Sentenza del 21/11/2019 n. 6737 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Spese di giudizio - cessata materia del contendere - pronuncia - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di euro 14.083,39 relativa a una cartella esattoriale già annullata con sentenza definitiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina. Ha contestato sia la legittimità dell'intimazione sia la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, chiedendo l'annullamento dell'atto e la condanna delle parti al rimborso delle spese. La concessionaria aveva riconosciuto la fondatezza dell'opposizione e chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la cessazione della materia del contendere, ritenendo sufficiente la sostanziale rinuncia alla pretesa da parte della concessionaria, senza necessità di una pronuncia di merito sull'annullamento dell'intimazione. Ha però riformato la decisione sulle spese, affermando che anche in caso di estinzione del processo il giudice deve applicare il principio della soccombenza virtuale. Riscossione Sicilia è stata ritenuta soccombente perché aveva intimato il pagamento di una cartella già annullata con sentenza definitiva, resa in un giudizio in cui era parte. Le spese del primo grado sono state compensate per metà e, per la restante metà, Riscossione Sicilia è stata condannata a pagare al contribuente euro 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. È stata dichiarata inammissibile, perché nuova, la domanda di condanna alle spese proposta in appello contro l'Agenzia delle Entrate. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate nei rapporti con entrambe le resistenti.
Norme richiamate
Art. 91 c.p.c.
Il giudice deve porre le spese a carico della parte soccombente. Il principio è stato applicato considerando la soccombenza virtuale della concessionaria, nonostante la cessazione della materia del contendere.
Art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione totale o parziale delle spese in presenza di giusti motivi. Nel caso concreto le spese del primo grado sono state compensate per metà, mentre quelle dell'appello sono state compensate integralmente.
Art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina le spese del processo tributario, secondo il criterio della soccombenza e le possibilità di compensazione previste dalla legge.
Cass. n. 19568/2017
Richiamata per il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere può derivare dalla sostanziale rinuncia alla pretesa, anche senza una formale accettazione della controparte.
Cass. n. 26299/2018
Richiamata a sostegno della regola secondo cui, venuta meno la materia del contendere, non è necessariamente richiesta una pronuncia di merito sulla pretesa originaria.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere elimina la necessità di una decisione sul merito quando la pretesa viene sostanzialmente abbandonata o viene meno l'interesse concreto alla decisione, anche senza un'esplicita accettazione della controparte.
- L'estinzione o cessazione del processo non esonera il giudice dal decidere sulle spese: occorre valutare quale parte sarebbe risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
- Un concessionario della riscossione può essere considerato soccombente se emette o mantiene un'intimazione fondata su una cartella già annullata con sentenza definitiva, anche se successivamente rinuncia alla pretesa.
- La chiamata in causa di un ente da parte del resistente non consente automaticamente al ricorrente di formulare per la prima volta in appello domande contro quell'ente: le domande nuove sono inammissibili.
- La compensazione delle spese può essere disposta solo sulla base di una valutazione concreta dei giusti motivi, quali il comportamento processuale delle parti, la parziale soccombenza e la complessità della vicenda.
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