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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Brescia, Sezione 2

per la condanna della amministrazione alla restituzione di oneri per attivita' urbanistica non eseguita

Giustizia amministrativa202200746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: rifiuto dell'amministrazione di restituire somme versate per monetizzazione di standard urbanistici e per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi a interventi non realizzati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto due domande di restituzione. La prima riguardava la somma di € 37.472,05, originariamente pari a lire 72.556.000, versata in forza della convenzione urbanistica del 9 aprile 2001 per la monetizzazione di una superficie destinata a standard nell'ambito di un piano di lottizzazione artigianale. Il piano prevedeva un nuovo accesso alla strada provinciale, negato dalla Provincia nel 2001; secondo la ricorrente, la successiva variante al PGT del 2013, efficace dal 2014, avrebbe reso non più attuabile il piano e fatto sorgere il diritto alla restituzione. La seconda domanda riguardava € 3.001,00 versati per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione relativi all'ampliamento di un fabbricato a servizio di un'area piscina, oggetto di SCIA del 22 dicembre 2012. La ricorrente aveva rinunciato all'intervento con comunicazione del 3 marzo 2016 e aveva chiesto la restituzione delle somme. Il Comune ha sostenuto, quanto alla prima domanda, che il pagamento aveva natura convenzionale e non fosse ripetibile per la sola mancata realizzazione del piano, osservando inoltre che il diniego provinciale non aveva impedito soluzioni progettuali alternative e che l'iniziativa era stata abbandonata dai lottizzanti. Quanto alla seconda domanda, il Comune ha riconosciuto l'orientamento favorevole alla restituzione in caso di rinuncia o inutilizzo del titolo edilizio, rimettendosi alla decisione del giudice. Il Comune aveva inizialmente eccepito in sede amministrativa la prescrizione del primo credito, ma non ha riproposto l'eccezione in giudizio. La ricorrente ha inoltre chiesto interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., ritenendo che essa comprenda tutte le controversie sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione, anche quando la restituzione sia chiesta per una causa sopravvenuta e senza contestare la legittimità del titolo edilizio. La domanda relativa ai € 37.472,05 è stata respinta. Il giudice ha distinto l'obbligo convenzionale di pagamento dalla contribuzione edilizia imposta ex lege: la restituzione è normalmente dovuta quando il permesso o la SCIA non siano utilizzati, perché viene meno la causa del pagamento, ma tale regola non opera quando il pagamento sia stato assunto come obbligazione specifica nell'ambito di una convenzione urbanistica. Dalla convenzione risultava che la somma era già stata corrisposta per monetizzare lo standard e che le parti avevano inteso renderla dovuta indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento, trasferendo sul privato il rischio del completamento dell'operazione. Era inoltre significativo che il pagamento fosse stato effettuato pur nella consapevolezza che l'accesso stradale dipendeva dall'autorizzazione provinciale. Il diniego della Provincia non costituiva una preclusione assoluta, poiché l'amministrazione provinciale aveva manifestato disponibilità a valutare soluzioni alternative; inoltre, la variante urbanistica intervenne solo nel 2013, dopo anni di mancata iniziativa della ricorrente, che aveva già chiesto la restituzione nel 2004. Non risultava quindi una decisione comunale che avesse leso un affidamento tutelabile. La questione della prescrizione non è stata esaminata, perché il Comune non aveva riproposto in giudizio l'eccezione, non rilevabile d'ufficio. La domanda relativa ai € 3.001,00 è stata accolta. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione costituiva la contropartita della realizzazione dell'intervento edilizio; la rinuncia all'opera aveva quindi privato di causa l'attribuzione patrimoniale e imposto la restituzione ex art. 2033 c.c. Gli interessi sono stati riconosciuti dalla domanda di restituzione, individuata nel 3 marzo 2016, poiché la ricezione della comunicazione da parte del Comune, pur non documentata direttamente, non era stata specificamente contestata ed è stata ritenuta provata ai sensi del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione e la reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Le controversie sulla spettanza e liquidazione del contributo di costruzione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando si chieda la restituzione per una causa sopravvenuta.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva nelle controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, comprese quelle relative al contributo di costruzione.

  • art. 2033 c.c.

    La rinuncia o il mancato utilizzo del titolo edilizio fa sorgere l'obbligo di restituire gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione già versati, poiché viene meno la causa dell'attribuzione patrimoniale; gli interessi decorrono dalla domanda di restituzione quando l'accipiens era in buona fede.

  • art. 2041 c.c.

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo restitutorio relativo a somme versate per un intervento edilizio non realizzato.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    In applicazione del principio di non contestazione, un fatto allegato e non specificamente contestato deve essere considerato provato, senza necessità di ulteriore verifica probatoria.

  • art. 73 c.p.a.

    Disciplina il deposito delle memorie e delle repliche processuali richiamate nello svolgimento del giudizio.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contributo di costruzione comprende anche le domande di restituzione fondate sulla mancata debenza sopravvenuta del contributo, senza necessità di impugnare contestualmente il titolo edilizio.
  • Quando il privato rinuncia all'intervento edilizio assentito, oppure non utilizza il permesso di costruire o la SCIA, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione già versati devono essere restituiti, perché la mancata realizzazione dell'intervento fa venir meno la causa dell'attribuzione patrimoniale.
  • La restituzione non è dovuta per somme il cui pagamento sia stato assunto come specifica obbligazione convenzionale nell'ambito di una convenzione urbanistica, qualora dal contenuto dell'accordo risulti che esse siano dovute indipendentemente dalla concreta edificazione e che il rischio del completamento dell'operazione sia stato trasferito sul privato.
  • La mancata realizzazione di un piano di lottizzazione non determina, di per sé, la restituzione di somme convenzionalmente dovute quando l'ostacolo all'attuazione non costituisca una preclusione assoluta, siano prospettabili soluzioni alternative e l'inattuazione dipenda anche dal disinteresse o dalla rinuncia del privato.
  • Quando l'amministrazione è in buona fede al momento del pagamento, gli interessi sulla somma da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. decorrono dalla domanda di restituzione e non dal pagamento originario.
  • Un fatto allegato dalla parte e non specificamente contestato dall'amministrazione deve essere considerato provato ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a.; ciò può riguardare anche la ricezione e il contenuto di una richiesta di restituzione.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniContributo di costruzione e oneriGiurisdizione e riparto
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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