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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia n. 522/2025, che aveva annullato la disciplina provinciale del canone unico patrimoniale applicata alle occupazioni del sottosuolo pubblico con opere di connessione di impianti eolici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Provincia ha impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società contro la delibera consiliare provinciale n. 18/2023, modificativa del regolamento sul canone unico patrimoniale, e contro la delibera presidenziale n. 98/2023 di approvazione delle tariffe. La disciplina provinciale applicava agli operatori produttori di energia da fonti rinnovabili la tariffa standard di 7,50 euro, senza i coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell'occupazione. La Provincia ha dedotto, anzitutto, ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse fondato l'annullamento su argomenti non formulati dalle ricorrenti, relativi alla specialità del regime previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019 e all'applicazione della misura forfettaria di 800 euro. Ha inoltre sostenuto che l'importo di 800 euro costituisse soltanto una soglia minima e non una tariffa fissa e invariabile; che dovesse trovare applicazione il criterio ordinario collegato alla tariffa standard provinciale; che il principio di invarianza del gettito previsto dall'art. 1, comma 817, della l. n. 160/2019 imponesse di preservare le entrate dell'ente locale; che il comma 831-bis dimostrasse l'assenza di una tariffa fissa per il settore energetico; e che l'interpretazione accolta dal TAR introducesse una disparità di trattamento irragionevole a favore dei produttori di energia rinnovabile. In via subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, per asserita violazione degli artt. 3, 97 e 119 Cost., nonché dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello. Ha escluso l'ultrapetizione, rilevando che i profili relativi alla specialità del regime e all'assenza di utenze dirette erano stati dedotti in primo grado o comunque riguardavano la qualificazione giuridica dei fatti già sottoposti al giudice. Ha aggiunto che, anche qualora vi fosse stata ultrapetizione, il vizio non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., poiché l'effetto devolutivo dell'appello impone al giudice di secondo grado di esaminare nel merito la censura effettivamente proposta. Nel merito, richiamando i propri precedenti nn. 8062/2025 e 9447/2025, ha ritenuto che l'attività privata di produzione di energia elettrica, comprensiva del trasporto ai distributori, rientri tra le attività strumentali alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. L'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, interpretando autenticamente l'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, stabilisce per tali occupazioni un canone annuo minimo di 800 euro inteso come importo fisso e forfettario, non come mera base liberamente elevabile dall'ente locale. Tale disciplina speciale prevale sul metodo ordinario di calcolo del canone e non è superata dal principio generale di invarianza del gettito. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non costituisce parametro interpretativo utile. La questione di costituzionalità è stata respinta perché manifestamente infondata, essendo già stata esaminata e disattesa nei precedenti richiamati. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. 160/2019

    principio di invarianza del gettito

    Il principio generale di invarianza del gettito non prevale sulla disciplina speciale prevista per le occupazioni rientranti nel comma 831.

  • art. 1, comma 831, l. 160/2019

    per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità

    Prevede una disciplina speciale per il canone relativo alle occupazioni permanenti con impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.

  • art. 1, commi 826, 828 e 829, l. 160/2019

    Dettano il criterio ordinario della tariffa standard, applicato alle Province nella misura di 7,50 euro per le occupazioni di sottosuolo; tale criterio non opera quando trova applicazione la disciplina speciale del comma 831.

  • art. 1, comma 831-bis, l. 160/2019

    Riguarda un diverso settore relativo alle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica e non costituisce elemento di raffronto per la disciplina delle occupazioni con impianti energetici.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. 146/2021, conv. l. 215/2021

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    È norma di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, l. 160/2019; include le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità e fissa il canone in un importo forfettario di 800 euro, non in una mera soglia minima liberamente incrementabile.

  • artt. 3, 97 e 119 Cost.

    I dubbi di costituzionalità riferiti a uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali sono stati ritenuti manifestamente infondati.

  • art. 105 c.p.a.

    L'eventuale ultrapetizione del giudice di primo grado non comporta automaticamente il rinvio; il giudice d'appello deve decidere nel merito la censura effettivamente proposta, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente il richiamo sintetico a un precedente conforme quale modalità di motivazione della sentenza.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché sia comprensibile l'iter logico della decisione.

Massime di principio

  • Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate con impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete, la disciplina speciale dell'art. 1, comma 831, della l. 160/2019, come interpretata autenticamente dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021, comprende anche le attività private strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, inclusa la produzione e il trasporto dell'energia elettrica ai distributori, anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali.
  • L'importo di 800 euro previsto per tali occupazioni costituisce un canone annuo fisso e forfettario determinato dal legislatore, e non una mera soglia minima che l'ente locale possa liberamente aumentare mediante l'applicazione del criterio ordinario di calcolo.
  • Il criterio speciale di determinazione del canone previsto per le occupazioni funzionali ai servizi di pubblica utilità prevale sul criterio ordinario fondato sulle tariffe standard e sui coefficienti relativi alla classificazione delle strade, alla tipologia e alla finalità dell'occupazione.
  • Il principio generale di invarianza del gettito non consente all'ente locale di disapplicare o eludere una disciplina speciale statale che stabilisca direttamente il criterio e la misura del canone, anche quando l'applicazione della disciplina speciale comporti una riduzione delle entrate dell'ente.
  • Nel giudizio d'appello, l'eventuale violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato da parte del giudice di primo grado non determina necessariamente il rinvio al primo giudice: in applicazione dell'effetto devolutivo, il giudice d'appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliOccupazione di suolo pubblicoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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