Cassazione Civile, Ordinanza n. 31499/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio ex legge n. 92 del 2012 nel quale la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato a un lavoratore il 24 maggio 2016, con conseguente ordine di reintegrazione e condanna economica della società datrice. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dai suoi difensori, con adesione del lavoratore personalmente e del suo procuratore ex art. 391, ultimo comma, c.p.c. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi non il merito dei motivi di ricorso, ma l’effetto processuale della rinuncia e la conseguente regolazione delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, con adesione della controparte, e ha dichiarato l’estinzione del processo di cassazione. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, disponendo nulla per le spese. È stato anche affermato che l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda soltanto rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
aderisce, ai sensi dell’art. 391, u.c., da Maurizio Rossi personalmente e dal suo procuratore
consente l’adesione alla rinuncia al ricorso da parte del controricorrente, rendendo efficace la rinuncia ai fini dell’estinzione del processo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
l’ulteriore contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione e non alla rinuncia
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
ha introdotto la disciplina dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dalla Corte
l. n. 92 del 2012
nell’ambito di un procedimento ex legen. 92 del 2012
indica il rito speciale seguito nel giudizio di merito relativo all’impugnazione del licenziamento
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente comunicata e accompagnata dall’adesione della controparte nei casi richiesti, determina l’estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la Corte non dispone diversamente in base agli atti del caso concreto.
- L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il soccombente non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la previsione normativa è di stretta interpretazione e non si estende oltre i casi espressamente indicati.
- Le disposizioni che prevedono oneri economici aggiuntivi o misure lato sensu sanzionatorie non possono essere applicate analogicamente fuori dai casi tassativamente previsti.
Come è indicizzato
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