Cassazione Civile, Ordinanza n. 04558/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2006 e presentata dal fallimento della società nel 2012. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo che il diritto al rimborso non fosse stato validamente esercitato perché il credito non era stato esposto nella dichiarazione annuale con compilazione del rigo RX del modello Unico, con conseguente consumazione del termine biennale di decadenza. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che, in caso di cessazione dell’attività conseguente al fallimento, il rimborso del credito IVA spetta comunque, senza particolari adempimenti formali e con termine di prescrizione decennale; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse fondato la decisione su ragioni non dedotte dall’Ufficio (mancata esposizione in dichiarazione e mancata compilazione del rigo RX); 3) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per novità dei motivi, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e infondato il secondo, rilevando che nel processo tributario l’Amministrazione può integrare in giudizio le ragioni del diniego di rimborso e che l’omessa pronuncia su una questione processuale relativa alla novità dei motivi di appello non integra, di regola, vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. Ha invece accolto il primo motivo, ribadendo che, quando la richiesta riguarda l’eccedenza IVA maturata in un contesto di cessazione dell’attività, la fattispecie è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non al termine biennale residuale. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento per cui l’esposizione del credito in dichiarazione può valere come formale esercizio del diritto al rimborso, mentre il modello VR attiene solo alla fase di esigibilità/esecuzione del rimborso. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso del credito IVA non è subordinato a specifici adempimenti formali ed è azionabile con prescrizione decennale
art. 21 d.lgs. n. 546/1992
indicato dalla CTR come termine biennale di decadenza; la Corte precisa che tale termine opera solo in via residuale e non per l’eccedenza IVA in caso di cessazione dell’attività
art. 112 c.p.c.
richiamato per i vizi di ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte esclude sia l’ultrapetizione sia l’omessa pronuncia nei termini prospettati
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme processuali poste a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
consente all’Amministrazione di svolgere controdeduzioni e integrare le ragioni del diniego di rimborso in giudizio
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
la preclusione ai motivi nuovi riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o eccezioni rilevabili d’ufficio
art. 30 del d.P.R. n. 633/1972
disciplina l’eccedenza IVA e, nei casi di cessazione dell’attività, consente la richiesta di rimborso soggetta a prescrizione ordinaria decennale
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
il modello VR è qualificato come adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, non come unico mezzo di esercizio del diritto
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nel richiamo al fatto che, nel giudizio di rimborso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore e deve provare i presupposti della domanda
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il rimborso di un tributo, il contribuente ha la posizione sostanziale di attore e deve provare i presupposti del diritto richiesto; l’Amministrazione può difendersi deducendo anche argomenti giuridici ulteriori rispetto alla motivazione originaria del diniego.
- L’omessa esposizione del credito in dichiarazione non comporta automaticamente la perdita definitiva del diritto al rimborso se il credito esiste ed è spettante, ferma restando la necessità di rispettare il termine applicabile.
- Per i crediti IVA maturati in caso di cessazione dell’attività, il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, non al termine biennale residuale previsto per le ipotesi prive di disciplina specifica.
- La compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale integra già formale esercizio del diritto al rimborso; il modello VR ha funzione meramente procedimentale e non costituisce l’unico atto idoneo a far valere il credito.
- Nel processo tributario, la deduzione dell’inammissibilità di motivi nuovi in appello non sempre può essere fatta valere come vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., soprattutto quando si tratta di questioni processuali o rilevabili d’ufficio.
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