Sentenza n. 540/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ANCHE MONOCRATICA EX ART. 56, C.P.A.: - della proposta di deliberazione n. 80/2025 del 22 maggio 2025, “per quanto di ragione”; - della deliberazione del Consiglio comunale di Cagliari n. 61/2025 del 28 maggio 2025, “per quanto di ragione”; - della nota prot. n. 0166743/2025 del 3 giugno 2025; - della nota prot. n. 0166758/2025 del 3 giugno 2025; - della nota prot. n. 0166753/2025 del 3 giugno 2025; - della nota prot. n. 0169831/2025 del 5 giugno 2025; - di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale o successivo comunque connesso o collegato agli atti che precedono; CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI: - della nota Comune di Cagliari prot. n. 0177882 del 13 giugno 2025; - della nota Comune di Cagliari prot. n. 0194830 del 30 giugno 2025; - dei provvedimenti non conosciuti con i quali è stato concluso il procedimento di autotutela; - nonché di ogni ulteriore atto antecedente, contestuale o successivo comunque connesso o collegato agli atti che precedono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di formazione e nomina del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Cagliari per il triennio 2025-2028, inclusi la deliberazione consiliare di nomina e i successivi atti di sostituzione di una componente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la procedura di nomina del Collegio dei revisori dei conti, deducendo l'illegittimità della rosa dei cinque candidati ammessi al sorteggio, poiché vi era stata inserita una candidata iscritta nell'elenco relativo ai comuni di fascia 1, anziché nella fascia 2 applicabile al Comune di Cagliari. Secondo la ricorrente, tale nominativo avrebbe dovuto essere sostituito dal proprio, pur essendo settima nella graduatoria dei voti, così da assicurare la presenza di due candidate di genere femminile nella rosa e consentirle di partecipare al sorteggio e di essere nominata. In subordine ha chiesto l'annullamento della procedura dalla formazione dell'urna in poi. Con i motivi aggiunti ha impugnato le note comunali e gli atti o comportamenti relativi al procedimento di autotutela e alla successiva nomina di una componente mediante scorrimento della rosa, deducendo illegittimità derivata, violazione della lex specialis, contraddittorietà ed eccesso di potere, nonché l'illegittimità dello scorrimento in quanto fondato su una rosa asseritamente illegittima. Ha inoltre contestato la mancata conclusione del procedimento di riesame d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha interpretato l'art. 36, comma 11, della l.r. n. 2/2016 e la deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 2016 nel senso che, nei collegi dei revisori, il rispetto delle quote di genere richiede almeno una presenza per ciascun genere nella rosa dei candidati, non la presenza di due candidati appartenenti al genere femminile. Il meccanismo per cui sono nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere assicura infatti la presenza di entrambi i generi nel collegio. Espunto il nominativo della candidata non appartenente alla fascia corretta, sarebbe subentrato nella rosa il candidato sesto classificato per voti, e non la ricorrente, settima classificata; la ricorrente non avrebbe quindi avuto titolo a partecipare al sorteggio. È stata omessa, per ragione più liquida, l'esame delle eccezioni processuali formulate dalle parti. I motivi aggiunti sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte respinti. È stata dichiarata inammissibile l'impugnazione della nota del 13 giugno 2025 perché priva di natura provvedimentale. È stata inoltre ritenuta inammissibile, per carenza di utilità concreta, la contestazione dello scorrimento in favore della componente successivamente nominata: anche in caso di accoglimento, l'amministrazione avrebbe dovuto inserire nella rosa il candidato sesto classificato e procedere a un nuovo sorteggio senza la ricorrente, non avendo essa impugnato anche la prima fase di formazione della rosa e della votazione. È stata respinta la censura di illegittimità derivata, in conseguenza del rigetto del ricorso introduttivo. La doglianza relativa alla mancata conclusione del procedimento di autotutela avrebbe dovuto essere proposta con azione avverso il silenzio, non mediante l'impugnazione di altri atti. Spese compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 36, comma 11, l.r. 2/2016
nel caso di collegio, la scelta rispetta le quote di genere, con almeno una presenza per genere
La quota di genere nella composizione del collegio è rispettata mediante almeno una presenza per ciascun genere nella rosa dei candidati e mediante la nullità dell'estrazione del terzo componente dello stesso genere.
deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e allegato, art. 3
nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art. 36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere
Il meccanismo di sorteggio garantisce la presenza di entrambi i generi nel collegio quando la rosa contiene almeno un candidato per genere.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base della richiesta di misura cautelare monocratica, poi respinta per insussistenza di gravità e urgenza.
art. 31 c.p.a.
La mancata conclusione del procedimento di autotutela, ove contestata, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando la normativa prevede che la composizione di un collegio rispetti le quote di genere con almeno una presenza per genere e stabilisce la nullità dell'estrazione del terzo componente dello stesso genere, è sufficiente che la rosa dei candidati contenga almeno un candidato appartenente a ciascun genere; non è necessario inserire nella rosa due candidati dello stesso genere per prevenire l'eventualità che uno di essi non venga estratto.
- In una procedura selettiva basata su una graduatoria di voti, la sostituzione di un candidato illegittimamente inserito nella rosa deve avvenire mediante lo scorrimento secondo l'ordine dei voti, sicché il candidato collocato in posizione successiva precede quello ulteriormente classificato.
- La contestazione di un segmento successivo della procedura è inammissibile per carenza di interesse quando il suo eventuale annullamento non procurerebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, perché l'amministrazione dovrebbe comunque rinnovare anche un segmento anteriore non impugnato dal quale il ricorrente resterebbe escluso.
- La mancata conclusione di un procedimento amministrativo di riesame o autotutela deve essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio e non attraverso l'impugnazione di provvedimenti diversi, salvo che sia dedotta l'illegittimità di uno specifico atto lesivo.
- L'impugnazione di una nota priva di natura provvedimentale è inammissibile, non essendo essa autonomamente lesiva e impugnabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →