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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena per mancata esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza irrevocabile. La ricorrente deduceva che l'immobile era stato pignorato prima della scadenza del termine per la demolizione e che, essendo custode dei beni un terzo (SOVEMO SRL), era temporaneamente impossibilitata ad adempiere. Sosteneva inoltre che il pignoramento, essendo fondato su titolo esecutivo privato e non su procedimento amministrativo ex art.31 T.U. edilizia, costituiva causa legittima di giustificazione o, quantomeno, di sospensione temporanea dell'obbligo demolitorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che il pignoramento immobiliare non impedisce di norma l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza penale irrevocabile e che tale ordine ha natura reale/amministrativa finalizzata al ripristino del territorio. Ha ritenuto che la ricorrente non ha dimostrato di essersi attivata, nei limiti possibili, per ottenere l'esecuzione (ad esempio rivolgendosi al custode e al giudice dell'esecuzione) e che la mera pendenza della procedura espropriativa non costituisce automaticamente causa di giustificazione dell'inadempimento. Ha confermato la legittimità della revoca della sospensione condizionale della pena e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), art. 31

    L'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ai sensi dell'art.31 ha carattere reale e funzione ripristinatoria; l'acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza è disciplinata dallo stesso articolo e solo la decisione comunale di non demolire può creare una reale incompatibilità con l'adempimento.

  • Codice di Procedura Civile, art. 474

    Richiamato come riferimento al titolo esecutivo che può fondare il pignoramento: il fatto che esista un titolo esecutivo a favore di un creditore privato non esclude, di per sé, l'eseguibilità dell'ordine demolitorio disposto dal giudice penale.

  • Codice di Procedura Civile, art. 559, co. 2

    Norma sul custode dei beni pignorati: l'attribuzione della custodia a terzi non esonera il debitore-condannato dall'obbligo di attivarsi (ad es. segnalare la sentenza al custode e al giudice dell'esecuzione) per ottenere l'esecuzione dell'ordine demolitorio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 568, co. 2

    Riferimento alla determinazione del valore dei beni per la vendita all'incanto: la presenza di abusi e dei relativi costi può incidere sulle offerte e sulla gestione della procedura esecutiva, ma non impedisce automaticamente l'esecuzione dell'ordine demolitorio.

Massime di principio

  • Il pignoramento immobiliare, anche se anteriore al termine assegnato per la demolizione, di regola non impedisce l'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza penale irrevocabile: l'ordine ha natura reale/amministrativa e mira al ripristino del bene giuridico.
  • Anche se il condannato non è il custode materiale dei beni pignorati, ha l'obbligo di attivarsi nei limiti del possibile (segnalare la sentenza al custode e al giudice dell'esecuzione, chiedere provvedimenti esecutivi) per cercare di ottemperare; l'assenza di iniziative può giustificare la revoca della sospensione condizionale della pena.
  • La pendenza di una procedura esecutiva immobiliare può costituire una causa di giustificazione temporanea solo se effettivamente dimostra l'impossibilità non imputabile al condannato; la mera trascrizione del pignoramento non è sufficiente.
  • L'alienazione o l'acquisto del bene da parte di terzi non impedisce in linea di principio la demolizione, salvo che l'amministrazione comunale, nell'ambito dell'art.31 T.U. edilizia, decida di non demolire l'opera acquisita; il terzo acquirente potrà poi rivalersi civilmente contro il venditore.
  • In casi analoghi i giudici valuteranno caso per caso: si richiede prova delle iniziative concrete poste in essere dal condannato e della reale impossibilità di adempiere all'ordine demolitorio per ritenere giustificata la mancata esecuzione.

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