Sentenza n. 1002/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. n. 303/2025 di condanna del Ministero dell'istruzione e del merito a pagare a parte ricorrente la somma lorda di € 1.610,03, gli interessi o la rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.610,03 lordi, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile notificata al Ministero il 15 aprile 2025, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: produzione di copia conforme del titolo, notificazione al domicilio reale dell'amministrazione e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme dovute in base al titolo civile, comprese quelle accessorie spettanti. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare l'incarico anche a dirigenti o funzionari di altre articolazioni ministeriali, senza il limite delle ordinarie competenze interne, e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, nonché, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Ha ritenuto il compenso del commissario incluso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, ulteriore rispetto agli interessi già riconosciuti dal giudice civile, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento oppure, in caso di persistente inerzia, fino all'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per le eventuali valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'adempimento.
art. 14, comma 1, D.L. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni si applica anche al giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; dopo l'abrogazione della spedizione in forma esecutiva non è necessaria tale formalità per l'azione di ottemperanza.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., eliminando la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Concorre a rendere applicabile la disciplina che ha abolito la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Costituisce il riferimento normativo per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dal titolo civile.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un'amministrazione inadempiente a una sentenza civile purché il titolo sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione presso il domicilio reale e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, D.L. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il potere di delegare l'esecuzione a soggetti pubblici idonei anche appartenenti ad articolazioni amministrative diverse da quella di appartenenza del commissario.
- Il commissario ad acta, nell'esecuzione del giudicato, non è vincolato dalle ordinarie attribuzioni interne dell'amministrazione di appartenenza e può utilizzare i capitoli di spesa disponibili, nonché, se necessario, strumenti contabili idonei a garantire il pagamento dovuto.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sanzionatoria e sollecitatoria, è distinta dagli interessi già riconosciuti nel titolo giudiziale e può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
- Il compenso del commissario ad acta che sia dirigente o funzionario pubblico e svolga l'incarico in connessione con i propri compiti istituzionali è incluso nella retribuzione già percepita presso l'amministrazione di appartenenza.
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