Sentenza n. 1486/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura -U.T.G. di -OMISSIS- in data 03/03/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per l'ingresso della ricorrente in Italia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rilasciato il nulla osta all’ingresso della ricorrente, su istanza di uno specifico datore di lavoro. Quest’ultimo aveva successivamente rinunciato alla richiesta, determinando la revoca del nulla osta. La ricorrente ha sostenuto che, pur in mancanza della formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore originario, avrebbe potuto ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato sulla base di un contratto stipulato con un diverso datore di lavoro o, in subordine, un permesso per attesa occupazione. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la revoca del nulla osta. Richiamando il più recente orientamento del Consiglio di Stato, ha ritenuto che, salvo l’impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali, il lavoratore straniero debba essere assunto dallo specifico datore di lavoro in favore del quale era stato rilasciato il nulla osta. Non è quindi sufficiente l’eventuale stipulazione di un contratto con un diverso datore di lavoro. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 non è rilasciabile in assenza di un rapporto di lavoro subordinato effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Le spese sono state compensate in ragione degli oscillamenti della giurisprudenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
permesso di soggiorno per attesa occupazione
Il permesso per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore; non può essere rilasciato quando il rapporto non è mai iniziato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della fissazione della trattazione del merito contestualmente all’accoglimento della domanda cautelare; il testo non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando il nulla osta al lavoro subordinato è stato rilasciato in favore dell’assunzione presso uno specifico datore di lavoro, l’assunzione deve avvenire presso quel datore, salvo impossibilità sopravvenuta o cause eccezionali; la successiva disponibilità di un diverso datore non consente, di per sé, di superare tale vincolo.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e la sua successiva cessazione per causa non imputabile al lavoratore; non è sufficiente la mancata formalizzazione o il mancato avvio del rapporto di lavoro originariamente previsto.
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