Cassazione Civile, Ordinanza n. 04550/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale effettuata su una società poi fallita, per gli anni d'imposta 1998-2000, in materia IVA, IRPEG e IRAP. L'Ufficio aveva ritenuto inefficace una istanza di condono ex art. 15 L. n. 289/2002 e aveva recuperato a tassazione, per il 1999, ricavi non dichiarati e non registrati per lire 85.200.000. Secondo l'Amministrazione, tali importi, contabilizzati dalla società come finanziamenti soci, erano in realtà afflussi di cassa destinati a coprire ammanchi derivanti da cessioni "in nero" di beni. Dopo alterne vicende di merito e un primo rinvio della Cassazione sul tema dell'inefficacia del condono, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente accolto l'appello della società, ritenendo insussistenti elementi sufficienti a supportare il recupero a tassazione e valorizzando la documentazione sui finanziamenti soci, sulla capacità finanziaria dei soci stessi e sulla tracciabilità delle movimentazioni. Con il ricorso per cassazione, l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 e 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973, violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse mal valutato le prove e non avesse considerato la reale contestazione sull'esistenza di una cassa negativa e di vendite in nero, limitandosi a recepire acriticamente la documentazione prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile, poiché sotto la veste della violazione di legge l'Agenzia mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito, attività preclusa in sede di legittimità. È stata altresì ritenuta inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché non riguardava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma solo l'omessa considerazione di deduzioni difensive e di elementi istruttori. Parimenti generica e quindi inammissibile è stata reputata la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., non essendo state indicate le domande o eccezioni asseritamente omesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 15 L. n. 289/2002
comma 4, lett. b), comma 3-bis, comma 9
La Corte richiama la precedente pronuncia di cassazione che aveva già ritenuto fondato il motivo dell'Ufficio sulla violazione della disciplina del condono, con conseguente inefficacia dell'istanza presentata dalla società contribuente.
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
La deduzione della violazione di tale norma è stata ritenuta inidonea perché, in concreto, mirava a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Come per la norma IVA, la censura è stata considerata una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, non un vero errore di sussunzione o interpretazione della norma.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata reputata inammissibile per genericità, perché non era chiarito in che cosa consistesse la pretesa omessa pronuncia e quali domande o eccezioni non fossero state esaminate.
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
Il ricorso è stato scrutinato come impropriamente costruito su più vizi, ma in realtà diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto; il n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di elementi istruttori o deduzioni difensive.
art. 380-bis c.p.c.
terzo comma; artt. 380-bis e 380-bis.1 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina della proposta di definizione anticipata e della successiva trattazione in camera di consiglio, applicata al caso concreto.
art. 96 c.p.c.
In conseguenza della soccombenza, è stata disposta la condanna dell'Agenzia anche al pagamento delle somme previste per responsabilità aggravata.
art. 2697 c.c.
Richiamato indirettamente nel ragionamento sulla valutazione probatoria e sull'onere di allegazione e prova dei fatti rilevanti, pur senza costituire il fulcro della decisione.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: ciò attiene al merito ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo se è omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di argomentazioni difensive.
- La deduzione di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una specifica indicazione della domanda, eccezione o istanza che si assume non esaminata; una censura generica è inammissibile.
- Quando la decisione di merito sia fondata su una valutazione coerente del compendio probatorio, la parte soccombente non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti sperando in un riesame di merito in Cassazione.
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