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Sentenza

Sentenza n. 2680/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 231/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 231/2025 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Como, notificata il 25 luglio 2025 e divenuta irrevocabile. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere a ciascun ricorrente la carta del docente per tre annualità, nella misura di 500 euro per annualità, per complessivi 1.500 euro ciascuno. È stato dedotto il mancato accredito degli importi dovuti. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né dimostrato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza al Ministero. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza perché la pretesa economica era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e l'Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi di 1.500 euro spettanti a ciascun ricorrente, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura da parte del creditore, successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero, per determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Ha escluso il compenso del commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione, con nomina preventiva del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'azione è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • L'inottemperanza può essere dichiarata quando il credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato risulti documentalmente comprovato e l'Amministrazione non dimostri o almeno non deduca di avervi dato esecuzione.
  • In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica e l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per l'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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