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Sentenza

Sentenza del 10/02/2020 n. 198 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

NOTIFICAZIONI - A mezzo posta - Assenza delle generalità della persona a cui è consegnato l'atto - Illegittimità - Non sussiste - Concomitante sottoscrizione non intelligibile - Illegittimità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n.106201200094597, inviata in data 18.2.2013 relativa ad IRAP 2009 per euro 109.818,93. La società eccepiva inesistenza/invalidità della notifica (contestando l'avviso di ricevimento: assenza delle generalità del soggetto che ha firmato e sottoscrizione ritenuta illeggibile) e la nullità per difetto di motivazione relativo al criterio di calcolo degli interessi; inoltre contestava la produzione in fotocopia di ricevuta di ritorno ed estratto di ruolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha respinto l'appello confermando la sentenza della CTP di Taranto. Ha ritenuto legittima la notifica effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento anche se l'AR non riporta le generalità del consegnatario o la sottoscrizione appare illeggibile, atteso che la consegna è oggetto di un accertamento preliminare dell'ufficiale postale e l'AR ha efficacia probatoria (art. 2700 c.c.). Sul punto degli interessi, la Corte ha ritenuto che il calcolo sia determinabile con parametri di legge e che l'eccezione del ricorrente fosse generica e non accompagnata da una ricostruzione alternativa concreta. Inoltre la semplice produzione in fotocopia non è sufficiente a invalidare i documenti senza specifica querela di falso o indicazione di difformità. Spese di lite a carico della società ricorrente (euro 2.000,00 per ciascuna parte costituita).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    L'art. 26 consente la notifica della cartella anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'AR sottoscritto da una delle persone previste o dal portiere. Per il perfezionamento è sufficiente la consegna del plico al domicilio e la firma sul registro di consegna/AR, senza ulteriori adempimenti dell'ufficiale postale.

  • art. 2700 c.c.

    L'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico e quindi efficacia probatoria: la relazione di consegna redatta dall'ufficiale postale beneficia della presunzione di veridicità, contestabile solo nei modi di legge (es. querela di falso).

  • D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39

    Secondo la disciplina ministeriale richiamata, per il perfezionamento della notificazione a mezzo posta è sufficiente la consegna del plico e la firma della persona individuata come legittimata alla ricezione; non è richiesto ulteriore adempimento dell'ufficiale postale oltre alla registrazione.

  • Giurisprudenza (Cass. Ord. n. 21558/2015; Cass. civ., Sez. III, 12/02/2019 n.3967)

    La Corte ha richiamato precedenti secondo cui la mancata indicazione delle generalità sull'AR o una firma illeggibile non inficiano la validità della notifica a mezzo raccomandata; inoltre, errori procedurali devono essere accompagnati dalla indicazione del concreto pregiudizio subito per giustificare l'annullamento.

Massime di principio

  • La notifica di atti esattoriali mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida se il plico è consegnato al domicilio e la consegna è registrata: l'assenza delle generalità sul modulo AR o una firma illeggibile non comportano automaticamente nullità.
  • L'avviso di ricevimento è un atto con efficacia probatoria (art. 2700 c.c.); per disconoscerne la veridicità occorre procedere con mezzi idonei (ad es. querela di falso) e dimostrare la reale difformità o la mancata consegna.
  • Le contestazioni generiche (es. "mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi" senza una ricostruzione alternativa dettagliata) sono insufficienti: per ottenere l'annullamento occorre indicare e documentare l'errore concreto nel calcolo.
  • La produzione di documenti in copia non determina di per sé la nullità della prova; chi vuole contestarne la veridicità deve specificare la difformità rispetto all'originale e, se necessario, promuovere la querela di falso.
  • Le doglianze di mera forma o di errore procedurale in udienza d'appello richiedono la dimostrazione di un pregiudizio concreto per avere rilievo: non esiste interesse all'astratta regolarità che giustifichi l'annullamento senza danno effettivo.
  • In pratica, per opporsi efficacemente a una cartella notificata tramite raccomandata AR conviene produrre elementi probatori che dimostrino la mancata consegna o l'inesistenza della firma/identità del ricevente, oppure fornire un calcolo alternativo e documentato degli importi contestati.

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