Ordinanza n. 2226/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Abruzzo, Sez. I, di rigetto della domanda cautelare proposta nel procedimento amministrativo non ancora concluso
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Abruzzo aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo emerge che la parte chiedeva, in sostanza, il riesame cautelare di un provvedimento amministrativo nell’ambito di un procedimento ancora pendente. L’appellante aveva inoltre prospettato esigenze cautelari collegate all’interesse ad agire. È stata altresì contestata la fissazione della camera di consiglio, ritenuta non conforme all’art. 87, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In sede di cognizione sommaria ha rilevato che l’Amministrazione aveva dato conto dell’avvio dell’istruttoria di propria competenza e che non era possibile disporre, soprattutto nella fase cautelare, il riesame di un provvedimento riferito a un procedimento non ancora concluso. Ha inoltre ritenuto che le esigenze cautelari dedotte si esaurissero nella riproposizione delle ragioni della domanda principale e nella mera rappresentazione dell’interesse ad agire, senza evidenziare un autonomo pregiudizio cautelare. Quanto ai tempi dell’udienza, ha affermato che l’art. 87, comma 3, c.p.a. impone la fissazione della camera di consiglio alla prima udienza utile, non necessariamente a un’udienza fissa, consentendo il contemperamento con le esigenze organizzative dell’organo giudicante; nel caso concreto l’udienza era stata comunque fissata a una data prossima, il 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale è stata esaminata l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione non impone che la camera di consiglio sia fissata a un’udienza fissa predeterminata, ma alla prima udienza utile, con possibile contemperamento con le esigenze organizzative dell’organo giudicante, purché la fissazione avvenga in tempi prossimi.
Massime di principio
- In sede cautelare non può essere disposto il riesame di un provvedimento amministrativo riferito a un procedimento non ancora concluso quando l’amministrazione abbia già avviato l’istruttoria di propria competenza.
- La mera riproposizione delle ragioni della domanda principale e la rappresentazione dell’interesse ad agire non integrano, di per sé, un autonomo requisito cautelare, occorrendo l’allegazione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’attesa della decisione di merito.
- L’art. 87, comma 3, c.p.a. richiede la fissazione della camera di consiglio alla prima udienza utile, non necessariamente a un’udienza fissa; la data può essere individuata tenendo conto delle esigenze organizzative dell’organo giudicante, purché sia prossima e non irragionevolmente differita.
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