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Sentenza

Sentenza n. 483/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza della Sentenza n. 371/2024, RG 208/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 27/11/2024.

Giustizia amministrativa202600085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza n. 371/2024 del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato l'Amministrazione all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 tra la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, poiché l'inadempimento sussisteva già al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avente a oggetto una sentenza di condanna dell'Amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto un credito nei confronti di una pubblica amministrazione e questa non ha provveduto all'integrale pagamento, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, accompagnata dall'assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito, non impedisce l'accoglimento del ricorso per ottemperanza qualora l'inadempimento del giudicato risulti accertato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato per l'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione quando l'inadempimento del giudicato era già sussistente al momento della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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