Cassazione Penale, Ordinanza n. 16562/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dell'imputato per furto aggravato. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto privo di specificità perché si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta corretta in diritto e adeguata in fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso privo di specificità estrinseca. Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se non sono frutto di arbitrio o illogicità manifesta e sono sorrette da sufficiente motivazione.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 c.p.
Il fatto era stato qualificato come furto aggravato, con aggravanti ex art. 625 c.p. richiamate nella sentenza di merito; la Cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure.
art. 610 c.p.p.
Non citato nel testo
art. 616 c.p.p.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella mera reiterazione delle doglianze già formulate in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso deve contenere una critica specifica e autosufficiente alla decisione impugnata; la mancanza di specificità estrinseca comporta l'inammissibilità.
- Le valutazioni del giudice di merito sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche, arbitrarie o prive di adeguata motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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