Cassazione Penale, Sentenza n. 13719/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per non aver valutato adeguatamente i "motivi nuovi" di appello in relazione al reato di cessione di sostanze stupefacenti, sostenendo una versione alternativa dei fatti (lite per mancato pagamento di prodotti caseari, assenza di arma); 2) vizio di motivazione e violazione di legge circa la ritenuta responsabilità per tentata estorsione e lesioni, contestando la valutazione delle testimonianze (in particolare di Alan Rossi) e chiedendo la riqualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni/semplici percosse; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con contestazione degli aumenti in continuazione e del diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia esaminato e adeguatamente motivato il rigetto delle censure circa la cessione di stupefacenti, valorizzando la credibilità e la coerenza delle dichiarazioni della persona offesa (Micò) e altri elementi probatori: presenza in casa del ricorrente di piantine di canapa e bilancino, referto medico documentante le lesioni, testimonianza di Pellegrini che avrebbe visto la pistola, contraddittorietà della versione difensiva e inattendibilità dell'affermazione che l'alterco fosse per prodotti caseari. Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di estorsione (o tentata estorsione) quando la condotta minacciosa è finalizzata ad ottenere il pagamento del prezzo della sostanza stupefacente; pertanto la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni è infondata. Sui profili di pena la Corte ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche in presenza di "inusitata violenza" e dell'ambiente delinquenziale, ha ritenuto adeguata la determinazione della pena (la Corte d'appello aveva peraltro ridotto la pena rispetto al primo grado) e ha ritenuto proporzionati gli aumenti per continuazione nel rispetto dell'art. 81 c.p. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (richiamato art. 616...).
Norme richiamate
art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
La Corte ha ritenuto che la condotta contestata non possa essere ricondotta all'art. 393 c.p. perché la minaccia e la violenza usate per ottenere il pagamento del prezzo della droga costituiscono estorsione (o tentata estorsione): la pretesa di ottenere il prezzo di una cessione di stupefacenti non è tutela giuridica legittima
art. 81 cod. pen. (concorso e continuazione di reati)
La Corte ha valutato che gli aumenti di pena per continuazione applicati dai giudici di merito sono di modesta entità e rispettano il rapporto di proporzione fra le pene e i limiti dell'art. 81 c.p., senza trasformarsi in un cumulo materiale
art. 616 c.p.p. (spese processuali)
La sentenza di rigetto ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali richiamando la norma che disciplina la liquidazione delle spese in Cassazione
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è rivedibile in Cassazione salvo manifeste contraddizioni, congetture o assenza di plausibilità nella motivazione
- La pretesa di ottenere il pagamento del prezzo di una sostanza stupefacente mediante minacce o violenza integra l'estorsione (anche nella forma tentata): non si tratta di un esercizio legittimo di una pretesa privata
- Per contestare con successo la motivazione di merito in Cassazione è necessario dimostrare vizi logici, contraddizioni o ricorso a mere congetture; non è sufficiente proporre una diversa lettura delle prove
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo se esistono elementi che evidenziano la gravità del fatto, la violenza usata o un contesto delinquenziale; il giudice di merito non deve valutare tutti gli elementi ma quelli ritenuti decisivi
- Quanto agli aumenti in continuazione, il giudice deve motivare gli incrementi in modo proporzionato e verificabile; in caso di aumenti modesti la Corte di legittimità tende a ritenere rispettati i limiti di proporzione ex art. 81 c.p.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe mirare a documentare specifiche incongruenze o contraddizioni nelle dichiarazioni dei testi o nella catena probatoria (es. assenza di referti, smentita della presenza dell'arma, testimonianze coerenti che smentiscano la versione dell'offeso) per poter sperare in una riconsiderazione delle conclusioni di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13497/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13499/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13500/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13501/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13502/2023 del 31/03/2023
- Sentenza penale · 31 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 13503/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →