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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36032/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento ICI relativi al 2011 per il possesso di un'area edificabile e quattro unità immobiliari. La Regione deduceva insufficiente motivazione degli atti, errata esclusione delle esenzioni previste dal d.lgs. n. 504/1992 art. 7 (lett. a e lett. i) sia con riferimento alla destinazione delle aree edificabili destinate a nuova sede regionale sia con riferimento alle unità adibite a collegio universitario e a uffici amministrativi affidati all'Agenzia per il diritto allo studio (ADISU). Denunciata anche la mancata decisione su specifico motivo relativo a una cappella universitaria (art. 7 lett. d).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento, ritenendo che l'atto fosse sufficientemente motivato. Ha invece accolto il secondo motivo: l'esenzione di cui all'art. 7, c.1, lett. a) del d.lgs. 504/1992 può trovare applicazione anche con riferimento ad aree edificabili destinate in modo univoco e certo alla realizzazione di immobili destinati a compiti istituzionali dell'ente proprietario, ancorché la concreta realizzazione non sia ancora avvenuta, purché vi siano concreti atti preparatori. Ha inoltre accolto in parte il quarto motivo con riferimento al collegio universitario (lett. i), ritenendo che la questione della natura non commerciale dell'attività ricettiva debba essere valutata concretamente, con onere probatorio a carico della contribuente in ordine alle rette effettivamente riscosse; ha invece escluso l'esenzione per le unità adibite a semplici uffici amministrativi. Il terzo motivo è stato respinto. Il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza di merito è cassata nei punti indicati e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia per nuovo esame secondo i principi di diritto enunciati.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione spetta quando l'immobile è destinato all'esercizio diretto e immediato di compiti istituzionali dell'ente proprietario; tuttavia per le aree edificabili è rilevante anche la destinazione univoca e certa alla realizzazione della sede istituzionale, purché documentata da atti preparatori.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Per le attività di assistenza o ricettive l'esenzione richiede che l'attività non abbia carattere economico: deve essere svolta a titolo gratuito o dietro corrispettivi simbolici. La concreta verifica della natura non commerciale si effettua valutando, tra l'altro, l'ammontare dei canoni effettivamente riscossi.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1

    Individuazione del soggetto passivo dell'imposta: l'esenzione opera con riferimento agli enti che siano soggetti passivi ai sensi dell'articolo.

  • l. n. 212 del 2000, art. 7 (statuto del contribuente)

    Richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti; la Corte ha ribadito che l'avviso di accertamento necessita di motivazione sufficiente a mettere il contribuente in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.

  • l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Norma richiamata dalla ricorrente in ordine a profili finanziari/interpretativi collegati alla materia tributaria; non ha prodotto accoglimento della censura sulla motivazione.

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n)

    Riferimento ai criteri per la determinazione dei valori delle aree omogenee usati dall'ente impositore per valutare il valore venale delle aree edificabili; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione dell'atto in relazione a questi criteri.

  • d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, comma 1, conv. in l. n. 27 del 2012

    Normativa che ha rimodulato il regime di esenzioni (distinguendo profili ICI/IMU) e che è stata richiamata nel contesto della necessità di evitare aiuti di Stato; utile a definire limiti e parametri di liceità dell'esenzione.

  • d.m. n. 200 del 2012, art. 4, comma 4

    Definisce i requisiti per qualificare le attività come svolte con modalita non commerciali, indicando il criterio del corrispettivo simbolico e il limite della metà dei corrispettivi medi di mercato come parametro di verifica.

  • l. regione Puglia 27 giugno 2007, n. 18, artt. 7 e 15

    Norme regionali sul regime dei beni e sulle finalità dell'Agenzia per il diritto allo studio; evocati dalla ricorrente per sostenere la natura strumentale e non commerciale degli immobili assegnati all'ADISU, ma la Corte ha richiamato il principio per cui l'esenzione va valutata in relazione all'ente proprietario e alla concreta natura dell'attività svolta.

  • codice di procedura civile, art. 360 c.1, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione dedotti (violazione di legge, nullità per mancata pronuncia); la Corte ha esaminato i motivi ai sensi di tali disposizioni, accogliendone alcuni e respingendone altri.

  • codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla presunta omissione di pronuncia; la Corte ha ritenuto la questione assorbita e non autonoma dopo l'accoglimento parziale dei motivi sostanziali.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestare an e quantum; non è richiesto che l'amministrazione esponga tutte le ragioni giuridiche di esclusione di possibili esenzioni.
  • L'esenzione dell'art. 7, lett. a) del d.lgs. 504/1992 può operare anche con riferimento ad aree edificabili se vi è una destinazione univoca e certa alla realizzazione di immobili destinati a compiti istituzionali dell'ente proprietario, purché la destinazione sia documentata da atti preparatori concreti.
  • Per le attività contemplate dalla lett. i) (assistenza, ricettive ecc.) l'esenzione richiede che l'attività sia non commerciale: ciò si verifica solo se l'erogazione è gratuita o dietro corrispettivo simbolico; la verifica è concreta e richiede prova sui canoni effettivamente praticati.
  • La mera assegnazione di immobili a un ente strumentale diverso dall'ente proprietario non basta a determinare l'esenzione: è decisivo che i compiti istituzionali siano riconducibili in via diretta e immediata all'ente proprietario soggetto passivo dell'imposta.
  • Le unità adibite a semplici uffici amministrativi generalmente non rientrano nell'ambito delle esenzioni previste dall'art. 7, se non risulta che sono destinate esclusivamente ad attività esentative specificamente contemplate dalla norma.
  • In caso di dubbi sulla natura commerciale o meno delle attività svolte, l'onere probatorio grava sul contribuente che invoca l'esenzione; il giudice deve valutare concretamente elementi quali le rette praticate e il finanziamento pubblico.

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