Sentenza n. 5526/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento - del silenzio -inadempimento formatosi per l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ed ii., sulla DIFFIDA presentata in data 14/6/2025 alle ore 13:17 al COMUNE di Pomigliano d’Arco a mezzo pec e protocollata con numero 26576 in data 16/6/2025, perdurando, a tutt’oggi, l’inadempimento, nonchè per la condanna del medesimo Comune all'immediata adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dagli artt. 27 del d.P.R. n. 380/2001 nei confronti di “CO.GE.MA. S.R.L.”, P. IVA: 05104321210, con Sede Legale corrente a San Vitaliano (NA), Via Nazionale delle Puglie n°88, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Manna Francisco, c.f. MNN FNC 64C22 Z614D, nato il 22/03/1964 a Caracas (Venezuela) E "SOFIA IMMOBILIARE S.R.L con sede in Marigliano (NA) alla Via Croce n.19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese: 09679081217, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante signora Maria Teresa MENNA, c.f. MNNMT91R49F839P, nata a Napoli il 9 ottobre 1991. E comunque per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche mediante di fissazione di un termine ad hoc con nomina, ove occorrente, di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio del Comune sulla diffida del 14 giugno 2025, relativa alla verifica e all’adozione di misure sanzionatorie per opere concernenti la copertura di una porzione dell’autorimessa seminterrata e il passetto di accesso al vano scala di un fabbricato in Via Semmola n. 12
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida presentata il 14 giugno 2025 e protocollata il 16 giugno 2025, con cui sollecitavano la verifica delle opere e l’adozione dei provvedimenti repressivi previsti dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 nei confronti delle società proprietarie o interessate. Domandavano altresì la declaratoria dell’obbligo comunale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, eventualmente entro un termine fissato dal giudice e con nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per difetto di interesse, deducendo che le opere erano state spontaneamente demolite e adeguate in seguito alla presentazione di una SCIA del 12 maggio 2026 e che, all’esito delle verifiche, non sussistevano i presupposti per l’esercizio dei poteri sanzionatori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere: nel corso del giudizio le opere controverse erano state demolite e il Comune aveva adottato un atto espresso, documentato nella relazione tecnica depositata il 31 luglio 2026, con cui aveva rilevato la carenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri repressivi richiesti. Le ricorrenti non hanno contestato tali circostanze in fatto, limitandosi a lamentare di non aver ricevuto la notifica della relazione e a insistere sulle spese. Applicando la soccombenza virtuale, il TAR ha posto a carico del Comune le spese delle ricorrenti, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti; le spese sono state compensate nel rapporto con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 31 d.lgs. 104/2010
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 26/05/2026, le ricorrenti chiedevano l’accertamento, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 104/2010, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Pomigliano d’Arco in merito all’atto stragiudiziale del 14/06/2025, avente ad oggetto la richiesta di verifica e di intervento in merito alla realizzazione della copertura di una porzione dell’autorimessa seminterrata e del passetto di accesso al vano scala a servizio del fabbricato sito alla Via Semmola n. 12.
La disposizione è richiamata quale base dell’azione diretta ad accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di verifica e intervento.
art. 27 d.P.R. 380/2001
L’Amministrazione ha, inoltre, depositato relazione tecnica dalla quale si desume l’esercizio da parte dell’ente del potere-dovere di verifica sollecitato, esitato, attesa la citata demolizione, nel rilievo della carenza dei presupposti per l’esercizio di poteri sanzionatori ai sensi del D.P.R. 380/2001.
A seguito della demolizione delle opere, l’amministrazione ha esercitato il potere-dovere di verifica e ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’adozione delle misure sanzionatorie edilizie.
Massime di principio
- La sopravvenuta demolizione delle opere oggetto della richiesta di intervento e l’adozione, durante il giudizio, di un atto espresso con cui l’amministrazione dà conto dell’esito della verifica e dell’insussistenza dei presupposti per misure repressive determinano la cessazione della materia del contendere sull’azione avverso il silenzio, quando tali circostanze non siano contestate in fatto dal ricorrente.
- Nel regolare le spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare la soccombenza virtuale valutando che il ricorrente sia stato costretto a instaurare il giudizio per ottenere un atto espresso dall’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1916/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1917/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1919/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1920/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1921/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 ott 2026Sentenza n. 1184/2026 - Cagliari, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →