Sentenza n. 691/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 277 del 22 gennaio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. I, n. 277 del 22 gennaio 2024, che aveva respinto la domanda principale di riconoscimento dello status di pubblico dipendente e declinato la giurisdizione sulla domanda risarcitoria per abuso di rapporti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice onorario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva svolto le funzioni di giudice di pace dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 2015, dopo essere stato nominato con D.M. 20 dicembre 1994 e successivamente confermato e prorogato; dal 2006 era anche coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Siracusa. In primo grado aveva chiesto l’accertamento della natura subordinata del rapporto e dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o parziale e determinato, con riconoscimento delle tutele economiche, previdenziali e assistenziali, nonché ferie non godute, TFR e contribuzione; aveva inoltre domandato differenze retributive e il risarcimento del danno da reiterazione abusiva dei rapporti a termine, inizialmente quantificato in 48 mensilità o, in subordine, in 12 mensilità. Il TAR aveva riconosciuto la giurisdizione amministrativa sulla domanda principale, ma l’aveva respinta ritenendo non equiparabili magistratura onoraria e togata, e aveva declinato la giurisdizione sulla domanda subordinata e su quelle risarcitorie. Con il primo motivo d’appello, l’interessato ha dedotto la violazione delle clausole 2 e 4 degli accordi quadro sul lavoro a tempo determinato e a tempo parziale, dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e della direttiva 2000/78/CE, contestando il diniego delle tutele per ferie, previdenza e assistenza e chiedendo il riconoscimento delle spettanze economiche e contributive. Con il secondo motivo ha denunciato l’erroneo riparto di giurisdizione e l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per abuso di rapporti a termine, sostenendo che essa è connessa all’accertamento della natura del rapporto. Ha riproposto le domande di pagamento delle differenze retributive, delle ferie, del TFR, di regolarizzazione contributiva e di risarcimento.
La decisione
L’appello è stato parzialmente accolto. Il primo motivo è accolto quanto al riconoscimento delle tutele europee: il giudice di primo grado aveva erroneamente fondato la disparità di trattamento sulle modalità di reclutamento e sul diverso status, senza individuare ragioni oggettive riferite alla natura e alle caratteristiche delle mansioni. È stato quindi accertato, per il periodo dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 2015, il diritto dell’appellante a uno status di pubblico dipendente a tempo pieno o parziale e determinato, limitatamente al pagamento delle ferie non godute e alla tutela previdenziale e assistenziale. Il Ministero della Giustizia deve corrispondere le somme per ferie non godute e TFR, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, e versare all’INPS i contributi non versati, previa ricostruzione e regolarizzazione della posizione previdenziale. Per la quantificazione, il parametro indicato è la classe stipendiale HH03; ove risulti un rapporto a tempo parziale in determinati periodi, le spettanze previdenziali e le ferie vanno calcolate pro rata temporis. È stata invece respinta la domanda di differenze retributive: la diversità delle qualifiche, delle responsabilità e delle mansioni dei magistrati togati, assunti per concorso, costituisce ragione oggettiva per non estendere integralmente il loro trattamento economico ai giudici onorari. Il secondo motivo è accolto: la domanda di risarcimento per abuso della reiterazione dei rapporti a termine è connessa all’accertamento del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico e rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa. Il capo della sentenza che aveva declinato la giurisdizione è stato annullato e la relativa causa rimessa al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., per la riassunzione nel termine previsto. Spese del doppio grado integralmente compensate per la novità degli orientamenti e l’accoglimento parziale.
Norme richiamate
clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE
La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro vieta che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di svolgere un’attività in forza di un contratto a tempo determinato, a meno che non sussistano “ragioni oggettive”.
La disparità di trattamento deve essere giustificata da ragioni oggettive, da individuare nella natura e nelle caratteristiche delle mansioni. Le sole modalità di reclutamento o differenze formali di status non bastano a giustificare l’esclusione dei giudici di pace dalle ferie retribuite e dalle tutele previdenziali e assistenziali; resta invece possibile una differenziazione retributiva fondata sulle diverse qualifiche, responsabilità e complessità delle funzioni.
clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, recepito dalla direttiva 1997/81/CE
Pertanto, deve riconoscersi all’odierno appellante il diritto alle ferie retribuite per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di giudice di pace e, cioè, dal 27 marzo 1995 al 31 dicembre 2015.
Il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale comporta il riconoscimento delle ferie retribuite e delle tutele previdenziali e assistenziali anche ai giudici onorari che siano lavoratori ai sensi del diritto UE; i relativi diritti possono essere proporzionati all’orario effettivamente svolto.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
in modo dirimente, nelle cause C-236/20 e C-41/23, la Corte di Giustizia UE ha statuito che sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle differenti qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, l’esclusione dei magistrati onorari da ogni diritto alle ferie retribuite è inammissibile alla luce della clausola 4 dell’accordo quadro
Il diritto alle ferie retribuite non può essere negato ai magistrati onorari che svolgono prestazioni lavorative effettive e remunerate, anche se la loro posizione non è integralmente assimilabile a quella dei magistrati professionali.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, “il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
In caso di abuso di rapporti a termine nella pubblica amministrazione, la disposizione prevede un’indennità tra quattro e ventiquattro mensilità, salva la prova del maggior danno; la domanda risarcitoria è devoluta al giudice amministrativo quando è connessa all’accertamento del rapporto di lavoro pubblico in regime di diritto pubblico.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Nel caso controverso, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si radica ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, norma che si riferisce alle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 del medesimo d. lgs., tra cui rientrano i rapporti di lavoro dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e tributari.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sui rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico comprende anche le controversie sui diritti patrimoniali connessi, incluse le domande risarcitorie fondate sull’abusiva reiterazione di rapporti a termine, quando sono logicamente collegate all’accertamento del rapporto.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Nello stesso senso dispone l’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a. in base al quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”.
Le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 7, comma 5, c.p.a.
Inoltre, l’art. 7, comma 5, c.p.a. stabilisce che “Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall’art. 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi”.
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, il giudice amministrativo conosce anche delle domande risarcitorie relative a diritti soggettivi.
art. 105, commi 1 e 3, c.p.a.
Pertanto, in accoglimento del secondo motivo di appello, il capo gravato della sentenza appellata - recante declinatoria della giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente - deve essere annullato e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la relativa causa va rimessa al primo giudice, dinanzi al quale potrà essere riassunta dall’odierno appellante nel termine previsto dall’art. 105, comma 3, c.p.a.
Accolto il motivo d’appello relativo alla declinatoria di giurisdizione, il capo corrispondente è annullato e la causa è rimessa al giudice di primo grado, davanti al quale può essere riassunta nel termine previsto.
Massime di principio
- Ai fini della tutela europea contro la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato o parziale, la qualificazione nazionale di un incarico come onorario non è decisiva: occorre verificare in concreto se siano state rese prestazioni reali ed effettive, non marginali né accessorie, in cambio di un compenso remunerativo.
- I giudici onorari che, in concreto, svolgono attività lavorativa effettiva hanno diritto alle ferie retribuite e alle tutele previdenziali e assistenziali; la loro posizione non deve tuttavia essere integralmente equiparata a quella dei magistrati professionali.
- Una disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali non può essere giustificata dalle sole modalità di reclutamento o da differenze formali di status: le ragioni oggettive devono riferirsi alla natura e alle caratteristiche delle mansioni. Le diverse qualifiche richieste, responsabilità e complessità delle funzioni possono invece giustificare una differenza di trattamento economico.
- Quando è accertato un rapporto di lavoro a tempo parziale, ferie e prestazioni previdenziali possono essere calcolate pro rata temporis; per determinare le spettanze riconosciute in favore del giudice onorario, il parametro retributivo deve essere individuato in una figura professionale comparabile in relazione alle mansioni concretamente svolte.
- La domanda di risarcimento per abuso della reiterazione di rapporti a termine è devoluta al giudice amministrativo quando è connessa all’accertamento di un rapporto di lavoro in regime di diritto pubblico, la cui cognizione rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa; non è consentito scindere la tutela risarcitoria dal relativo accertamento presupposto.
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