Ordinanza n. 1850/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento in data 6 marzo 2026 prot. -OMISSIS- pratica n. -OMISSIS-, emesso dal Consiglio superiore della magistratura e della delibera nella seduta del 4 marzo 2016 ad oggetto pratica con cui ha «autorizzato l’applicazione extra distrettuale al Tribunale di Napoli del dottor -OMISSIS-, sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione e del dott. -OMISSIS-, presidente di sezione presso il Tribunale di Nocera Inferiore, per la definizione e trattazione del processo Rgnr -OMISSIS- mod. 21 e Rg -OMISSIS- mod. 16 con invito al dirigente a trasmettere tempestivamente il calendario delle udienze»; - nonché, per quanto possa occorrere, delle circolari ivi richiamate nn. 16516/2025 del 18 ottobre 2025 art. 131 e 18 e 131 circolare del 20 giugno 2018, nonché di ogni altro anteriore preordinato, presupposto e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Consiglio superiore della magistratura e relativa delibera di autorizzazione all'applicazione extra distrettuale di due magistrati per la trattazione e definizione di specifici procedimenti penali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Consiglio superiore della magistratura e la delibera presupposta con cui è stata autorizzata l'applicazione extra distrettuale di due magistrati presso il Tribunale di Napoli per la trattazione e definizione di specifici procedimenti penali. Sono state altresì contestate, per quanto occorrente, alcune circolari del Consiglio superiore della magistratura richiamate negli atti, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti; dà atto soltanto della proposizione di eccezioni preliminari da parte delle amministrazioni resistenti e della censura relativa alla riconducibilità dell'applicazione ad processum alla disciplina dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario.
La decisione
Il TAR, limitatamente alla fase cautelare e riservando ogni più approfondito esame delle eccezioni preliminari e delle questioni di merito, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha rilevato che l'applicazione ad processum contestata non appare del tutto riconducibile alla previsione dell'art. 110 dell'ordinamento giudiziario, disposizione che disciplina l'applicazione a un ufficio. Per tale ragione ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; la domanda è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
art. 110 ord. giud.
La disciplina dell'applicazione a un ufficio è stata ritenuta non del tutto riconducibile all'applicazione ad processum oggetto di contestazione, con conseguente assenza, allo stato cautelare, di fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone menzionate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando, a un esame sommario, non risulti integrato il fumus boni iuris, anche senza definire in via definitiva le eccezioni preliminari e le questioni di merito.
- Quando l'atto impugnato concerne un'applicazione ad processum di magistrati, la disciplina dell'applicazione a un ufficio prevista dall'art. 110 dell'ordinamento giudiziario non è automaticamente applicabile: occorre verificare la riconducibilità concreta della misura alla fattispecie normativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 187/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 188/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 189/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 190/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 191/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 26 mar 2026Ordinanza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →