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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39401/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza e la restituzione del termine per impugnare, deducendo che, pur essendo sul provvedimento apposta formalmente la data di deposito 11/06/2018, la sentenza non era reperibile in cancelleria né nel sistema informatico fino al 17/08/2018. La copia ottenuta dalla difesa recava l'annotazione olografa "Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP", che, secondo la difesa, attestava la mancata effettiva disponibilità del provvedimento entro il termine dei novanta giorni e giustificava la restituzione del termine o la non esecutività. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza ritenendo provato il deposito in data 11/06/2018 dal riscontro sul sistema SICP e disconoscendo rilevanza all'annotazione olografa sul documento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno rilevato che il giudice dell'esecuzione non aveva approfondito l'annotazione "Rinvenuta in data 17.08.2018 da scaricare su SICP", la quale avrebbe potuto dimostrare la mancata effettiva disponibilità della sentenza nei termini e dunque la possibile sussistenza di cause per la non esecutività del titolo o per la restituzione del termine ai sensi degli artt. 670 e 175 c.p.p.; perciò il provvedimento deve essere riesaminato senza il vizio indicato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nella sentenza di condanna; citata per identificare l'imputazione e la condanna iniziale.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Norma richiamata in relazione al termine di novanta giorni indicato nel dispositivo per il deposito della sentenza; serve a definire il termine rilevante per la tempestività del deposito.

  • art. 175 c.p.p.

    Prevede la restituzione nel termine per impugnare in caso di impedimento derivante da caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione dovesse valutare se tale situazione si fosse verificata, alla luce dell'annotazione sulla sentenza.

  • art. 670 c.p.p.

    Consente la declaratoria di non esecutività del titolo quando sussistono vizi nella formazione del titolo esecutivo; la Corte ha indicato che il giudice avrebbe dovuto valutare anche questa evenienza.

  • art. 585, comma 2, lett. c) c.p.p.

    Disciplina le modalità di decorrenza dei termini di impugnazione in relazione alla comunicazione/ ricezione dell'avviso di deposito della sentenza; rilevante per stabilire da quale momento decorre il termine di impugnazione se il deposito è avvenuto oltre i termini.

  • art. 548, comma 2 c.p.p.

    Regola il deposito della sentenza oltre il termine previsto e le conseguenze sulla decorrenza dei termini di impugnazione; richiamata dalla Corte come possibile fondamento per far decorrere il termine dall'effettiva ricezione dell'avviso.

Massime di principio

  • La mera indicazione formale di una data di deposito sul provvedimento e la registrazione su un sistema informatico (es. SICP) non sono necessariamente conclusive: se emergono annotazioni documentali che suggeriscono la mancata effettiva disponibilità del provvedimento, il giudice deve approfondire.
  • Quando la difesa dimostra di avere ripetutamente richiesto copia della sentenza e di averla ottenuta solo successivamente con annotazioni che indicano un "rinvenimento" tardivo, ciò può giustificare la restituzione del termine ex art.175 c.p.p. o l'ammissibilità della non esecutività ex art.670 c.p.p.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad accertare, in concreto, se vi sia stato un caso fortuito o di forza maggiore (o una irregolare formazione/ disponibilità del titolo) che abbia impedito l'esercizio del diritto di impugnazione, e non può limitarsi ad affidarsi unicamente all'annotazione informatica senza valutare elementi cartolari o dichiarazioni documentate della cancelleria.
  • Le annotazioni manoscritte apposte sulla copia della sentenza, se credibili e coerenti con altri elementi (es. mancate comunicazioni, richieste documentate della difesa), possono incidere sulla valutazione della tempestività e sulla decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi degli artt. 585 e 548 c.p.p.
  • Per evitare l'insorgere di controversie simili, il difensore dovrebbe documentare tempestivamente tutte le richieste di accesso alla sentenza e conservarne le ricevute o le comunicazioni; allo stesso modo la cancelleria dovrebbe annotare e conservare registrazioni chiare di depositi e della effettiva disponibilità del provvedimento.
  • In caso di contrasto tra rilevazioni informatiche e riscontri materiali (ad esempio annotazioni sul provvedimento che indicano il "rinvenimento" successivo), il principio di dovere di approfondimento spinge il giudice a compiere accertamenti integrativi prima di rigettare istanze che incidono sui diritti di difesa.

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