Regolamento (UE) 2025/358
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/358 della Commissione, del 21 febbraio 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 per quanto riguarda l’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il perimetro delle aree delimitate per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, in base agli esiti delle indagini effettuate ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031. Alcune aree passano dalla logica dell’eradicazione a quella del contenimento, mentre altre vengono estese con nuovi comuni o distretti e con conseguente adeguamento delle zone cuscinetto. La modifica opera mediante sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’elenco delle aree delimitate soggette a misure di contenimento per Grapevine flavescence dorée phytoplasma, aggiornando l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630.
Ambito di applicazione
Si applica alle aree delimitate per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma negli Stati membri interessati: Austria, Croazia, Francia, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Incide in particolare sulla classificazione di alcune aree come zone infette o zone cuscinetto e sull’estensione geografica dei relativi perimetri amministrativi; non disciplina misure generali per operatori economici al di fuori di tali aree. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica dell’elenco delle aree delimitate per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma
Il regolamento interviene sul regime fitosanitario europeo relativo a Grapevine flavescence dorée phytoplasma, organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione già elencato nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. L’obiettivo è adeguare le aree delimitate e le misure di contenimento alla luce delle risultanze delle indagini eseguite ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 aveva già stabilito misure di contenimento dell’organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e aveva individuato le relative aree in Croazia, Ungheria, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna. Il nuovo atto modifica tale disciplina perché, in alcune zone, l’eradicazione non è più ritenuta possibile; in altre, invece, è necessario estendere i perimetri per includere ulteriori comuni o ricalibrare le zone cuscinetto.
Ambito territoriale di applicazione
Le modifiche riguardano le aree delimitate per il contenimento presenti in:
- Austria, con estensione delle zone cuscinetto connesse a Slovenia;
- Croazia, con ampliamento di aree infette e cuscinetto in più regioni;
- Francia, con inserimento di Nuova Aquitania tra le aree per il contenimento;
- Ungheria, con estensione delle zone cuscinetto in relazione alle aree delimitate in Croazia e Slovenia;
- Italia, con inclusione di Toscana e Lombardia tra le aree infette ai fini del contenimento;
- Portogallo, con aggiornamento delle aree in Portogallo settentrionale e centrale;
- Slovenia, con aggiornamento delle aree infette e cuscinetto in Slovenia occidentale, sud-orientale e nord-orientale;
- Spagna, con estensione delle zone cuscinetto in Galizia in funzione delle aree delimitate in Portogallo.
Criteri che giustificano la modifica
La Commissione richiama due elementi decisivi:
- i risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031;
- la necessità di adattare la classificazione delle aree in funzione dell’impossibilità di procedere all’eradicazione in alcune zone e dell’opportunità di ampliare altre aree per il contenimento.
Contenuto delle modifiche territoriali
L’allegato sostitutivo elenca in modo analitico le zone infette e le zone cuscinetto per ciascuno Stato membro interessato, indicando regioni, province, contee, dipartimenti e singoli comuni o porzioni di territorio. In particolare:
- in Francia, Nuova Aquitania comprende numerosi dipartimenti, tra cui Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Dordogna, Gironda, Lot e Garonna e Pirenei Atlantici;
- in Italia, la Toscana include aree nelle province di Massa-Carrara e Lucca, mentre in Lombardia la zona infetta copre l’intera regione con esclusioni puntuali e con porzioni di alcuni comuni;
- in Croazia, il contenimento viene esteso in Croazia pannonica, Croazia adriatica e Croazia settentrionale con la regione della Città di Zagabria;
- in Slovenia, sono confermate e ridefinite aree in Slovenia occidentale, sud-orientale e nord-orientale;
- in Portogallo, il perimetro coinvolge il Portogallo settentrionale e una parte del Portogallo centrale;
- in Spagna, le zone cuscinetto della Galizia vengono adattate alle aree delimitate portoghesi;
- in Austria e Ungheria vengono ampliate le zone cuscinetto confinanti con aree delimitate di Slovenia e Croazia.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2022/1630
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 con il testo allegato al nuovo regolamento. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco delle aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato.
Riconduzione di aree dall’eradicazione al contenimento
Dalle indagini svolte a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 risulta non più possibile eradicare l’organismo nocivo specificato nelle aree delimitate di Nuova Aquitania in Francia e di Toscana e Lombardia in Italia. Tali aree vengono quindi incluse nell’elenco delle aree per il contenimento.
Estensione di aree di contenimento e zone cuscinetto
Vengono ampliate diverse aree di contenimento in Croazia, Portogallo e Slovenia per includere un maggior numero di comuni. Di conseguenza, sono estese all’Austria le zone cuscinetto relative alle aree delimitate per il contenimento della Slovenia e viene rivista l’estensione in Spagna delle zone cuscinetto relative alle aree delimitate per il contenimento del Portogallo.
Elenco territoriale delle aree delimitate
L’allegato elenca, per ciascuno Stato membro interessato, le zone infette e le zone cuscinetto, con indicazione di regioni, province/contee/dipartimenti e comuni o altre delimitazioni amministrative o geografiche. Per Croazia, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia e Spagna sono riportate le specifiche delimitazioni territoriali aggiornate; per Austria e Ungheria sono riportate le estensioni delle zone cuscinetto conseguenti alle aree delimitate nei Paesi confinanti.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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