Ordinanza n. 10217/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, di un titolo abilitante conseguito in Spagna e ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Nel precedente giudizio, definito con sentenza della stessa Sezione, il ricorso era stato accolto ed era stato ordinato all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Successivamente, il ricorrente ha depositato un'istanza con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'istanza, essendo stata presentata dopo la sentenza che aveva già definito favorevolmente il giudizio, non configurasse una rinuncia al ricorso suscettibile di determinare una nuova decisione sul merito. Essa è stata qualificata più propriamente come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di alcuna intermediazione giudiziale. Poiché non era richiesta l'adozione di un'ulteriore statuizione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali, inclusi i titoli abilitanti conseguiti in altro Stato membro, secondo quanto emerge dall'oggetto del procedimento.
d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Modifica il d.lgs. n. 206/2007, applicabile al procedimento di riconoscimento del titolo estero.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'originaria domanda per la fissazione del termine entro cui l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio è già stato definito con una sentenza favorevole che ordina all'amministrazione di provvedere, una successiva dichiarazione della parte vittoriosa di rinuncia al ricorso e alla domanda sostanziale è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, non come rinuncia processuale idonea a richiedere una nuova pronuncia giudiziale.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa costituisce una facoltà della parte vittoriosa e può essere esercitata senza necessità di intermediazione o di una specifica statuizione del giudice; in tal caso il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
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