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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04550/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale effettuata su una società poi fallita, per gli anni d'imposta 1998-2000, in materia IVA, IRPEG e IRAP. L'Ufficio aveva ritenuto inefficace una istanza di condono ex art. 15 L. n. 289/2002 e aveva recuperato a tassazione, per il 1999, ricavi non dichiarati e non registrati per lire 85.200.000. Secondo l'Amministrazione, tali importi, contabilizzati dalla società come finanziamenti soci, erano in realtà afflussi di cassa destinati a coprire ammanchi derivanti da cessioni "in nero" di beni. Dopo alterne vicende di merito e un primo rinvio della Cassazione sul tema dell'inefficacia del condono, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente accolto l'appello della società, ritenendo insussistenti elementi sufficienti a supportare il recupero a tassazione e valorizzando la documentazione sui finanziamenti soci, sulla capacità finanziaria dei soci stessi e sulla tracciabilità delle movimentazioni. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse mal valutato le prove e non avesse considerato la reale contestazione sull'esistenza di una cassa negativa e di vendite in nero, limitandosi a recepire acriticamente la documentazione prodotta dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge l'Agenzia mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. È stata altresì ritenuta inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo l'omessa considerazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori. Parimenti generica e quindi inammissibile è stata reputata la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo state indicate le domande o eccezioni asseritamente omesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 15 L. n. 289/2002

    comma 4, lett. b), comma 3-bis, comma 9

    La Corte richiama la precedente pronuncia di cassazione che aveva già ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio sulla violazione della disciplina del condono, con conseguente inefficacia dell'istanza presentata dalla società contribuente.

  • art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

    La deduzione della violazione di tale norma è stata ritenuta inidonea perché, in concreto, mirava a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.

  • art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Come per la norma IVA, la censura è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non un vero errore di sussunzione o interpretazione della norma.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata reputata inammissibile per genericità, perché non era chiarito in che cosa consistesse la pretesa omessa pronuncia e quali domande o eccezioni non fossero state esaminate.

  • art. 360 c.p.c.

    comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5

    Il ricorso è stato scrutinato come impropriamente costruito su più vizi, ma in realtà diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto; il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o deduzioni difensive.

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma; artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della proposta di definizione anticipata e della successiva trattazione in camera di consiglio, applicata al caso concreto.

  • art. 96 c.p.c.

    In conseguenza della soccombenza, è stata disposta la condanna dell'Agenzia anche al pagamento delle somme previste per responsabilità aggravata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla valutazione probatoria e sull'onere di allegazione e prova dei fatti rilevanti, pur senza costituire il fulcro della decisione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: ciò attiene al merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
  • La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una specifica indicazione della domanda, eccezione o istanza che si assume non esaminata; una censura generica è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito sia fondata su una valutazione coerente del compendio probatorio, la parte soccombente non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti sperando in un riesame di merito in Cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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