopo l'instaurazione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nell'ambito della definizione processuale del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudicato annulla le modalità di accertamento di un presupposto logico-giuridico essenziale dell'obbligo amministrativo, l'amministrazione deve rieditare il potere mediante una nuova determinazione del presupposto; il provvedimento originario è destinato a essere superato.
  • La sopravvenuta necessità di una nuova determinazione regolatoria del presupposto dell'obbligo contributivo fa venir meno l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione dell'atto precedente, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando l'atto originariamente impugnato è destinato a essere sostituito da un nuovo provvedimento adottato in sede di riedizione del potere, l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'atto sostitutivo; le contestazioni relative anche alla quantificazione o ad altri elementi confermati nel procedimento di riedizione devono essere rivolte contro il provvedimento conclusivo.
  • Il giudice di primo grado deve dare continuità ai principi affermati dal Consiglio di Stato in una fattispecie sovrapponibile, salvo specifiche ragioni per discostarsene; una diversa pronuncia di primo grado non è idonea a superare tale orientamento.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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